Sentenza del 07/04/2017 n. 9076 - Corte di Cassazione
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE Cartella di pagamento - Diritto alla riscossione - Accertamento - Sentenza passata in giudicato - Termine per l'esercizio - Regime ordinario della prescrizione - "Actio iudicati".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento relativa a IRPEF e ILOR per gli anni 1983 e 1984, notificata il 26 settembre 2006, sostenendo che fosse tardiva e nulla per violazione dei termini previsti dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25. La cartella traeva origine da un accertamento definitivamente confermato da una sentenza della CTR divenuta irrevocabile il 20 settembre 2000. L'Agenzia delle entrate e il concessionario hanno sostenuto che, in presenza di un titolo giudiziale passato in giudicato, non operasse il termine decadenziale previsto per la notificazione della cartella, ma il termine ordinario decennale di prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto sia il ricorso principale dell'Agenzia delle entrate sia quello incidentale di Equitalia Polis s.p.a. Ha cassato la sentenza della CTR della Campania, che aveva ritenuto tardiva la cartella, e ha rinviato la causa ad altra sezione della CTR, anche per la liquidazione delle spese. La Cassazione ha stabilito che, quando la riscossione deriva da un accertamento definitivo per effetto di una sentenza passata in giudicato, il titolo della riscossione è la sentenza e il diritto può essere esercitato entro il termine decennale di prescrizione, ritenuto rispettato nel caso concreto.
Norme richiamate
Art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973
Il termine previsto per la notificazione della cartella non si applica come termine decadenziale quando la riscossione si fonda su un accertamento definitivamente confermato da una sentenza passata in giudicato.
Art. 2953 del codice civile
Prevede il termine decennale di prescrizione dell'actio iudicati. Esso si applica al diritto di riscossione fondato su una sentenza passata in giudicato, poiché il titolo non è più il provvedimento amministrativo, ma la decisione giudiziale irrevocabile.
Art. 2946 del codice civile
È richiamato per il termine ordinario decennale di prescrizione dei diritti, coerente con la disciplina applicata dalla Corte alla riscossione derivante dal giudicato.
Legge n. 156 del 2005, art. 1, comma 5-ter
La disciplina dei termini per la notifica delle cartelle non è stata ritenuta applicabile agli accertamenti divenuti definitivi in seguito a sentenza passata in giudicato, poiché in tali casi trova applicazione l'actio iudicati.
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 20
È richiamato nel principio delle Sezioni Unite secondo cui, in assenza di un giudicato, le sanzioni tributarie sono soggette al termine quinquennale previsto dalla norma; quando invece la definitività deriva da una sentenza irrevocabile, opera il termine decennale dell'art. 2953 c.c.
Massime di principio
- Quando un'obbligazione tributaria è definitivamente accertata da una sentenza passata in giudicato, la riscossione si fonda sul giudicato e non più sul precedente atto amministrativo.
- In presenza di un titolo giudiziale irrevocabile, il termine applicabile è ordinariamente quello decennale di prescrizione dell'actio iudicati previsto dall'art. 2953 c.c., anziché il termine decadenziale per la notifica della cartella previsto dalla disciplina della riscossione ordinaria.
- La data rilevante per il decorso del termine decennale è, in linea generale, quella in cui la sentenza diventa definitiva, salvo eventuali atti interruttivi della prescrizione.
- La distinzione fondamentale è tra accertamento divenuto definitivo perché non impugnato, soggetto alle specifiche scadenze della riscossione amministrativa, e accertamento confermato da sentenza passata in giudicato, soggetto alla prescrizione decennale del titolo giudiziale.
- La decisione non ha definito definitivamente la controversia nel merito, ma ha annullato la sentenza della CTR e disposto il rinvio per un nuovo esame secondo i principi indicati dalla Cassazione.
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