Cassazione Penale, Sentenza n. 11262/2026 del 25/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente proponeva tre motivi: (1) censurava l'individuazione del reato più grave nella fattispecie indicata al capo J), sostenendo che la Corte d'appello avrebbe omesso adeguata motivazione e non avrebbe effettuato il necessario confronto con le altre ipotesi di corruzione (capi L e N), oltre ad avere errato nel considerare decisiva l'entrata in vigore della l. 17 maggio 2015, n.69 che ha innalzato i limiti edittali; (2) denunciava violazione di legge e carenza di motivazione nella determinazione della pena, lamentando che le attenuanti generiche riconosciute avrebbero dovuto ridursi non solo sulla pena del reato principale ma anche sugli aumenti applicati per continuazione a tutti i reati satellite; (3) contestava la quantificazione degli aumenti per continuazione, ritenendo insufficiente la motivazione che ha dedotto il maggior disvalore dalla sistematicità della condotta e sostenendo la sproporzione degli aumenti, in particolare per le ipotesi di corruzione per l'esercizio della funzione (mesi 3 e giorni 15 per episodio) rispetto alla pena minima prevista all'epoca (1 anno e 6 mesi).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo punto, ha ritenuto manifestamente infondata la censura: la Corte d'appello ha correttamente seguito l'indicazione della sentenza rescindente, individuando come reato più grave il capo J) poiché la condotta si era esaurita dopo l'entrata in vigore della l. n.69/2015 e le altre corruzioni proprie erano anteriori all'innalzamento edittale; il criterio da seguire è quello della più grave pena edittale e non della comparazione degli indici di gravità concreta ex art.133 c.p. Sul secondo motivo, la Cassazione ha confermato che il riconoscimento delle attenuanti generiche comporta una riduzione specifica sulla pena base del reato più grave (fino a 1/3) ma non impone una corrispondente decurtazione automatica degli aumenti per continuazione; il giudice deve valutare globalmente gli elementi favorevoli quando quantifica l'aumento, ma non c'è obbligo di riduzione proporzionale degli incrementi. Sul terzo motivo, la Corte ha ritenuto motivata la quantificazione degli aumenti: la reiterazione, la sistematicità e l'asservimento della funzione pubblica agli interessi privati dell'imputata sono criteri idonei a giustificare gli aumenti decisi, che non risultano sproporzionati e non richiedono ulteriore dettagliata motivazione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. E' stata respinta la domanda di rifusione delle spese avanzata dalla parte civile (Ordine provinciale dei medici) perché il ricorso verteva esclusivamente su profili sanzionatori di scarso interesse per la parte civile.
Norme richiamate
Legge 17 maggio 2015, n.69
E' stata ritenuta rilevante la data di efficacia della legge che ha innalzato i limiti edittali per il reato di corruzione: per la determinazione del reato più grave agli effetti della continuazione, conta la pena edittale applicabile alla singola fattispecie tenuto conto del tempo di consumazione
Art. 133 cod. pen.
Richiamato come parametro per la quantificazione della pena e degli elementi da valutare nella determinazione dell'aumento per continuazione; però la Corte precisa che il criterio per l'individuazione del reato più grave non è la comparazione degli indici di gravità concreta ex art.133, bensì la maggiore pena edittale
Art. 81, comma secondo, cod. pen.
Applicabile alla continuazione: la Corte ha ricordato che non è prevista una autonoma decurtazione degli aumenti per effetto delle attenuanti generiche riconosciute sul reato base; il giudice deve quantificare l'aumento considerando globalmente i parametri di cui all'art.133
Massime di principio
- Per stabilire quale sia il reato più grave ai fini della continuazione, il criterio prevalente è la pena edittale prevista per ciascuna fattispecie al momento del fatto: se un episodio è avvenuto dopo un innalzamento edittale, può risultare automaticamente il reato più grave, indipendentemente dalla comparazione degli indici di gravità concreta
- Il riconoscimento di attenuanti generiche per ragioni soggettive comporta una riduzione specifica sulla pena base del reato più grave (fino a 1/3), ma non obbliga il giudice a ridurre in pari misura gli aumenti per continuazione applicati ai reati satellite; tali aumenti vanno valutati e commisurati globalmente secondo i parametri di legge
- Nella quantificazione degli aumenti per continuazione la reiterazione, la sistematicità e l'asservimento della funzione pubblica a interessi privati sono elementi idonei a giustificare aumenti di pena: la motivazione che valorizza questi aspetti è generalmente considerata sufficiente se coerente e proporzionata
- Le parti civili hanno interesse limitato rispetto ai profili che riguardano esclusivamente il trattamento sanzionatorio: se il ricorso in Cassazione impugna solo aspetti meramente sanzionatori, la richiesta di rifusione delle spese della parte civile può essere respinta
- Per contestare con successo la scelta del reato più grave o la quantificazione degli aumenti bisogna dimostrare omissioni valutative specifiche del giudice (es. mancata considerazione della data di consumazione rispetto a modifiche normative o mancanza assoluta di motivazione sui parametri di cui all'art.133)
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