Sentenza del 22/11/2018 n. 1837 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Contratto di coassicurazione - Clausola di delega nel contratto di coassicurazione (contratto di mandato) - Aspetto tributario nel contratto di mandato - Giurisprudenza di legittimità nella clausola di delega - Incertezza normativa e inapplicabilità delle sanzioni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava l'omessa fatturazione e registrazione, da parte della società, delle commissioni di delega percepite nell'ambito di contratti di coassicurazione, per un importo complessivo di circa 4.524.379 euro, con conseguente maggiore IVA richiesta pari a circa 904.876 euro e relative sanzioni. Contestava inoltre l'omessa regolarizzazione delle commissioni di delega pagate dalla società, quale coassicuratrice delegante, alla coassicuratrice delegataria. La questione centrale riguardava la natura delle prestazioni rese in forza della clausola di delega: secondo la società, esse erano esenti IVA in quanto operazioni assicurative o accessorie al contratto di assicurazione; secondo l'Ufficio, costituivano invece prestazioni amministrative derivanti da un autonomo contratto di mandato, soggette all'ordinaria IVA.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate limitatamente all'imposta, riformando la sentenza della CTP di Torino che aveva considerato le commissioni esenti IVA. Ha stabilito che la clausola di delega dà luogo a un autonomo contratto di mandato tra le imprese coassicuratrici, distinto dal contratto assicurativo, e che le relative commissioni non rientrano nell'esenzione prevista dall'art. 10, comma 1, n. 2, DPR 633/1972, né nell'accessorietà di cui all'art. 12 DPR 633/1972, poiché la prestazione è resa a favore delle imprese deleganti e non dell'assicurato. Tuttavia, le sanzioni sono state dichiarate non applicabili per obiettive condizioni di incertezza normativa, determinate dall'assenza di una disciplina IVA chiara, dalla mancanza di prassi amministrativa e dal contrasto tra gli orientamenti giurisprudenziali. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 1911 c.c.
Il contratto di coassicurazione
La coassicurazione mantiene distinte le posizioni delle singole imprese assicuratrici, ciascuna responsabile dell'indennità in proporzione alla propria quota e senza vincolo di solidarietà.
Art. 10, comma 1, n. 2, DPR 633/1972
Operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di rendita vitalizia
L'esenzione IVA riguarda il contratto di assicurazione in senso proprio e non si estende automaticamente alle commissioni corrisposte per attività amministrative svolte dalla coassicuratrice delegataria.
Art. 10, comma 1, n. 9, DPR 633/1972
Prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui ai numeri da 1) a 7)
La disposizione riguarda l'attività di procacciamento o intermediazione nella conclusione di contratti assicurativi, non la gestione amministrativa di polizze già stipulate mediante clausola di delega.
Art. 12 DPR 633/1972
L'accessorietà non è stata riconosciuta perché la prestazione di delega non è resa direttamente a favore dell'assicurato, parte dell'operazione assicurativa principale, ma a favore delle imprese coassicuratrici.
Art. 10, comma 3, legge 212/2000
Non sono irrogate sanzioni quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria
La norma ha consentito di escludere le sanzioni, considerata l'incertezza interpretativa sulla qualificazione IVA delle commissioni di delega.
Art. 6, comma 2, D.Lgs. 472/1997
Non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma
La disposizione è stata applicata in presenza di orientamenti giurisprudenziali e amministrativi non univoci.
Art. 8 D.Lgs. 546/1992
La commissione tributaria dichiara non applicabili le sanzioni non penali previste dalle leggi tributarie quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza
Costituisce ulteriore fondamento processuale per la disapplicazione delle sanzioni.
Art. 6, comma 8, D.Lgs. 471/1997
Regolarizzazione dell'omessa o irregolare fatturazione
La contestazione relativa alla mancata regolarizzazione delle prestazioni ricevute è stata assorbita dalla decisione di non applicare le sanzioni per incertezza normativa.
Art. 267 TFUE
Rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea
La richiesta di rinvio pregiudiziale è stata respinta perché il giudice ha ritenuto sufficientemente desumibile dalla normativa nazionale e dalla giurisprudenza esistente la soluzione della controversia.
Massime di principio
- La clausola di delega inserita in un contratto di coassicurazione deve essere normalmente distinta dal contratto assicurativo: essa configura un rapporto di mandato tra imprese, avente per oggetto attività amministrative e gestionali.
- Le commissioni pagate alla coassicuratrice delegataria per riscossione premi, gestione documentale, perizie, liquidazione danni e attività d'ufficio sono, in linea generale, soggette a IVA ordinaria e non beneficiano dell'esenzione prevista per le operazioni assicurative.
- L'esenzione per prestazioni accessorie richiede che la prestazione sia direttamente resa a favore del destinatario dell'operazione principale, normalmente l'assicurato; il solo vantaggio indiretto derivante da una gestione unitaria o da economie di scala non è sufficiente.
- L'esenzione relativa a mandato, mediazione o intermediazione assicurativa riguarda principalmente l'attività finalizzata alla conclusione o al procacciamento di contratti assicurativi, non la mera gestione amministrativa di contratti già conclusi.
- Quando la normativa è priva di una definizione chiara, manca una prassi amministrativa consolidata e sussistono orientamenti giurisprudenziali contrastanti, può essere riconosciuta un'obiettiva incertezza normativa: in tal caso l'imposta può restare dovuta, ma le sanzioni possono essere disapplicate.
- La qualificazione fiscale deve essere effettuata esaminando concretamente oggetto, destinatari e funzione delle prestazioni, distinguendo il compenso pagato dall'assicurato per la copertura assicurativa da quello pagato tra le imprese per i servizi di delega.
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