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Sentenza

Sentenza n. 3/2026 - Aosta, Sezione 1

per l'annullamento - dell'atto di proclamazione degli eletti alla carica di sindaco, vicesindaco e consiglieri del Comune di Aosta adottato dall'Ufficio centrale in esito alle elezioni comunali svoltesi in data 28 settembre 2025 e successivo turno di ballottaggio del 12 ottobre 2025, di cui al verbale delle operazioni dell'Ufficio centrale a seguito del turno di ballottaggio prot. n. 61602 del 15 ottobre 2025; - di ogni atto preordinato e connesso; per la correzione del risultato elettorale in esito alle predette elezioni e di tutti i verbali relativi, con sostituzione ai candidati illegittimamente proclamati degli aventi diritto; e per la conseguente proclamazione del candidato signor Giovanni Girardini a sindaco del Comune di Aosta; in subordine, in esito al riconteggio dei voti assegnati dagli Uffici di scrutinio nn. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 14, 16, 20, 21 e 22, per l'annullamento dell'atto di proclamazione degli eletti alla carica di sindaco, vicesindaco e consiglieri del Comune di Aosta e per la correzione del risultato elettorale in esito alle predette elezioni e di tutti i verbali relativi, con sostituzione ai candidati illegittimamente proclamati degli aventi diritto; e, in ulteriore subordine, per l'annullamento delle elezioni comunali limitatamente al turno di ballottaggio del 12 ottobre 2025, con conseguente nuova indizione dello stesso.

Giustizia amministrativa202500056

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Valle d'Aosta, Sez. UnicaSentenzaRito elettorale

Atto impugnato: atto di proclamazione degli eletti alle cariche di sindaco, vicesindaco e consiglieri del Comune di Aosta, con richiesta subordinata di riconteggio o annullamento del turno di ballottaggio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (candidati proclamati)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato, ai sensi dell'art. 130 c.p.a., l'esito delle elezioni comunali di Aosta, nelle quali la coalizione risultata vincitrice aveva ottenuto 6.419 voti contro i 6.404 della coalizione collegata al candidato ricorrente, con uno scarto di 15 voti. In via principale hanno sostenuto che alcune schede favorevoli alla coalizione Girardini-Furci fossero state illegittimamente dichiarate nulle e che alcune schede attribuite alla coalizione Rocco-Fadda dovessero essere annullate. Hanno inoltre contestato un presunto errore di verbalizzazione relativo a 42 voti, la qualificazione come bianche di alcune schede, l'uso di strumenti di scrittura diversi dalla matita copiativa e l'indicazione ultronea dei nomi del candidato sindaco. In via subordinata hanno chiesto il riconteggio delle schede e la correzione del risultato elettorale; in ulteriore subordine hanno dedotto irregolarità formali nelle verbalizzazioni e nelle operazioni di scrutinio, nonché irregolarità nel trasferimento delle schede della sezione n. 35, chiedendo l'annullamento del ballottaggio e la sua rinnovazione. Hanno infine insistito per una verificazione delle schede.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. Il TAR ha ritenuto correttamente nulle le schede recanti segni, numeri, preferenze o nominativi estranei alla scelta tra i due candidati sindaco, poiché tali elementi ulteriori rendevano il voto riconoscibile. In particolare, l'indicazione di numeri di preferenza o del nome di una candidata consigliera nel ballottaggio è stata ritenuta incompatibile con la limitata funzione di tale fase; anche la scritta indicante il nominativo di un candidato inesistente giustificava la nullità. È stata invece ritenuta valida una scheda recante il segno fuori dal riquadro, quando la sua collocazione rendeva comunque inequivoca la volontà dell'elettore. La contestazione sull'asserito errore di verbalizzazione di 42 voti è stata respinta perché il verbale, quale atto pubblico, fa piena prova fino a querela di falso e la dichiarazione asseverata del rappresentante di lista non era sufficiente. La censura relativa alle schede ritenute bianche è stata dichiarata manifestamente inammissibile per genericità e per il carattere meramente ipotetico della dichiarazione prodotta. Le contestazioni sulle cinque schede recanti il nome del candidato e sulle quattro schede relative allo strumento di scrittura sono state dichiarate inammissibili per carenza di interesse, poiché anche l'eventuale attribuzione complessiva delle nove schede non avrebbe colmato lo scarto di 15 voti. Le irregolarità nella verbalizzazione e nelle modalità di spoglio sono state ritenute mere irregolarità formali, non dimostrative di un'incidenza sostanziale sull'attendibilità del risultato, in applicazione del principio di strumentalità delle forme e del favor voti. Anche la contestazione sul trasferimento delle schede della sezione n. 35 è stata dichiarata inammissibile, non essendo stati forniti elementi specifici di alterazione del risultato o manomissione dei plichi; le schede risultavano regolarmente pervenute e verificate e non erano contestati i risultati della sezione. La richiesta di verificazione è stata respinta perché superflua. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 130 c.p.a.

    Disciplina il rito speciale per le controversie concernenti le operazioni elettorali e la proclamazione degli eletti.

  • art. 56, comma 5, l.r. Valle d'Aosta n. 4/1995

    Nel turno di ballottaggio consente di esprimere validamente il voto mediante un segno sul rettangolo dei candidati sindaco e vicesindaco, sul contrassegno di una lista collegata, oppure su entrambi; segni ulteriori non funzionali alla scelta del candidato rendono il voto riconoscibile e nullo.

  • art. 72-bis, comma 6, l.r. Valle d'Aosta n. 4/1995

    È richiamato con riguardo alle modalità di spoglio e alle irregolarità dedotte, ritenute non invalidanti in assenza di incidenza sostanziale sull'attendibilità del risultato.

Massime di principio

  • Nel turno di ballottaggio per l'elezione del sindaco, sono valide le modalità di voto espressamente funzionali alla scelta tra i candidati sindaco e vicesindaco o delle liste collegate; segni, numeri, preferenze o nominativi di candidati consiglieri estranei a tale scelta rendono il voto riconoscibile e determinano la nullità della scheda.
  • L'indicazione sulla scheda del nome del candidato sindaco, anche se ultronea rispetto al segno di voto, non determina di per sé la nullità quando possa essere interpretata come conferma innocua della volontà espressa; diversa è l'indicazione di candidati consiglieri o di nominativi estranei alla competizione di ballottaggio.
  • Il verbale delle operazioni elettorali, quale atto pubblico, fa piena prova dei fatti attestati fino a querela di falso; una dichiarazione asseverata del rappresentante di lista non è sufficiente a superarne l'efficacia probatoria.
  • Le mere irregolarità formali delle operazioni elettorali non comportano l'annullamento della consultazione se non dimostrano una concreta incidenza sulla libertà e sincerità del voto o sulla sostanziale attendibilità del risultato, dovendo prevalere il principio di strumentalità delle forme e il favor voti.
  • Una contestazione elettorale è inammissibile per carenza di interesse quando, anche considerando tutte le schede oggetto di censura, la modifica richiesta non sarebbe comunque idonea a colmare lo scarto tra le coalizioni.

Come è indicizzato

MaterieOperazioni elettorali e proclamazioneRito elettoraleIstruttoria processuale
RamiElezioniProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivoVizi formali non invalidanti

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