Sentenza n. 7792/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento - del Provvedimento Ministeriale recante n. m_p.i. AOODGOSV. REGISTRO UFFICIALE. U. 0019523 del 01 AGOSTO 2022, stilato dal Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione (Dott. Fabrizio Manca), che “a conclusione del procedimento per l'istanza acquisita al protocollo n. 9899 in data 27/04/21” ha respinto la richiesta di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in Spagna - “Curso superior de Especialización en atención a las necesidades especificas de apoyo educativo”, rilasciato dalla Universidad Cardenal Herrera, CEU, Valencia (Spagna) - genericamente asserendo come difetterebbero i requisiti di legittimazione, con riferimento alla classe ADSS (sostegno secondaria secondo grado); - nonché di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, anteriore o successivo a quelli sopra citati; nonchè per l'accertamento e la declaratoria, in via cautelare e nel merito, del diritto di parte ricorrente al riesame della pratica di omologazione, con riconoscimento in Italia del percorso professionale conseguito in Spagna, finalizzato alla specializzazione per la classe ADSS (sostegno secondaria secondo grado); in via subordinata, del diritto della ricorrente alla valutazione del percorso professionale conseguito in Spagna, per il succitato insegnamento, anche prevedendosi misure compensative in ottemperanza all'art. 22 del D. lgs.n.206/2007; con condanna dell'Amministrazione resistente - Ministero dell'Università e della ricerca, nonché dell'Istruzione, in persona dei Ministri pro tempore - all'adozione dei provvedimenti amministrativi conseguenziali. Tale richiesta anche a titolo di risarcimento in forma specifica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego ministeriale di riconoscimento in Italia delle qualifiche professionali acquisite in Spagna per l'insegnamento di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado, classe ADSS
Esito
Favorevole al resistente (ministeri)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale che aveva respinto la richiesta di riconoscimento del percorso professionale conseguito in Spagna, denominato "Curso superior de Especialización en atención a las necesidades especificas de apoyo educativo", finalizzato alla specializzazione per l'insegnamento di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado. Ha chiesto l'annullamento del diniego, il riconoscimento del diritto al riesame della pratica di omologazione e, in subordine, la valutazione del percorso professionale con eventuale imposizione di misure compensative ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. n. 206/2007, nonché l'adozione dei provvedimenti conseguenti, anche a titolo di risarcimento in forma specifica. Le amministrazioni intimate si sono costituite opponendosi al ricorso. Prima della decisione, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla pronuncia.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. Il Collegio ha ritenuto che, in virtù del principio della domanda e della disponibilità del processo amministrativo da parte del soggetto che lo ha promosso, la dichiarazione univoca della ricorrente, resa prima della spedizione della causa in decisione, impedisse al giudice di esaminare il merito della controversia. Non sono stati quindi valutati né il diniego di riconoscimento né le censure dedotte, né le domande subordinate. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione dell'esito della controversia.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse
La dichiarazione della parte ricorrente circa il venir meno dell'interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso e preclude l'esame del merito.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nella pronuncia insieme all'art. 35 c.p.a. nel quadro della definizione del giudizio per sopravvenuto difetto di interesse.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato quale disposizione relativa alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 22 d.lgs. n. 206/2007
Indicato dalla ricorrente quale base della domanda subordinata diretta alla valutazione della qualifica estera con eventuali misure compensative; la disposizione non è stata esaminata nel merito.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, il ricorrente può disporre dell'interesse alla decisione; se dichiara in modo univoco, prima della spedizione della causa in decisione, di non avere più interesse alla pronuncia, il giudice non può procedere all'esame del merito.
- La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della domanda di annullamento comporta l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza necessità di valutare la legittimità dell'atto impugnato o le domande subordinate.
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