Ordinanza n. 819/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la sospensione della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V n. 8078/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 8078/2025, della quale è stata chiesta la sospensione ai sensi dell’art. 111 c.p.a.
Esito
Favorevole al resistente (parti appellate)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ricorrente ha chiesto la sospensione della sentenza del Consiglio di Stato n. 8078/2025, impugnata per Cassazione, sostenendo implicitamente la necessità di paralizzarne gli effetti. Il giudice ha rilevato che la controversia riguarda le modalità di esecuzione della sentenza e che il contratto stipulato il 22 luglio 2025 non è rientrato nel perimetro del giudizio definito dalla pronuncia della cui sospensione è stata chiesta.
La decisione
La domanda cautelare è stata respinta. Il Collegio ha affermato che la sospensione della sentenza impugnata per Cassazione ai sensi dell’art. 111 c.p.a. richiede una situazione di eccezionale gravità e urgenza, più intensa rispetto a quella necessaria per l’ordinaria tutela cautelare. Tale requisito non è stato ravvisato, poiché la questione concerne le modalità di esecuzione della sentenza e il contratto stipulato il 22 luglio 2025 è estraneo al perimetro del giudizio definito dalla sentenza n. 8078/2025. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 111 c.p.a.
per la sospensione della sentenza impugnata per Cassazione, è necessaria una situazione di “eccezionale” gravità e urgenza
La sospensione della sentenza amministrativa impugnata per Cassazione è subordinata a un requisito di gravità e urgenza eccezionale, più qualificato rispetto a quello richiesto per l’ordinaria tutela cautelare.
Massime di principio
- La sospensione, ai sensi dell’art. 111 c.p.a., della sentenza del Consiglio di Stato impugnata per Cassazione può essere concessa soltanto in presenza di una situazione di eccezionale gravità e urgenza, non essendo sufficiente il solo requisito richiesto per l’ordinaria tutela cautelare.
- La sospensione non è giustificata quando la situazione dedotta riguarda esclusivamente le modalità di esecuzione della sentenza e l’atto o rapporto contrattuale invocato è estraneo al perimetro oggettivo del giudizio definito dalla pronuncia sospendenda.
Come è indicizzato
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