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Sentenza

Sentenza n. 498/2026 - Genova, Sezione 2

per l'annullamento del provvedimento del Dirigente ad interim del Settore Tecnico 30/7/2013, prot. n. 16817 (P.E. 6876), con il quale è stata rigettata l’istanza di accertamento di conformità presentata dai ricorrenti in data 16/1/2013 per la sanatoria delle opere edilizie realizzate nell’immobile sito in via Arziglia 35; di ogni ulteriore atto antecedente, presupposto, successivo o comunque connesso.

Giustizia amministrativa201301239

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 relativa a un ampliamento edilizio e a una pensilina/tettoia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il diniego comunale relativo alla sanatoria di un ampliamento di circa 17 mq e 49,30 mc e di una pensilina in legno e ferro realizzata sul lato sud dell’edificio. Con il primo motivo hanno dedotto la violazione dell’art. 167, comma 4, d.lgs. n. 42/2004, di disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dei Trattati UE, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, carenza dei presupposti e travisamento dei fatti. Hanno sostenuto che il divieto di accertamento postumo di compatibilità paesaggistica per interventi comportanti nuove superfici o volumetrie sarebbe sproporzionato e contrario alla tutela unionale della proprietà, chiedendo anche un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia; hanno inoltre dedotto il carattere meramente accessorio della pensilina. Con il secondo motivo hanno lamentato la violazione della legge regionale ligure n. 16/2008 e del PRG comunale, sostenendo che il Comune avesse erroneamente escluso dal calcolo della volumetria preesistente il primo livello dell’edificio, asseritamente solo parzialmente interrato, con conseguente erronea applicazione del limite del 20 per cento. Con il terzo motivo hanno censurato la mancata considerazione delle osservazioni presentate in risposta al preavviso di rigetto. Nel corso del giudizio i ricorrenti hanno chiesto ulteriori rinvii in ragione di nuove istanze di sanatoria e compatibilità paesaggistica.

La decisione

Il TAR ha respinto anzitutto la richiesta di ulteriore rinvio, ritenendo che l’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. consenta il rinvio solo in casi eccezionali. La lunga durata del giudizio, le due interruzioni, i numerosi rinvii e la presentazione reiterata di istanze di sanatoria non giustificavano un’ulteriore dilazione, incompatibile con la ragionevole durata del processo. Il ricorso è stato esaminato nel merito, nonostante le sopravvenute istanze, poiché non era provata una modificazione delle opere idonea a far venir meno l’interesse alla decisione. Il primo motivo è stato respinto: la Corte di giustizia, con la sentenza 6 marzo 2014, causa C-206/13, aveva escluso che la disciplina della tutela paesaggistica rientrasse nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, sicché non sussisteva la prospettata questione pregiudiziale. Nel merito, l’art. 167, comma 4, d.lgs. n. 42/2004 preclude la compatibilità paesaggistica postuma per opere che abbiano creato nuove superfici o volumetrie, anche se di modesta entità. Il divieto opera anche rispetto a opere asseritamente anteriori al d.lgs. n. 42/2004, sia perché i ricorrenti non ne avevano provato la data di realizzazione, sia perché la disciplina applicabile è quella vigente al momento dell’adozione del provvedimento, in base al principio tempus regit actum. La pensilina, date le dimensioni di circa 8 mq e la struttura in legno e ferro stabilmente ancorata, non era una mera pertinenza né un’opera precaria o di manutenzione, comportando una trasformazione edilizia e una modifica della superficie tutelata. Il secondo motivo è stato respinto perché, ai sensi dell’art. 70 della L.R. n. 16/2008, i piani interrati sono esclusi dal calcolo del volume geometrico; dalle planimetrie prodotte risultava che il manufatto fosse completamente interrato, salvo aperture sul prospetto sud. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: l’eventuale pregiudizio alle parti legittime derivante dalla demolizione non incide sulla legittimità dell’ordine sanzionatorio, ma può rilevare solo nella fase esecutiva, quando il privato dimostri rigorosamente l’impossibilità tecnica di ripristinare lo stato dei luoghi senza danneggiare le parti conformi. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna dei ricorrenti alle spese processuali, liquidate in euro 2.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 36 d.P.R. n. 380/2001

    Disciplina l’accertamento di conformità richiesto per regolarizzare le opere edilizie abusive; il diniego è stato ritenuto legittimo.

  • art. 167, comma 4, d.lgs. n. 42/2004

    Preclude l’accertamento postumo di compatibilità paesaggistica per interventi che abbiano determinato la creazione di nuove superfici utili o volumetrie, anche se di modesta entità.

  • art. 70 L.R. Liguria n. 16/2008

    Esclude i piani interrati dal calcolo del volume geometrico del fabbricato; nel caso concreto il manufatto risultava completamente interrato, salvo aperture verso l’esterno.

  • art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

    Il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali, che sono riportati nel verbale di udienza, ovvero, se il rinvio è disposto fuori udienza, nel decreto presidenziale che dispone il rinvio.

    La disposizione impone un’applicazione restrittiva dei rinvii e non consente ulteriori dilazioni prive di una specifica giustificazione eccezionale.

  • art. 73 c.p.a.

    Disciplina il deposito di documenti e memorie nel processo amministrativo; le nuove deduzioni devono rispettare i limiti processuali previsti.

Massime di principio

  • L’accertamento postumo di compatibilità paesaggistica previsto dall’art. 167, comma 4, d.lgs. n. 42/2004 è precluso quando l’intervento abusivo abbia creato nuove superfici o nuovi volumi, anche se di modesta entità; tale preclusione riguarda anche opere qualificate dal privato come accessorie o pertinenziali quando, per dimensioni, materiali e stabile ancoraggio, determinino una trasformazione edilizia del territorio.
  • La disciplina paesaggistica applicabile a un’istanza di autorizzazione o compatibilità paesaggistica, anche in sanatoria, è quella vigente al momento in cui l’amministrazione deve adottare il provvedimento, secondo il principio tempus regit actum, e non quella vigente al momento della realizzazione dell’opera o della presentazione dell’istanza.
  • Nel giudizio amministrativo l’onere di provare la data di realizzazione dell’abuso grava sul privato che invoca l’applicazione di una disciplina più favorevole ratione temporis; in mancanza di prova, la censura fondata sull’anteriorità dell’opera non può essere accolta.
  • L’eventuale impossibilità tecnica di demolire l’opera abusiva senza arrecare pregiudizio alle parti legittime dell’edificio non incide, di regola, sulla legittimità dell’ordine di demolizione, ma può essere valutata nella fase esecutiva, a condizione che il privato dimostri rigorosamente l’obiettiva impossibilità del ripristino integrale.
  • Il rinvio della trattazione della causa è ammesso solo in presenza di casi eccezionali; la reiterata presentazione di istanze amministrative e la pendenza di procedimenti di sanatoria non giustificano ulteriori rinvii quando questi comportino il rischio di una dilazione sostanzialmente indefinita e contrastino con la ragionevole durata del processo.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniSanatoria paesaggisticaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneFiscalizzazione dell'abuso
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneOnere della prova e principio dispositivoPrincipi di precauzione e prevenzione

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