Sentenza n. 244/2026 - Roma, Sezione 5B
per la declaratoria, anche in via cautelare dell'illegittimità del silenzio inadempimento formatosi a seguito del mancato rispetto da parte dell' Amministrazione intimata, dell'obbligo di esitare entro il termine di centoventi giorni (120 gg.), fissato dall'art. 16, comma 6, d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206, l'istanza dell'odierno parte ricorrente concernente il riconoscimento del titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito all'estero, ai sensi e per gli effetti della Direttiva 2005/36/CE, recepita dal d.lgs. 206/2007, come modificata dalla Direttiva 2013/55/UE, recepita dal d.lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, con condanna dell'Amministrazione resistente ad esercitare il potere Amministrativo entro un breve termine; e la nomina, sin d'ora, di un Commissario ad acta affinché, in caso di perdurante inerzia dei Ministeri suindicati, agisca in luogo della P.A. inadempiente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di riconoscimento del titolo abilitante all'insegnamento di sostegno conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (docente richiedente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto il ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sulla domanda di riconoscimento del titolo abilitante per il sostegno conseguito in Spagna, ai fini dell'esercizio della professione docente. L'istanza era stata presentata il 23 aprile 2025. Il ricorrente ha dedotto la scadenza del termine di conclusione del procedimento, individuato nel combinato disposto dell'art. 2 l. n. 241/1990 e dell'art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. n. 206/2007, senza l'adozione di un provvedimento espresso. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha dimostrato l'avvenuta conclusione del procedimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistente l'obbligo del Ministero di provvedere, poiché risultavano integrati i due presupposti necessari e sufficienti per l'azione avverso il silenzio: la presentazione di un'istanza formale e la scadenza del termine previsto per la conclusione del procedimento senza l'adozione di un provvedimento espresso. Il Collegio ha individuato nel Ministero dell'Istruzione e del Merito l'autorità competente ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n. 206/2007. Quanto ai termini, ha rilevato che l'amministrazione deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, ai sensi dell'art. 16, comma 6, dello stesso decreto legislativo, adottare il provvedimento di riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; il termine complessivo può quindi arrivare a quattro mesi qualora siano richieste integrazioni. Poiché alla data del ricorso tale termine era decorso senza provvedimento espresso, è stato accertato il silenzio-inadempimento. Il Ministero è stato ordinato di provvedere entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza, tenendo conto della natura di procedimento di massa. È stato nominato, per l'eventuale ulteriore inerzia, il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli 90 giorni dalla scadenza del termine concesso al Ministero. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro per spese di lite, oltre accessori.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Costituiscono la base processuale dell'azione diretta all'accertamento dell'illegittimità del silenzio e alla condanna dell'amministrazione a provvedere.
art. 2 l. n. 241/1990
Impone all'amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine previsto.
art. 5 d.lgs. n. 206/2007
Individua l'autorità competente per il procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea.
art. 16, comma 2, d.lgs. n. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
Prevede il termine entro il quale l'amministrazione deve verificare la completezza della documentazione e, se necessario, richiedere integrazioni.
art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato
Fissa il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo di riconoscimento; considerando anche i trenta giorni per la verifica della completezza documentale e l'eventuale richiesta di integrazioni, il termine complessivo può arrivare a quattro mesi.
art. 6 d.l. n. 173/2022, convertito in l. n. 604/2022
Rileva per la denominazione del Ministero competente, già individuato nel Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
Massime di principio
- Nell'azione avverso il silenzio, la presentazione di un'istanza formale e la scadenza del termine previsto per la conclusione del procedimento senza l'adozione di un provvedimento espresso sono condizioni necessarie e sufficienti per accertare l'obbligo dell'amministrazione di provvedere.
- Nel procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea, l'autorità competente deve verificare la completezza della documentazione entro trenta giorni e adottare il provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; il termine complessivo può quindi giungere a quattro mesi quando siano richieste integrazioni.
- La scadenza del termine procedimentale senza l'adozione di un provvedimento espresso determina il silenzio-inadempimento dell'amministrazione e legittima il giudice amministrativo a ordinare l'esercizio del potere entro un termine assegnato.
- Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a subentrare nell'esercizio del potere in caso di inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione.
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