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Sentenza

Sentenza n. 12181/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del giudizio di non idoneità della Commissione per gli Accertamenti Attitudinali presso il Centro Psicotecnico del Ministero dell''Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato, di cui al provvedimento del 14 marzo 2023, consegnato per notifica nella medesima giornata, con il quale il ricorrente è stato dichiarato non idoneo al “Concorso pubblico, per esame, per l''assunzione di 1188 allievi agenti della Polizia di Stato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^ Serie speciale “Concorsi ed esami” del 4 ottobre 2022”, definito “ai sensi dell''art. 5 comma 9 D.M. 28 aprile 2005, n. 129, propedeutico alla emanazione del provvedimento di esclusione dal concorso in argomento ed è definitivo”; - del provvedimento, ove già adottato, comunque non notificato - del quale il ricorrente ignora gli estremi di data e di numero nonché il contenuto - di esclusione del medesimo dal concorso de quo, posto che il giudizio di inidoneità ivi impugnato, quale giudizio definitivo, è propedeutico all''emanazione del provvedimento di esclusione; - degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità; - della scheda del “Colloquio Collegiale” e della scheda del Perito Selettore psicologo, entrambe ricevute a seguito di accesso agli atti, nonché dei giudizi recati in tali atti; - ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretate in malam partem, delle Disposizioni per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali del concorso in oggetto, approvate con determinazione del Direttore Centrale della Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato del Ministero dell''Interno e dei relativi allegati; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente, e per il conseguente accertamento, del diritto del ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale, per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Raimondo Luca il 14/6/2023: - del Decreto del 04.05.2023, pubblicato in data 9 maggio 2023 sul sito ufficiale della Polizia di Stato, con cui il Direttore Centrale della Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato ha approvato la graduatoria di merito dei candidati al concorso pubblico, per esame, a 1188 posti da allievo agente della Polizia di Stato, successivamente ampliato a 1938 unità; - della graduatoria di merito dei vincitori del concorso pubblico, per esame, a 1188 posti da allievo agente della Polizia di Stato, successivamente ampliato a 1938 unità, approvata con decreto del Direttore Centrale della Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato del 04.05.2023, pubblicato in data 9 maggio 2023 sul sito ufficiale della Polizia di Stato, nella parte in cui pregiudica l''utile collocamento di parte ricorrente.

Giustizia amministrativa202306836

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio definitivo di non idoneità attitudinale e conseguente esclusione dal concorso per l'assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato, nonché graduatoria di merito nella parte lesiva dell'utile collocamento del candidato

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità formulato dalla Commissione per gli Accertamenti Attitudinali presso il Centro Psicotecnico del Ministero dell'Interno, ritenuto propedeutico all'esclusione dal concorso pubblico per 1188 allievi agenti della Polizia di Stato, successivamente ampliato a 1938 posti. Ha inoltre impugnato gli atti, i verbali e le schede utilizzati per la valutazione attitudinale, le disposizioni concorsuali ove interpretate in senso sfavorevole e, con motivi aggiunti, il decreto di approvazione della graduatoria e la graduatoria stessa, nella parte pregiudizievole per il suo utile collocamento. Il testo non espone nel dettaglio i singoli vizi di legittimità dedotti. Le istanze cautelari erano state respinte. Prima dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibili sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. Il giudice ha ritenuto vincolante la dichiarazione espressa del ricorrente, intervenuta prima che la causa fosse trattenuta in decisione: in applicazione del principio dispositivo in senso ampio, la parte può disporre dell'azione e dichiarare di non avere più interesse alla decisione. Il giudice non può procedere d'ufficio all'esame del merito né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire. Le spese di lite sono state compensate in ragione della definizione in rito e dell'andamento del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.

    improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse

    La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato nel provvedimento quale disposizione processuale applicabile.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

  • art. 5, comma 9, d.m. 28 aprile 2005, n. 129

    Richiamato nel giudizio di non idoneità quale fondamento della definitività del giudizio attitudinale e della sua funzione propedeutica all'esclusione dal concorso.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, il ricorrente può disporre dell'azione fino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione e dichiarare di non avere più interesse alla pronuncia.
  • Quando il ricorrente manifesta espressamente, prima della decisione, la sopravvenuta carenza di interesse, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso e non può esaminare d'ufficio il merito né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire.
  • La dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse può determinare l'improcedibilità sia del ricorso introduttivo sia dei motivi aggiunti, quando entrambi riguardano la medesima vicenda sostanziale.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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