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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17944/2022 del 01/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'Agenzia delle entrate aveva avviato nei confronti di una società una verifica documentale relativa all'anno d'imposta 2007, chiedendo scritture contabili e altra documentazione; ritenuti insufficienti i chiarimenti, aveva emesso avviso di accertamento per IVA, IRES e IRAP. I contribuenti avevano impugnato l'atto, ma sia la CTP sia la CTR avevano respinto il ricorso. In cassazione venivano proposti cinque motivi: 1) nullità dell'avviso per difetto di sottoscrizione da parte del capo ufficio o di altro impiegato direttivo ex art. 42 d.P.R. 600/1973; 2) violazione delle norme sulla verifica e sul contraddittorio per mancata redazione di un verbale di consegna dei documenti; 3) violazione delle norme sul processo verbale di constatazione e sul contraddittorio endoprocedimentale per omessa redazione e notifica del verbale di chiusura delle operazioni; 4) violazione delle norme sull'accertamento analitico-induttivo e sugli studi di settore, oltre a nullità della sentenza/procedimento; 5) nullità della sentenza per motivazione apparente o per mancata specifica indicazione degli elementi posti a base della decisione, con contestazione del rinvio alla motivazione di primo grado.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo per novità, cumulo indistinto di censure e difetto di autosufficienza; ha ritenuto infondati, e al limite dell'inammissibilità, i motivi secondo e terzo, escludendo un obbligo generalizzato di redazione del PVC o del verbale di chiusura delle operazioni nelle verifiche 'a tavolino' e rilevando, per l'IVA, che la doglianza era comunque priva di prova di resistenza; ha dichiarato inammissibile il quarto motivo in quanto la CTR aveva correttamente qualificato l'accertamento come analitico-induttivo, fondato su omissioni e irregolarità contabili, e la censura mirava in realtà a una rivalutazione del merito; ha respinto il quinto motivo perché la motivazione della CTR non era né omessa né apparente e non si trattava di mera adesione passiva alla sentenza di primo grado. Il ricorso è stato quindi rigettato, senza spese per la mancata costituzione dell'Ufficio, con attestazione dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973

    la doglianza di nullità dell'avviso per difetto di sottoscrizione è stata ritenuta inammissibile perché nuova in cassazione, oltre che generica e non autosufficiente

  • art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato come base della richiesta di informazioni nell'ambito dell'accertamento; la Corte lo utilizza per qualificare la fattispecie come accertamento a tavolino

  • art. 52 d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato nel secondo motivo in tema di verifiche e documentazione; la Corte esclude un obbligo generalizzato di verbale di chiusura nelle attività considerate

  • art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato come norma sulle richieste di documenti e chiarimenti; la Corte ne valorizza la connessione con l'accertamento a tavolino

  • art. 24 l. n. 4 del 1929

    non impone necessariamente che il processo verbale di constatazione contenga contestazioni, né rende indispensabile la redazione del verbale ai fini della legittimità dell'avviso

  • art. 12 l. n. 212 del 2000

    il contraddittorio endoprocedimentale non è stato ritenuto violato nei termini dedotti per le imposte non armonizzate; per l'IVA opera il principio unionale della prova di resistenza

  • art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000

    richiamato dai ricorrenti per sostenere il diritto di presentare osservazioni; la Corte ritiene la censura infondata e comunque priva di prova di resistenza

  • art. 39, primo comma, d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato per sostenere la legittimità dell'accertamento analitico-induttivo fondato su scritture lacunose

  • art. 10 l. n. 146 del 1998

    richiamato nel motivo sugli studi di settore, ma ritenuto irrilevante perché l'accertamento non era parametrico

  • art. 62 sexies, comma 3, d.l. n. 331 del 1993

    richiamato nel motivo sugli studi di settore, ma ritenuto irrilevante rispetto alla natura analitico-induttiva dell'accertamento

  • art. 10, comma 9, d.l. n. 201 del 2011

    richiamato nel motivo sugli studi di settore, ma senza incidenza decisiva perché la ripresa non era basata sugli studi di settore

  • art. 53 Cost.

    richiamato nel motivo sugli studi di settore senza esito, perché l'accertamento era fondato su irregolarità contabili e antieconomicità

  • art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.

    la motivazione della CTR è stata ritenuta sufficiente e non meramente apparente

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    norma processuale usata come veicolo delle censure di violazione di legge

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    le deduzioni di nullità sono state ritenute generiche o non specificamente correlate a un vizio processuale reale

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    nel testo ratione temporis applicabile non è più consentita la censura di mera insufficienza motivazionale

  • art. 366 n. 4 c.p.c.

    il cumulo indistinto di vizi e la formulazione non specifica rendono il motivo inammissibile

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002

    dà luogo, in caso di rigetto, all'obbligo dell'ulteriore contributo unificato se dovuto

  • art. 13 comma 1-bis d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato in relazione al raddoppio del contributo unificato

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    la censura di insufficienza motivazionale non è più proponibile nel testo applicabile alla sentenza impugnata

Massime di principio

  • In materia di accertamento tributario, la mancata redazione di un processo verbale di constatazione o di chiusura delle operazioni non determina di per sé la nullità dell'avviso, quando la ripresa deriva da un accertamento a tavolino fondato su richiesta di documenti e informazioni.
  • Per le imposte non armonizzate non esiste un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo al di fuori delle ipotesi espressamente previste; per contro, nei tributi armonizzati come l'IVA, il contraddittorio rileva secondo il diritto unionale, ma l'invalidità dell'atto richiede che il contribuente alleghi specificamente le difese che avrebbe potuto far valere e dimostri la concreta utilità del contraddittorio omesso.
  • Quando il contribuente denuncia la violazione del contraddittorio in sede di legittimità, non è sufficiente un'eccezione meramente formale: occorre la prova di resistenza, cioè la concreta indicazione di elementi difensivi non pretestuosi che avrebbero potuto condurre a un esito diverso del procedimento.
  • L'accertamento analitico-induttivo è legittimo se fondato su omissioni e irregolarità delle scritture contabili e su elementi sintomatici di antieconomicità; il richiamo agli studi di settore, se presente, può valere solo come riscontro ulteriore e non trasforma l'accertamento in accertamento parametrico.
  • In cassazione le censure che cumulinano in modo promiscuo violazione di legge, nullità e omesso esame senza una puntuale individuazione del vizio e senza riproduzione degli atti rilevanti sono inammissibili per difetto di specificità e autosufficienza.
  • La motivazione della sentenza di merito è censurabile solo se mancante o meramente apparente; non è invece più deducibile il vizio di insufficiente motivazione nei limiti previsti dal testo dell'art. 360 n. 5 c.p.c. applicabile ratione temporis.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullità

Testo integrale

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