Corte di giustizia, Sentenza C-133/23
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 18 aprile 2024. — Omya CZ s.r.o. contro Generální ředitelství cel. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud. — Rinvio pregiudiziale – Tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità – Direttiva 2003/96/CE – Articolo 2, paragrafo 4, lettera b), quinto trattino – Nozione di “processi mineralogici” – Elettricità utilizzata per l’alimentazione dei macchinari impiegati per la lavorazione del calcare estratto da cave. — Causa C-133/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che la nozione di "processi mineralogici" della direttiva 2003/96 va letta alla luce della classificazione NACE Rev. 2, senza ricorrere ad altre classificazioni statistiche. Nel caso della lavorazione del calcare, la semplice frantumazione e macinazione finalizzate alla riduzione della pezzatura restano attività estrattive, mentre la produzione di filler con superficie trattata integra un vero processo manifatturiero mineralogico. Solo per quest’ultima ipotesi l’elettricità utilizzata è esclusa dalla tassazione prevista dalla direttiva.
Tassazione dell’energia elettrica usata nella lavorazione del calcare: nozione di "processi mineralogici" ai sensi della direttiva 2003/96/CE
La questione giuridica
Se l’articolo 2, paragrafo 4, lettera b), quinto trattino, della direttiva 2003/96/CE debba essere interpretato nel senso che l’elettricità utilizzata per alimentare macchinari impiegati nella lavorazione del calcare estratto da cava, mediante frantumazione e macinazione in più fasi fino all’ottenimento di filler calcarei fini e grossolani o, in alternativa, di filler fini con superficie trattata, rientri nella nozione di elettricità usata per "processi mineralogici" e quindi sia esclusa dall’ambito di applicazione della direttiva.
Principio di diritto
Ai fini dell’articolo 2, paragrafo 4, lettera b), quinto trattino, della direttiva 2003/96/CE, costituiscono "processi mineralogici" solo le attività classificate nella divisione 23 della sezione C della NACE Rev. 2, ossia quelle che comportano una trasformazione fisica o chimica sostanziale del materiale in un nuovo prodotto; le operazioni di sola frantumazione e macinazione del calcare per ridurne la pezzatura e ottenere filler calcarei fini e grossolani restano invece attività connesse all’estrazione e non beneficiano dell’esclusione dalla tassazione. Viceversa, l’elettricità impiegata per ottenere filler fini con superficie trattata, poiché è direttamente e strettamente collegata a un processo che produce un nuovo prodotto, rientra nella nozione di elettricità usata per processi mineralogici ed è esclusa dall’ambito della direttiva.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2003/96/CE
- Articolo 2, paragrafo 4, lettera b), quinto trattino, della direttiva 2003/96/CE
- Regolamento (CE) n. 1893/2006
- Articolo 1 del regolamento (CE) n. 1893/2006
- Articolo 5 del regolamento (CE) n. 1893/2006
- Regolamento (CE) n. 451/2008
- Regolamento (UE) n. 1209/2014
- Regolamento (CEE) n. 3037/90
Tassazione dell’energia elettrica usata nella lavorazione del calcare: nozione di "processi mineralogici" ai sensi della direttiva 2003/96/CE
La pronuncia è resa in sede di rinvio pregiudiziale dal Nejvyšší správní soud ceco e riguarda l’esenzione dall’ambito applicativo della direttiva 2003/96/CE per l’elettricità impiegata nella lavorazione del calcare estratto da cava. Il caso impone di delimitare la nozione di "processi mineralogici" di cui all’articolo 2, paragrafo 4, lettera b), quinto trattino.
Fatti e procedimento principale
Omya CZ svolge attività di estrazione e lavorazione del calcare. Dopo l’estrazione e una frantumazione primaria in cava, il materiale viene trasportato in impianti vicini per ulteriori operazioni di lavaggio, separazione, essiccazione, frantumazione o macinazione a secco, finalizzate all’ottenimento di filler calcarei fini e grossolani; in una ulteriore fase, alcuni filler fini vengono trattati superficialmente con stearina in aria calda. La società ha chiesto un’autorizzazione all’acquisto di energia elettrica esente da imposta, sostenendo che tutte le operazioni costituissero processi mineralogici. Le autorità doganali ceche hanno negato l’esenzione, ritenendo le attività riconducibili alla sezione B della NACE Rev. 2 (attività estrattive) e non alla sezione C, divisione 23 (fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi). Il giudice di primo grado ha dato ragione alla società; il giudice amministrativo supremo ha quindi interpellato la Corte.
Normativa rilevante
La direttiva 2003/96/CE esclude dal suo ambito di applicazione, all’articolo 2, paragrafo 4, lettera b), quinto trattino, i prodotti energetici e l’elettricità usati nei "processi mineralogici". La disposizione definisce tali processi mediante rinvio alla classificazione NACE, originariamente al codice DI 26 del regolamento (CEE) n. 3037/90. Poiché i fatti erano successivi all’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1893/2006, la Corte fa riferimento alla NACE Rev. 2, in particolare alla sezione C, divisione 23. Sono richiamati anche il regolamento (CE) n. 451/2008 e il regolamento (UE) n. 1209/2014 per la classificazione CPA, ma la Corte chiarisce che tale classificazione non è decisiva ai fini della direttiva.
Ragionamento della Corte sulla nozione di "processi mineralogici"
La Corte afferma anzitutto che la qualifica di "processo mineralogico" dipende esclusivamente dalla classificazione dell’attività economica nella divisione 23 della sezione C della NACE Rev. 2. Nessun’altra nomenclatura, compresa la CPA, rileva per interpretare la direttiva. Le note esplicative della NACE Rev. 2, pur non essendo vincolanti, costituiscono un importante strumento interpretativo. Esse distinguono la sezione B, che comprende l’estrazione e alcune attività supplementari di preparazione dei materiali grezzi alla commercializzazione, dalla sezione C, che presuppone la trasformazione fisica o chimica in un nuovo prodotto. La Corte osserva che frantumazione e macinazione possono ricadere nella sezione B quando servono soltanto a preparare il materiale estratto per il mercato, senza trasformazione sostanziale; ricadono invece nella sezione C quando comportano un’alterazione fisica o chimica sostanziale che produce un nuovo prodotto. Il luogo in cui tali operazioni si svolgono, in cava o altrove, non è determinante: conta solo la natura dell’operazione. Applicando questi criteri, la Corte ritiene che la frantumazione e macinazione del calcare finalizzate a ottenere filler fini e grossolani, anche se eseguite in più fasi, non integrano un processo mineralogico, poiché si limitano a ridurre la dimensione del materiale estratto. Al contrario, la produzione di filler fini con superficie trattata, ottenuti mescolando il filler con stearina in aria calda, comporta la fabbricazione di un nuovo prodotto e rientra nella divisione 23 della sezione C. La Corte esclude inoltre che il metodo classificatorio "top-down" sia rilevante per la direttiva 2003/96: quel metodo serve a fini statistici nell’ambito del regolamento n. 1893/2006 e non può limitare l’esclusione prevista dalla direttiva in base all’attività principale dell’impresa. Di conseguenza, il beneficio può spettare anche se l’attività mineralogica è secondaria.
Nesso tra elettricità e processo mineralogico
La Corte precisa che non basta che l’elettricità sia in qualche modo collegata al processo: occorre un nesso sufficiente, diretto e stretto, tale da giustificare l’esclusione dalla direttiva. Un legame remoto o un uso non richiesto per il compimento del processo non è sufficiente. Nel caso dei filler fini con superficie trattata, l’elettricità serve a riscaldare l’aria nella quale il filler viene mescolato con stearina; essa è quindi direttamente e strettamente connessa al processo mineralogico. Per questa sola ipotesi, l’elettricità utilizzata è esclusa dalla tassazione ai sensi della direttiva.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde che l’articolo 2, paragrafo 4, lettera b), quinto trattino, della direttiva 2003/96/CE deve essere interpretato nel senso che:
- l’elettricità utilizzata per il funzionamento di macchinari impiegati nella lavorazione del calcare estratto, mediante più fasi di macinazione e frantumazione fino all’ottenimento di filler calcarei fini e grossolani, non costituisce elettricità usata per processi mineralogici;
- l’elettricità utilizzata per il funzionamento di macchinari impiegati per ottenere filler calcarei fini con superficie trattata costituisce invece elettricità usata per tali processi. Il giudice nazionale dovrà quindi verificare in concreto la natura delle specifiche operazioni svolte, alla luce di tali criteri.
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