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Ordinanza

Ordinanza n. 942/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del verbale n. -OMISSIS- della seduta del 1-OMISSIS-relativo all’attività di correzione delle prove scritte dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato, svolte presso la Corte d’Appello di Milano, ad opera della commissione n. 1 istituita presso la Corte d’Appello di Napoli, nella parte in cui viene espressa valutazione insufficiente (pari a 12/30) per l’elaborato della ricorrente, contrassegnato con il n. 1693; della conseguente non ammissione alle prove orali degli esami di avvocato per la sessione 2025 in corso di svolgimento presso il Distretto di Corte d’Appello di Milano, appresa dalla ricorrente a seguito di accesso all’apposita area riservata sul sito internet del Ministero; di ogni altro atto preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso ai precedenti, ivi inclusa la circolare ministeriale in data 5 dicembre 2025 recante “indicazioni operative” sulla correzione degli elaborati, nella parte in cui afferma l’adeguatezza del voto meramente numerico (doc. 4, pag. 3);

Giustizia amministrativa202602013

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale di correzione di un elaborato dell'esame di abilitazione forense, con attribuzione del voto di 12/30, e conseguente non ammissione alle prove orali

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il verbale della commissione esaminatrice istituita presso una Corte d'Appello, nella parte relativa alla valutazione insufficiente del proprio elaborato scritto, nonché la conseguente non ammissione alle prove orali dell'esame di avvocato e, per quanto occorra, la circolare ministeriale recante indicazioni operative sulla correzione degli elaborati, contestando l'adeguatezza della motivazione mediante voto meramente numerico. Ha chiesto l'annullamento degli atti previa sospensione cautelare. Il Ministero della Giustizia ha eccepito l'irricevibilità del ricorso per omessa notificazione entro il termine decadenziale; la relativa eccezione è stata riservata al merito.

La decisione

Il TAR ha respinto, nella fase cautelare, la domanda di sospensione degli atti impugnati. Ha ritenuto che la questione fosse complessa e necessitasse di un pieno esame nel giudizio di merito, risultando difficilmente apprezzabili, allo stato, i profili di fondatezza, anche in relazione alla questione di legittimità costituzionale già sollevata dal TAR con altra ordinanza e ritenuta rilevante per la fattispecie. Il Collegio ha quindi ritenuto adeguatamente tutelabili le esigenze della ricorrente mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, fissata al 18 marzo 2027 ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza pregiudicare le questioni di rito, inclusa l'eccezione di irricevibilità. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Consente, in luogo della sospensione, la sollecita fissazione dell'udienza di merito quando le esigenze della parte possono essere adeguatamente tutelate mediante tale misura.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Base normativa richiamata per disporre l'oscuramento delle generalità della ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando la questione cautelare presenta particolare complessità e i profili di fondatezza non sono adeguatamente apprezzabili senza un pieno esame nel merito, il giudice può negare la sospensione e tutelare provvisoriamente il ricorrente fissando sollecitamente l'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.
  • La decisione cautelare può essere adottata senza definire un'eccezione di irricevibilità che richieda un esame riservato al merito, quando la pronuncia cautelare non necessita di risolverla e la questione resta impregiudicata.
  • La pendenza o la rilevanza di una questione di legittimità costituzionale connessa alla fattispecie costituisce elemento idoneo a rendere complesso il giudizio cautelare, senza imporre necessariamente l'accoglimento della domanda di sospensione.

Come è indicizzato

MaterieEsami di abilitazioneTutela cautelare
RamiProfessioni e ordini professionaliProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareQuestione di legittimità costituzionaleDecadenza e tardività

Testo integrale

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