Cassazione Penale, Sentenza n. 408/2024 del 05/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha rigettato il riesame della misura cautelare in carcere disposta dal G.I.P. per il reato di estorsione aggravata (art. 416-bis). Denuncia nullità/violazione ex art. 606 lett. e) c.p.p. e vizio di motivazione (artt. 274, 275 c.p.p.), contestando l'apparenza della motivazione del Tribunale per mancata valutazione di elementi favorevoli: in particolare contesta la mancata considerazione dell'assenza di attualità del pericolo di recidiva, dato che i fatti contestati risalgono al 2017-2018, che il ricorrente era già stato sottoposto a misura cautelare e poi condannato per fatti coevi, e che vi è stato un periodo di libertà (scarcerazione il 27/03/2023) prima del nuovo arresto (23/05/2023)
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Motivazione: il Tribunale aveva ricostruito la scansione temporale (fatti fino al 2017-2018, precedente custodia e condanna, scarcerazione il 27/03/2023 e nuovo arresto il 23/05/2023) e ha ritenuto che il brevissimo periodo di libertà non potesse essere valutato favorevolmente; anzi, il fatto che le condotte estorsive contestate siano state consumate dopo la recente scarcerazione è indice di persistenza della pericolosità e inattualità degli elementi favorevoli non provata. La Corte rileva che le censure del ricorrente si risolvono in una diversa valutazione dei fatti rispetto a quella del giudice di merito, mentre il ricorso per cassazione sulle misure cautelari è ammesso solo per violazione di norme di legge o manifesta illogicità della motivazione. Conseguenze: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; trasmissione copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p., senza che dalla pronuncia derivi la remissione in libertà
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen. (aggravante per reati estorsivi legati a associazione mafiosa / art. 416-bis comma 1)
Norma che qualifica l'aggravante collegata al contesto di tipo mafioso per il reato di estorsione, costituendo il titolo di accusa principale per la misura cautelare
art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
Parametro di ammissibilità del ricorso per cassazione: il ricorso deve lamentare violazione di legge o motivazione manifestamente illogica; la Corte ha ritenuto che la censura sollevata fosse una diversa valutazione dei fatti e non una specifica violazione di legge o manifesta illogicità
artt. 274, 275 c.p.p.
Norme richiamate dal ricorrente in relazione ai vizi di motivazione e nullità degli atti; la Corte però ha ritenuto che non fosse stata provata una motivazione apparentemente illogica o contraddittoria
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese e l'assegnazione di somme alla Cassa delle ammende per i ricorsi inammissibili quando sussistono profili di colpa; applicata per liquidare euro 3.000
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma che prevede la trasmissione della copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario quando la pronuncia non determina la remissione in libertà del detenuto
Massime di principio
- In materia di misure cautelari personali la Cassazione non riesamina liberamente la valutazione dei fatti fatta dal giudice di merito: è ammessa solo la censura per violazione di legge o per manifesta illogicità della motivazione
- La mera esposizione di elementi temporali favorevoli (es. decorso del tempo) non è sufficiente a demolire la prognosi di pericolosità se il giudice di merito valuta quei medesimi elementi come neutri o addirittura rafforzativi della pericolosità (es. reiterazione dopo breve libertà)
- Per impugnare con successo la misura cautelare occorre indicare vizi specifici di diritto o dimostrare che la motivazione è contraddittoria o manifestamente illogica; una diversa ricostruzione dei fatti è insufficiente
- Il deposito di ricorsi manifestamente infondati può comportare sanzioni economiche (spese processuali, contributi alla Cassa delle ammende) se la inammissibilità è determinata da profili di colpa
- Quando le condotte contestate emergono dopo una breve scarcerazione, i giudici possono ritenere tale circostanza indicativa della persistenza della pericolosità e della necessità della misura cautelare
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