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Ordinanza

Ordinanza n. 1772/2026 - Catania, Sezione 2

per l'annullamento - degli atti della procedura selettiva interna per titoli per la progressione tra aree “in deroga” di 16 funzionari amministrativi, ai sensi dell’art. 13, comma 6, del contratto collettivo in data 16 novembre 2022, indetta con determinazione n. 64/2025; - in particolare, del provvedimento di esclusione comunicato con nota del 4 novembre 2025; - della determinazione n. 180/2025 di approvazione della graduatoria degli idonei; - dei verbali della commissione, incluso il verbale n. 6 in data 13 ottobre 2025 nella parte in cui dispone l’esclusione dell’interessata.

Giustizia amministrativa202600049

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione da una procedura selettiva interna per titoli finalizzata alla progressione tra aree, nonché graduatoria degli idonei e verbali della commissione

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato gli atti della procedura selettiva interna per titoli, indetta dal Comune di Acireale per la progressione tra aree in deroga di sedici funzionari amministrativi ai sensi dell'art. 13, comma 6, del contratto collettivo del 16 novembre 2022. In particolare, ha contestato il provvedimento di esclusione comunicato il 4 novembre 2025, la determinazione di approvazione della graduatoria degli idonei e i verbali della commissione, incluso il verbale n. 6 del 13 ottobre 2025. Nel corso del giudizio era stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soggetti utilmente posizionati nella graduatoria. L'ordinanza non esamina i motivi di illegittimità dedotti contro gli atti della selezione, poiché rileva una questione relativa al rispetto dei termini processuali a difesa dei controinteressati notificati.

La decisione

Il TAR ha rinviato la trattazione del merito alla pubblica udienza del 1° ottobre 2026. Dall'esame degli atti è emerso che alcune notificazioni integrative del contraddittorio si erano perfezionate, da ultimo, il 4 marzo 2026. Ai sensi dell'art. 46, comma 1, c.p.a., il termine di sessanta giorni per la costituzione del controinteressato scadeva il 3 maggio 2026. Tuttavia, tra tale scadenza e l'udienza già fissata per l'11 giugno 2026 non intercorreva il successivo termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall'art. 71, comma 5, c.p.a. Il Collegio ha ritenuto che il combinato disposto delle due norme garantisca la pienezza del diritto di difesa e del contraddittorio, imponendo di assicurare alla parte intimata un congruo termine per costituirsi e predisporre le proprie difese in vista dell'udienza di merito. Il mancato rispetto di tali termini avrebbe potuto determinare la nullità della decisione; per questo la causa è stata rinviata senza esame del merito.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 6, contratto collettivo del 16 novembre 2022

    Individua la base normativa della procedura selettiva interna per la progressione tra aree in deroga; l'ordinanza non ne esamina il contenuto sostanziale.

  • art. 46, comma 1, c.p.a.

    nel termine di sessanta giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notificazione del ricorso, le parti intimate possono costituirsi, presentare memorie, fare istanze, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti

    Il termine di sessanta giorni dalla notificazione tutela la possibilità della parte intimata di costituirsi e approntare le proprie difese.

  • art. 71, comma 5, c.p.a.

    l’avviso di fissazione dell’udienza sia comunicato alle parti costituite almeno sessanta giorni liberi prima dell’udienza

    La norma impone il rispetto di un termine dilatorio di almeno sessanta giorni liberi tra la comunicazione dell'avviso di udienza alle parti costituite e l'udienza.

Massime di principio

  • Il combinato disposto dell'art. 46, comma 1, e dell'art. 71, comma 5, c.p.a. deve essere applicato in modo da garantire alla parte intimata, destinataria di una notificazione perfezionatasi successivamente, sia il termine per costituirsi sia un congruo intervallo successivo per predisporre le difese in vista dell'udienza di merito.
  • Quando l'integrazione del contraddittorio nei confronti di un controinteressato si perfeziona in data tale da non consentire il rispetto dei termini processuali a difesa prima dell'udienza già fissata, il giudice deve rinviare la trattazione del merito a una successiva udienza.
  • La violazione dei termini processuali posti a presidio del diritto di difesa e del contraddittorio è suscettibile di determinare la nullità della decisione; il rinvio dell'udienza costituisce quindi misura necessaria per assicurare il giusto processo.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorsoConcorsi pubblici
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiPartecipazione procedimentale

Testo integrale

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