Ordinanza n. 274/2026 - Genova, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lav., 10.6.2025, n. 622, passata in giudicato, e della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lav., 15.1.2025, n. 53, passata in giudicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione integrale di sentenze del giudice ordinario che imponevano l’emissione della carta del docente e il pagamento del capitale e degli accessori
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione di due sentenze passate in giudicato del Tribunale di Genova, sezione lavoro, che avevano condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a emettere la carta del docente e ad accreditare a ciascun ricorrente € 1.000,00 per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione dei singoli diritti sino al saldo. Nel corso del giudizio l’Amministrazione ha pagato il capitale, ma non gli accessori. Il TAR ha rilevato d’ufficio che i ricorrenti non avevano depositato i certificati di passaggio in giudicato né dimostrato di avere notificato le sentenze e/o gli atti di precetto presso la sede reale dell’Amministrazione debitrice, avendo prodotto soltanto le PEC inviate all’Avvocatura dello Stato. La questione sottoposta al contraddittorio riguarda quindi l’ammissibilità del giudizio di ottemperanza alla luce della necessità della notificazione del titolo all’Amministrazione debitrice presso la sua sede reale e del successivo decorso del termine dilatorio di centoventi giorni.
La decisione
Il TAR non ha ancora definito la domanda di ottemperanza. Rilevata d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile inammissibilità del ricorso, ha assegnato alle parti venti giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per depositare memorie limitate a tale questione e ha rinviato la causa alla camera di consiglio del 29 aprile 2026. Secondo la prospettazione espressa nell’ordinanza, la notificazione del titolo all’Amministrazione soccombente presso la sua sede reale e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni costituiscono condizioni necessarie per instaurare validamente il giudizio di ottemperanza; la mera trasmissione delle PEC all’Avvocatura dello Stato non risulta, allo stato, sufficiente. Nessuna statuizione definitiva è stata adottata sulle spese.
Norme richiamate
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
termine dilatorio di centoventi giorni
La notificazione del titolo all’Amministrazione debitrice presso la sua sede reale e il successivo decorso di centoventi giorni sono ritenuti necessari per l’instaurazione di un valido giudizio di ottemperanza; in mancanza, il ricorso è inammissibile.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice di segnalare alle parti una questione rilevata d’ufficio e di assegnare un termine per il deposito di memorie sul punto.
Massime di principio
- Ai sensi dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, il giudizio di ottemperanza contro una pubblica amministrazione presuppone la notificazione del titolo esecutivo all’Amministrazione debitrice presso la sua sede reale e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni; la mancata osservanza di tali adempimenti determina l’inammissibilità del ricorso.
- La notificazione del titolo esecutivo alla sola Avvocatura dello Stato, senza prova della notificazione presso la sede reale dell’Amministrazione debitrice, non dimostra di per sé il perfezionamento delle condizioni necessarie per instaurare il giudizio di ottemperanza.
- Quando il giudice rileva d’ufficio una possibile causa di inammissibilità non esaminata dalle parti, deve sottoporla al contraddittorio e assegnare un termine per il deposito di memorie prima di definire il giudizio.
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