Sentenza del 12/11/2015 n. 4850 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IRES - Spese - Inerenza - Costi per sponsorizzazioni - Deducibilità - Condizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava l'avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2008, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione 250.000 euro di costi, oltre a 50.000 euro di IVA, nell'ambito di complessivi 480.000 euro sostenuti per sponsorizzazioni di rally automobilistici organizzati dalla SMRO a San Marino. La ricorrente sosteneva che le spese fossero effettive, inerenti all'attività d'impresa e adeguatamente documentate mediante contratti, fatture, pagamenti, fotografie e materiale pubblicitario; contestava inoltre il sindacato dell'Amministrazione sulle proprie scelte imprenditoriali e l'inversione dell'onere della prova.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello e confermato la sentenza di primo grado, ritenendo legittimo il recupero a tassazione. La documentazione prodotta non dimostrava in modo sufficiente l'effettiva esecuzione di alcuni eventi, la congruità degli importi pagati e soprattutto il concreto ritorno commerciale delle sponsorizzazioni. L'elevato ammontare dei costi, il loro peso rispetto all'utile dichiarato, la ripetizione delle sponsorizzazioni e il limitato ambito territoriale degli eventi sono stati considerati indizi gravi, precisi e concordanti di antieconomicità. La società è stata inoltre condannata a rifondere all'Ufficio le spese del grado, liquidate in 2.500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 109, comma 1, d.P.R. 917/1986 (TUIR)
Concorrono a formare il reddito [...] le spese e gli altri componenti negativi di cui sia certa l'esistenza.
Il costo deve essere effettivamente sostenuto e la sua esistenza deve risultare provata. La regolarità formale della contabilità e la presenza di fatture non sono sufficienti se emergono elementi che fanno dubitare dell'effettività dell'operazione.
Art. 109, comma 5, d.P.R. 917/1986 (TUIR)
Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi [...] sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito.
La deducibilità richiede l'inerenza del costo all'attività d'impresa. Per le sponsorizzazioni il contribuente deve dimostrare il collegamento con l'attività e le potenziali o concrete utilità commerciali, compreso il ritorno economico o commerciale.
Art. 108, comma 2, d.P.R. 917/1986 (TUIR)
Le spese di pubblicità e propaganda possono essere dedotte secondo le modalità previste dalla norma, ma la disciplina temporale della deduzione non elimina l'obbligo di provare effettività, inerenza e congruità della spesa.
Art. 39, d.P.R. 600/1973
Consente la rettifica del reddito d'impresa anche sulla base di elementi presuntivi, quando le risultanze contabili non rappresentano correttamente il reddito imponibile.
Art. 41-bis, d.P.R. 600/1973
È stato richiamato per l'accertamento parziale del reddito imponibile ai fini IRES.
Art. 54, comma 4, d.P.R. 633/1972
È stato richiamato per la rettifica dell'IVA detratta in relazione ai costi ritenuti non adeguatamente provati o inerenti.
Art. 15, d.lgs. 546/1992
Ha costituito la base per la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio.
Cassazione, sentenza n. 25100/2014
In materia di sponsorizzazioni sportive e rally, il contribuente deve dimostrare che l'operazione abbia prodotto o sia concretamente idonea a produrre benefici e ritorni economici per la propria impresa.
Cassazione, ordinanza n. 3433/2012
Le spese di sponsorizzazione sono deducibili quando sia provato il ritorno commerciale, anche attraverso l'incremento dei ricavi o altri benefici economici collegati all'investimento.
Cassazione, sentenza n. 24065/2011
La deducibilità delle sponsorizzazioni, anche se stipulate a favore di terzi, presuppone la prova dell'inerenza, della congruità dei costi e delle potenziali utilità commerciali per l'impresa.
Cassazione, sentenza n. 1036/2013
Un comportamento manifestamente antieconomico può legittimare un accertamento presuntivo e trasferire sul contribuente l'onere di dimostrare la regolarità e la razionalità economica delle operazioni.
Massime di principio
- La deducibilità di una sponsorizzazione non deriva automaticamente da contratto, fattura e pagamento: occorre provare sia l'effettiva esecuzione della prestazione sia il collegamento con l'attività d'impresa.
- Il contribuente deve fornire elementi concreti sul ritorno commerciale o sulla potenziale utilità economica della sponsorizzazione, come aumento della clientela, ricavi, visibilità presso il mercato di riferimento o specifiche opportunità commerciali.
- L'Amministrazione non può sostituirsi all'imprenditore nelle scelte strategiche, ma può verificare l'effettività, la congruità e la ragionevolezza economica dei costi, soprattutto quando risultino sproporzionati rispetto ai ricavi o all'utile.
- In presenza di costi manifestamente antieconomici, di documentazione generica o di eventi scarsamente dimostrati, possono operare presunzioni a carico del contribuente, che deve fornire una prova analitica e non meramente formale.
- Per ridurre il rischio di contestazioni è opportuno conservare contratti dettagliati, report sull'esecuzione della sponsorizzazione, immagini e registrazioni verificabili, dati sull'audience, comparabili di mercato, rendicontazioni dell'organizzatore e documentazione sui risultati commerciali.
- La sola appartenenza del mezzo sponsorizzato al settore merceologico dell'impresa non dimostra di per sé l'inerenza: deve essere spiegato e documentato il nesso concreto tra evento, pubblico raggiunto, prodotti venduti e benefici attesi o conseguiti.
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