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Sentenza

Sentenza n. 1096/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla Sentenza n. 518/2025 del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro nel giudizio RG n. 17443/2024, pubblicata in data 23/01/2025, e notificata il 28/01/2025.

Giustizia amministrativa202506301

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto della docente al beneficio della carta elettronica del docente per cinque annualità

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a., per ottenere l’attuazione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n. 518/2025, passata in giudicato e notificata al Ministero il 28 gennaio 2025. La sentenza aveva accertato il diritto della docente, in relazione ai contratti a tempo determinato stipulati, a usufruire del beneficio economico annuo di euro 500,00 mediante la carta elettronica del docente prevista dall’art. 1 della legge n. 107/2015, per cinque annualità, per complessivi euro 2.500,00, oltre alle spese processuali. La ricorrente ha dedotto l’inerzia dell’amministrazione, nonostante la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha chiesto la condanna del Ministero all’integrale esecuzione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell’azione di ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo era decorso inutilmente e non era stata fornita prova dell’adempimento. Ha quindi dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, mediante attribuzione del beneficio riconosciuto e pagamento delle somme dovute secondo quanto stabilito dal titolo ottemperando. Ha inoltre ordinato all’amministrazione di depositare la prova dell’adempimento conforme alle disposizioni del processo amministrativo telematico. In caso di persistente inerzia, ha nominato commissario ad acta il responsabile della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega, attribuendogli un ulteriore termine di 60 giorni per compiere tutti gli atti necessari, inclusi l’allocazione in bilancio delle somme, l’impegno, la liquidazione, l’ordinazione e il pagamento. Il TAR ha precisato che l’esaurimento degli stanziamenti o la mancanza di cassa non costituiscono legittimo impedimento all’esecuzione del giudicato. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione ... delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

    La disposizione consente di promuovere il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l’adempimento, da parte dell’amministrazione, dell’obbligo di conformarsi a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Il termine per proporre l’azione di ottemperanza risulta rispettato.

  • art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.

    Risultano rispettate le disposizioni processuali relative al rito camerale dell’ottemperanza.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997

    Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all’esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione e rileva quale presupposto temporale dell’azione esecutiva.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio economico della carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione del personale docente.

  • art. 115 c.p.a.

    È richiamato in relazione alla notificazione del titolo giudiziario all’amministrazione ai fini dell’esecuzione.

  • art. 479 c.p.c.

    È richiamato, nel testo vigente, per la notificazione del titolo esecutivo; le copie conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando essa imponga alla pubblica amministrazione un obbligo di conformazione riferito al caso deciso.
  • In presenza di un giudicato favorevole al privato e dell’inerzia dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare l’esatta e integrale esecuzione del titolo entro un termine assegnato, purché siano comprovati il passaggio in giudicato e il decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
  • L’assenza di prova dell’adempimento del giudicato giustifica la nomina preventiva di un commissario ad acta, destinato a intervenire allo scadere del termine assegnato all’amministrazione inadempiente.
  • Nell’esecuzione del giudicato, il commissario ad acta può e deve compiere tutti gli atti contabili necessari, compresa l’allocazione della somma in bilancio, l’impegno, la liquidazione, l’ordinazione e il pagamento della spesa.
  • L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittime cause di impedimento all’esecuzione di un giudicato, imponendo all’organo incaricato di adottare le iniziative necessarie a rendere possibile il pagamento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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