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Sentenza

Sentenza n. 5505/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento del provvedimento di revoca del nulla osta della Prefettura di Napoli notificato in data 18.08.2025.

Giustizia amministrativa202506583

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Revoca del nulla osta al lavoro rilasciato dalla Prefettura di Napoli, notificata il 18 agosto 2025, per mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno con il datore di lavoro originario

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva ottenuto il nulla osta il 20 aprile 2024, era entrato regolarmente in Italia e aveva atteso la convocazione per sottoscrivere il contratto di soggiorno. L’Amministrazione, rimasta inerte e senza convocare le parti, revocava il nulla osta per la mancata stipula con il datore di lavoro originario. Il ricorrente aveva rappresentato il 17 luglio 2025 di avere reperito un nuovo datore di lavoro disponibile ad assumerlo e aveva chiesto il subentro del nuovo datore oppure il rilascio di un permesso per attesa occupazione. Ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere, lamentando che la revoca, adottata a notevole distanza dal rilascio del nulla osta, non avesse considerato né il ritardo imputabile all’Amministrazione né la nuova opportunità lavorativa e il suo inserimento sociale e lavorativo in Italia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la revoca. Ha ritenuto rilevanti l’ingresso regolare in Italia in forza del nulla osta, il considerevole tempo trascorso prima della revoca, l’inerzia dell’Amministrazione nella convocazione per la stipula e la nuova occasione di lavoro, comunicata prima dell’adozione dell’atto. Il ritardo amministrativo non poteva essere imputato al ricorrente né le conseguenze sfavorevoli del decorso del tempo potevano essere poste irragionevolmente a suo carico. Prima di revocare il nulla osta, l’Autorità avrebbe dovuto valutare l’inserimento sociale, familiare e lavorativo maturato in Italia e considerare la possibilità di convocare le parti per la stipula del contratto di soggiorno con il nuovo datore di lavoro. Il TAR ha inoltre richiamato, come elemento di conferma dell’inserimento, la documentazione sul perdurante svolgimento di attività lavorativa e sulla percezione di redditi adeguati. Spese compensate; confermata l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e liquidati € 1.500,00 al difensore, comprensivi di spese generali e accessori.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 1, D.M. 55/2014

    ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate

    Nella liquidazione del compenso per il patrocinio a spese dello Stato occorre considerare i criteri indicati dalla disposizione, tra cui la difficoltà della controversia e le condizioni soggettive del cliente.

  • art. 130 d.P.R. 115/2002

    Nella fattispecie, nella liquidazione del compenso deve considerarsi la limitata difficoltà della controversia, tenendo conto della riduzione ordinaria del 50% del compenso prescritta dall'articolo 130 del D.P.R. 115/2002.

    Per la liquidazione dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato si applica la riduzione ordinaria del 50% prevista dalla disposizione.

Massime di principio

  • Quando l’Amministrazione, dopo avere rilasciato un nulla osta al lavoro e consentito l’ingresso dello straniero in Italia, ritarda la convocazione per la stipula del contratto di soggiorno e successivamente revoca il nulla osta per la mancata stipula, non può addossare al privato le conseguenze sfavorevoli del tempo trascorso per ragioni non a lui imputabili.
  • Prima di revocare un nulla osta al lavoro in un contesto di prolungata inerzia amministrativa, l’Autorità deve valutare l’inserimento sociale, familiare e lavorativo maturato dallo straniero durante il soggiorno in Italia, considerando anche la durata della permanenza, i legami familiari, i rapporti di lavoro in Italia e i legami con il Paese d’origine.
  • Se, prima della revoca del nulla osta, lo straniero comunica di avere reperito un nuovo datore di lavoro, l’Amministrazione deve esaminare tale circostanza e valutare la possibilità di convocare le parti per la stipula del contratto di soggiorno con il nuovo datore.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiEccesso di potereLegittimo affidamentoProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoria

Testo integrale

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