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Sentenza

Sentenza n. 1866/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento - della relazione medica emessa in data 10.12.2025 con la quale la Commissione Medica Locale di -OMISSIS- ha ritenuto idoneo il ricorrente per la patente di categoria B-Normale per la sola durata di 6 mesi; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali

Giustizia amministrativa202600836

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio della Commissione Medica Locale che ha confermato l'idoneità alla guida limitando la validità della patente di categoria B a sei mesi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (titolare di patente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il giudizio medico del 10 dicembre 2025, adottato all'esito della revisione della patente disposta ai sensi dell'art. 128 del Codice della strada dopo una sanzione prefettizia conseguente al possesso di sostanza stupefacente per uso personale. Il giudizio aveva riconosciuto l'idoneità psicofisica alla guida, ma aveva limitato la validità della patente al 10 giugno 2026, anziché alla durata ordinaria decennale. Sono stati dedotti la violazione dell'art. 128, comma 1-sexies, del d.lgs. 285/1992, dell'art. 320 e dell'allegato F del d.P.R. 495/1992, dell'art. 126 e dell'art. 331 del medesimo codice e regolamento, nonché dell'art. 3 l. 241/1990; il difetto di istruttoria e motivazione, il travisamento dei presupposti, l'illogicità manifesta e la violazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza e buon andamento. Il Ministero ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, sostenendo che l'atto fosse imputabile esclusivamente alla Commissione Medica Locale. Il ricorso, inizialmente non notificato alla Commissione, è stato integrato dopo la concessione dell'errore scusabile, motivata dall'obiettiva incertezza giurisprudenziale sulla natura immediatamente lesiva del giudizio medico. Il ricorrente aveva inoltre prodotto esami tossicologici negativi, eseguiti su richiesta della Commissione.

La decisione

Il TAR ha ritenuto direttamente impugnabile il giudizio della Commissione Medica Locale, aderendo all'orientamento secondo cui il certificato che conferma l'idoneità per un periodo inferiore a quello ordinario esaurisce le valutazioni amministrative rilevanti e vincola l'amministrazione al successivo rinnovo con validità limitata. Ha accolto l'eccezione del Ministero e ne ha disposto l'estromissione per difetto di legittimazione passiva, poiché la Commissione Medica Locale è qualificata come organo tecnico regionale, in ragione della competenza regionale alla nomina e della provenienza eterogenea dei suoi componenti. Nel merito, ha accolto il motivo assorbente di difetto di motivazione: la Commissione aveva limitato la validità della patente senza spiegare le ragioni logico-giuridiche della limitazione, nonostante gli esami tossicologici negativi richiesti dalla stessa Commissione. Il giudizio è stato quindi ritenuto in contrasto con l'obbligo di motivazione adeguata previsto dall'art. 331, comma 2, del d.P.R. 495/1992. Il provvedimento è stato annullato, salvi gli ulteriori atti dell'amministrazione. La Commissione è stata condannata a pagare al ricorrente 1.500 euro oltre accessori; le spese sono state compensate nei confronti del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 119, commi 4 e 5, d.lgs. 285/1992

    Attribuisce alle Commissioni Mediche Locali l'accertamento dei requisiti psichici e fisici per l'idoneità alla guida e disciplina la comunicazione dei relativi giudizi agli uffici della motorizzazione.

  • art. 128 d.lgs. 285/1992

    Costituisce la base normativa della revisione della patente mediante accertamento dell'idoneità psicofisica quando sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti.

  • art. 126 d.lgs. 285/1992

    Individua il termine ordinario di validità della patente, rispetto al quale la conferma per un periodo inferiore deve essere adeguatamente giustificata.

  • art. 331, comma 2, d.P.R. 495/1992

    Se il medico accertatore ritiene non sussistenti i requisiti di idoneità per il rilascio o la conferma di validità della patente di guida o di una delle categorie cui essa si riferisce… ovvero ancora prevede una conferma di validità del documento per un termine inferiore a quello ordinariamente previsto dall'articolo 126 del codice, rilascia all'interessato un'attestazione adeguatamente motivata avverso la quale è ammesso ricorso nei modi consentiti dall'ordinamento.

    Impone una motivazione adeguata sia per il diniego sia per la conferma della patente per un termine inferiore a quello ordinario; l'obbligo è stato ritenuto violato in assenza di spiegazioni sulla limitazione temporale nonostante gli esami tossicologici negativi.

  • art. 320 e allegato F d.P.R. 495/1992

    Sono richiamati dal ricorrente in relazione ai requisiti di idoneità psicofisica e all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

  • allegato III, parte F.1, d.lgs. 59/2011

    La patente di guida non deve essere rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che faccia uso di sostanze psicotrope o stupefacenti, qualunque sia la categoria di patente richiesta.

    Stabilisce il divieto di rilascio o rinnovo della patente in caso di uso di sostanze stupefacenti o psicotrope; il giudizio impugnato, tuttavia, ha riconosciuto l'idoneità e limitato la validità senza motivare tale scelta.

  • art. 3 l. 241/1990

    È richiamato quale fondamento dell'obbligo generale di motivazione del provvedimento amministrativo.

  • art. 37 c.p.a.

    Ha consentito la concessione dell'errore scusabile per l'obiettiva incertezza giurisprudenziale sulla immediata lesività del giudizio della Commissione e sulla conseguente individuazione del soggetto da evocare in giudizio.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, sentite le parti.

Massime di principio

  • Il giudizio della Commissione Medica Locale che conferma l'idoneità alla guida limitando la validità della patente a un periodo inferiore a quello ordinario è direttamente lesivo e impugnabile, quando esaurisce le valutazioni sanitarie rilevanti e vincola l'amministrazione al successivo rinnovo con validità limitata.
  • La conferma della validità della patente per un termine inferiore a quello ordinario deve essere adeguatamente motivata, con l'indicazione delle ragioni logico-giuridiche e degli elementi sanitari che giustificano la limitazione temporale.
  • La motivazione della limitazione della validità della patente non può ritenersi adeguata quando omette di confrontarsi con gli esiti negativi degli accertamenti tossicologici eseguiti su richiesta della Commissione Medica Locale.
  • La Commissione Medica Locale per l'accertamento dell'idoneità alla guida è un organo tecnico regionale quando la nomina dei componenti compete alla Regione e la loro provenienza è eterogenea; il relativo giudizio è quindi imputabile all'amministrazione regionale o all'ASST di appartenenza, non al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Come è indicizzato

MateriePatenti e abilitazioni alla guidaMotorizzazione e veicoliInvalidità del provvedimentoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiTrasporti e circolazioneProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrere

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