Sentenza n. 990/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.-OMISSIS-/2025 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, recante condanna al pagamento di somme e all'attribuzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (creditori da giudicato)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esatta esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro. Il titolo giudiziale aveva condannato il Ministero a corrispondere alla docente, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, complessivi euro 1.000,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, nonché a pagare all'avvocato euro 350,00, oltre spese generali, accessori di legge e rimborso del contributo unificato. Poiché l'Amministrazione non aveva dato integrale esecuzione al giudicato, è stato chiesto di ordinare il pagamento, nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia e porre le spese del giudizio a carico del Ministero. Nelle more, la somma spettante alla docente è stata accreditata, mentre sono rimaste insolute le spese legali liquidate nel giudizio presupposto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente alla posizione della docente, avendo il Ministero accreditato la somma dovuta dopo la proposizione del ricorso. Ha invece accolto il ricorso quanto al credito dell'avvocato, ritenendo che la relativa pretesa fosse documentata, fondata su una sentenza passata in giudicato e non adeguatamente contestata dall'Amministrazione. Il giudice ha dichiarato l'inottemperanza del Ministero e gli ha assegnato sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza per pagare le somme dovute in base al titolo, detratto quanto eventualmente già versato, nonché gli accessori e gli interessi legali maturati successivamente alla proposizione del ricorso, da determinare secondo il titolo e la legge. I conteggi del creditore non sono stati ritenuti vincolanti quanto alla misura del capitale residuo e degli interessi. Il TAR ha rilevato che era già decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento da parte delle amministrazioni pubbliche prima dell'azione esecutiva. Per l'eventuale perdurante inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con incarico da esercitare su istanza del creditore nei successivi 120 giorni. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di dichiarare l'inottemperanza, ordinare l'esecuzione del giudicato e nominare un commissario ad acta.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce la base normativa della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto della condanna contenuta nel giudicato.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo entro il quale le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici devono eseguire i provvedimenti di condanna al pagamento di somme di denaro, prima dell'avvio del recupero coattivo.
artt. 1282 e ss. c.c.
Impongono di determinare capitale residuo e interessi secondo il titolo e i parametri legali applicabili; i conteggi del creditore non vincolano l'Amministrazione.
art. 1283 c.c.
È richiamato quale parametro normativo per la verifica della misura e della decorrenza degli interessi.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Fondano, rispettivamente, la disciplina delle spese nel processo amministrativo e il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile compatibili.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
È richiamato in relazione all'onere del contributo unificato liquidabile nelle spese processuali.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice non costituisce ex novo il diritto di credito, ma assicura il soddisfacimento del diritto già accertato dal titolo; la misura del dovuto discende dal giudicato, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti parziali.
- Quando il giudicato condanna una pubblica amministrazione al pagamento di somme di denaro e l'Amministrazione non vi adempie, il giudice dell'ottemperanza può dichiarare l'inottemperanza, assegnare un termine per l'esecuzione e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- I conteggi prodotti dal creditore non vincolano l'Amministrazione né il commissario ad acta quanto alla determinazione definitiva del capitale residuo e degli interessi, che devono essere verificati in base al titolo giudiziale e ai parametri legali applicabili.
- L'azione di ottemperanza per una condanna pecuniaria nei confronti di un'amministrazione statale è proponibile, per il recupero coattivo, dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
- L'adempimento intervenuto dopo la proposizione del ricorso determina la cessazione della materia del contendere limitatamente alla posizione già soddisfatta, ma non esclude la condanna dell'Amministrazione alle spese del giudizio quando l'adempimento tardivo abbia reso necessario il ricorso.
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