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Sentenza

Sentenza n. 808/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato sull’istanza di erogazione delle misure di accoglienza ex d.lgs. n. 142 del 2015 formulata dal ricorrente, richiedente protezione internazionale, con conseguente declaratoria dell’obbligo di provvedere e per la nomina di un commissario ad acta, in caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione, e per la declaratoria della fondatezza della pretesa sostanziale relativamente all’accesso immediato alle misure di accoglienza.

Giustizia amministrativa202600198

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IIISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio inadempimento sull’istanza di applicazione delle misure di accoglienza

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, entrato in Italia il 3 settembre 2025, presentava una domanda di applicazione delle misure di accoglienza previste dal d.lgs. n. 142 del 2015, dichiarando di trovarsi in condizioni di indigenza. In assenza di risposta, reiterava l’istanza il 2 dicembre 2025 e proponeva ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio, chiedendo la condanna dell’Amministrazione a provvedere, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia e l’accertamento della fondatezza della pretesa sostanziale all’accesso immediato alle misure di accoglienza. In corso di giudizio l’Amministrazione disponeva l’applicazione delle misure di accoglienza. La difesa erariale eccepiva l’inammissibilità della domanda cautelare nel rito del silenzio, l’insussistenza dei presupposti del silenzio inadempimento per l’asserito riscontro dell’istanza e la sopravvenuta carenza di interesse. Il ricorrente chiedeva la cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR dichiara la cessazione della materia del contendere, ritenendo che l’ammissione alle misure di accoglienza, intervenuta dopo la proposizione del ricorso, abbia integralmente soddisfatto la pretesa azionata. Esamina comunque le questioni sollevate dall’Amministrazione, poiché la cessazione della materia del contendere costituisce decisione di merito. Respinge l’eccezione di inammissibilità della domanda cautelare: anche nel rito sul silenzio il giudice deve esaminare la tutela cautelare in ossequio all’effettività della tutela giurisdizionale sancita dagli artt. 24 e 113 Cost. e dall’art. 1 c.p.a. Respinge inoltre l’assunto secondo cui sarebbe mancato il silenzio inadempimento, rilevando che dell’asserito riscontro amministrativo non vi era traccia nella documentazione processuale. Non dispone la rifusione delle spese, in ragione dell’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato e dell’esclusione, secondo la giurisprudenza richiamata, della condanna dell’Amministrazione statale al pagamento in favore dello Stato. Liquida invece il compenso del difensore del ricorrente ai sensi della disciplina sul patrocinio a spese dello Stato, con statuizione avente natura di decreto collegiale di liquidazione e separatamente opponibile.

Norme richiamate

  • d.lgs. 142/2015

    Disciplina le misure di accoglienza in favore dei richiedenti protezione internazionale, oggetto della domanda sostanziale del ricorrente.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio in forma semplificata, previa audizione delle parti, nella camera di consiglio.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La sopravvenuta integrale soddisfazione della pretesa azionata determina la cessazione della materia del contendere.

  • art. 35 c.p.a.

    È richiamato dalla difesa erariale in relazione alla sopravvenuta carenza di interesse, ma il giudice qualifica l’esito come cessazione della materia del contendere per integrale soddisfazione della pretesa.

  • art. 1 c.p.a.

    Ribadisce il principio di effettività della tutela giurisdizionale, che impone al giudice di esaminare la domanda cautelare anche nel rito sul silenzio.

  • artt. 24 e 113 Cost.

    Fondano il principio di effettività della tutela giurisdizionale, ostativo all’esclusione dell’esame della domanda cautelare nel giudizio sul silenzio.

  • art. 133 d.P.R. 115/2002

    Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato

    Prevede il pagamento delle spese a favore dello Stato quando la parte ammessa al patrocinio è vittoriosa e la parte soccombente non è ammessa; il giudice ne esclude l’applicazione nel caso di soccombente costituito da un’Amministrazione dello Stato, sulla base della giurisprudenza richiamata.

  • art. 82 d.P.R. 115/2002

    valori medi delle tariffe professionali vigenti; natura dell’impegno professionale

    Attribuisce all’autorità giudiziaria la liquidazione dell’onorario e delle spese del difensore ammesso al patrocinio, tenendo conto dei valori medi e dell’impegno professionale.

  • art. 130 d.P.R. 115/2002

    Dimezza i compensi spettanti ai difensori nel patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo.

  • artt. 66, comma 4, e 67, comma 5, c.p.a.

    Concorrono a qualificare la liquidazione del compenso del difensore come decreto collegiale di liquidazione.

  • art. 168 d.P.R. 115/2002

    Contribuisce a fondare la natura di decreto collegiale della statuizione di liquidazione del compenso.

  • art. 170 d.P.R. 115/2002

    Rende separatamente opponibile la statuizione di liquidazione del compenso.

Massime di principio

  • La sopravvenuta adozione, nel corso del giudizio sul silenzio, di un provvedimento che soddisfa integralmente la pretesa sostanziale dedotta determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., anziché una pronuncia di mero rigetto per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Il rito avverso il silenzio inadempimento non esclude in radice l’esame di una domanda cautelare: il giudice deve assicurare l’effettività della tutela giurisdizionale, alla luce degli artt. 24 e 113 Cost. e dell’art. 1 c.p.a.
  • L’eccezione secondo cui l’Amministrazione avrebbe già riscontrato l’istanza non è idonea a escludere il silenzio inadempimento quando il relativo riscontro non risulti dalla documentazione acquisita al giudizio.
  • La cessazione della materia del contendere costituisce una decisione di merito; pertanto, il giudice deve esaminare le questioni rilevanti sollevate dalle parti, anche se la pretesa è stata soddisfatta durante il processo.
  • Nel processo amministrativo, la liquidazione del compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato può essere adottata nella sentenza con natura di decreto collegiale di liquidazione ed è separatamente opponibile secondo la disciplina del d.P.R. n. 115 del 2002.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centriTermini e notificazione del ricorsoTutela cautelareEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesse

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