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Sentenza

Sentenza n. 4494/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202508992

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Sentenza del TAR Liguria che aveva ordinato al Ministero la costituzione della carta elettronica del docente e liquidato le spese del primo grado in euro 500,00

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docenti precari)

Prevale il privato

La controversia

Le appellanti avevano ottenuto dal Tribunale di Genova una sentenza passata in giudicato che ordinava al Ministero l'attribuzione della carta elettronica per la formazione, con accredito di euro 2.500 e di euro 2.000 per gli anni di servizio a tempo determinato. Poiché il Ministero non aveva eseguito la pronuncia, avevano promosso un giudizio davanti al TAR per ottenerne l'esecuzione. Il TAR aveva accolto il ricorso, assegnando al Ministero un termine di 60 giorni per costituire la carta elettronica, ma aveva liquidato le spese del primo grado in soli euro 500,00, valorizzando il carattere seriale della controversia. Le appellanti hanno impugnato la sentenza limitatamente alla liquidazione delle spese, deducendo la violazione dei minimi tariffari e dei parametri previsti dalla disciplina forense, nonché la lesione del decoro professionale, chiedendo la liquidazione di euro 1.189,00 oltre accessori, spese generali e contributo unificato.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente l'appello e riformato la sentenza del TAR limitatamente alla quantificazione delle spese del primo grado. Ha rilevato che la liquidazione delle spese processuali rientra nella discrezionalità del giudice, ma non può tradursi nell'attribuzione di somme meramente simboliche o inferiori ai valori tariffari applicabili, anche considerando le riduzioni consentite. La motivazione del TAR, fondata sulla serialità e sulla non complessità della controversia, non è stata ritenuta apodittica, ma l'importo di euro 500,00 è stato comunque considerato non corretto perché inferiore ai valori del D.M. n. 147 del 2022. Le spese del primo grado sono state quindi rideterminate equitativamente in euro 800,00, oltre accessori di legge e refusione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. La richiesta di una somma maggiore è stata respinta. Le spese del grado d'appello sono state compensate in ragione del parziale accoglimento e della richiesta formulata in misura superiore a quella riconosciuta.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 4, D.M. n. 147/2022

    La riduzione dei compensi prevista dalla disposizione deve comunque essere applicata senza scendere al di sotto di una liquidazione non simbolica e coerente con i valori tariffari.

  • art. 2233 c.c.

    Il compenso professionale deve rispettare parametri compatibili con il decoro della professione; tale esigenza rileva anche nella liquidazione giudiziale delle spese.

  • D.M. n. 55/2014

    Richiamato dalle appellanti quale disciplina dei parametri forensi e dei minimi tariffari.

  • D.M. n. 37/2018

    Richiamato dalle appellanti quale disciplina dei parametri forensi e dei minimi tariffari.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore del difensore che si dichiara antistatario.

  • art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996

    Richiamato nella ricostruzione dei presupposti temporali per l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova.

Massime di principio

  • La liquidazione delle spese processuali costituisce espressione di un potere discrezionale del giudice, ma non può determinare l'attribuzione di somme meramente simboliche o manifestamente inferiori ai parametri tariffari applicabili, anche quando la controversia sia seriale e priva di particolare complessità.
  • Il giudice può valorizzare la serialità e la limitata complessità della controversia per ridurre la liquidazione delle spese nei limiti consentiti dai parametri forensi, ma tali circostanze non giustificano una quantificazione al di sotto dei valori minimi risultanti dall'applicazione della disciplina tariffaria.
  • La motivazione sulla liquidazione delle spese è necessaria quando il giudice deroga alla regola della soccombenza; quando invece applica tale regola, la motivazione può essere contenuta, purché la quantificazione non sia simbolica e risulti coerente con i parametri normativi.
  • In caso di parziale accoglimento dell'appello concernente esclusivamente la liquidazione delle spese, le spese del grado d'appello possono essere compensate, mentre le spese del primo grado devono essere rideterminate entro un importo congruo e non simbolico.

Come è indicizzato

MaterieAppelloSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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