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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13453/2026 del 09/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (concessionario)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di concessione per la distribuzione del gas, iniziato nel 1974 e concluso con la riconsegna degli impianti nel marzo 2008. In sede arbitrale il Collegio aveva deciso, con lodo non definitivo e poi definitivo, sulla quantificazione dell'indennizzo dovuto alla società concessionaria per l'acquisto degli impianti realizzati nell'esecuzione della concessione, stimando l'importo in base alla convenzione del 1974, in particolare all'art. 12, e recependo integralmente una CTU. Il Comune aveva proposto impugnazione principale e la società concessionaria impugnazione incidentale, ma la Corte d'appello aveva dichiarato inammissibili entrambe le impugnazioni ritenendo, per quanto qui rileva, che l'impugnazione incidentale della concessionaria mirasse soltanto a una rivalutazione del merito e dei criteri di stima del CTU, senza dedurre una delle ipotesi tipiche dell'art. 829 c.p.c. La società concessionaria ha quindi ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. e error in procedendo, sostenendo che l'appello incidentale non contestava i criteri del CTU ma denunciava la nullità del lodo per violazione dell'art. 829, comma 3, c.p.c. e, nel merito della censura arbitrale, la violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362, 1363 e 1371 c.c., con riferimento alla clausola che avrebbe ritenuto devolute gratuitamente le reti realizzate nei primi quindici anni della concessione. Con il secondo motivo ha denunciato motivazione apparente o perplessa e violazione degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost., per l'asserita incongruenza della motivazione rispetto alle deduzioni dell'impugnazione incidentale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: ha affermato che la Corte d'appello aveva travisato il contenuto dell'impugnazione incidentale, confondendo una censura sull'interpretazione delle clausole contrattuali e sulla nullità del lodo ex art. 829, comma 3, c.p.c. con una generica critica ai criteri di stima del CTU. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di L'Aquila, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo è stato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è violato sia quando il giudice omette di esaminare una domanda o un'eccezione, sia quando attribuisce alla parte una domanda diversa da quella effettivamente proposta, travisandone il contenuto.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per denunciare la nullità della sentenza per omessa pronuncia e error in procedendo.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È richiamato nel secondo motivo per denunciare motivazione apparente o perplessa.

  • art. 132 c.p.c.

    È richiamato come parametro della motivazione della sentenza, deducendone la violazione per motivazione apparente o perplessa.

  • art. 111 Cost.

    È invocato in relazione al difetto di motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 829 c.p.c.

    La censura dell'impugnazione incidentale era diretta a far valere la nullità del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia; la Corte rileva che il riferimento fatto dalla Corte d'appello al n. 3 non corrispondeva al reale contenuto della doglianza.

  • artt. 1362, 1363 e 1371 c.c.

    Sono i canoni legali di interpretazione contrattuale la cui violazione era stata dedotta contro il lodo arbitrale, in relazione alla clausola che disciplinava la devoluzione delle reti realizzate nei primi quindici anni della concessione.

Massime di principio

  • La violazione dell'art. 112 c.p.c. sussiste anche quando il giudice, nel qualificare un'impugnazione, travisa il suo effettivo contenuto e finisce per non decidere sulla censura realmente proposta.
  • Nel giudizio di cassazione è deducibile come error in procedendo il travisamento del contenuto della domanda o dell'impugnazione, poiché il controllo della Corte si estende direttamente agli atti processuali rilevanti.
  • L'impugnazione del lodo arbitrale va valutata secondo il contenuto effettivo delle censure formulate: una doglianza sull'interpretazione delle clausole contrattuali e sulla violazione dell'art. 829 c.p.c. non può essere confusa con una mera critica ai criteri tecnici di stima adottati dal CTU.
  • Quando il giudice di merito qualifica erroneamente la censura come generica revisione del merito, senza confrontarsi con la specifica deduzione giuridica formulata, la motivazione risulta viziata e la sentenza deve essere cassata.
  • L'accoglimento di un motivo che denuncia il travisamento della domanda o dell'impugnazione rende assorbiti gli ulteriori motivi che presuppongono la permanenza della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTransazione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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