Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 26207/2023 del 08/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da un incidente occorso a un tecnico che, incaricato di effettuare rilievi funzionali alla predisposizione di un preventivo per lavori di ristrutturazione di un fabbricato di proprietà dei convenuti, cadeva nel piano interrato a seguito del cedimento del solaio, riportando gravi lesioni. In primo grado il Tribunale aveva ritenuto la responsabilità dei proprietari ex art. 2053 c.c., ma aveva anche ravvisato un concorso di colpa del danneggiato nella misura del 50%. In appello, invece, veniva escluso il concorso colposo e aumentato il risarcimento. I ricorrenti proponevano cinque motivi di cassazione: 1) violazione dell’art. 2053 c.c., per mancata considerazione della prova liberatoria del caso fortuito e della buona manutenzione dell’immobile; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente/contraddittoria, per asserita incoerenza tra il richiamo alle buone condizioni statiche dell’immobile e l’affermazione del difetto di manutenzione; 3) ulteriore nullità per omessa valutazione del fatto decisivo relativo al preteso concorso di colpa del danneggiato, anche alla luce degli esiti del procedimento penale; 4) violazione dell’art. 184 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost. per l’asserita illegittima declaratoria di inammissibilità della prova orale in primo grado; 5) violazione dell’art. 13 d.P.R. 115/2002 per la statuizione sul raddoppio del contributo unificato nonostante l’esito solo parzialmente favorevole dell’appello incidentale della controparte.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. I primi tre motivi sono stati ritenuti inammissibili perché, pur formalmente prospettati come violazioni di legge e vizi motivazionali, miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove, attività riservata al giudice di merito; inoltre, la Corte ha escluso che vi fosse un’omessa considerazione degli esiti del processo penale o un contrasto rilevante tra giudicati, osservando che la sentenza penale di non luogo a procedere non ha efficacia nel giudizio civile e che gli accertamenti penali e civili non erano omogenei. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché relativo a questioni estranee alle rationes decidendi della sentenza impugnata e, comunque, non specificamente riportate come già dedotte nei gradi di merito. Il quinto motivo è stato ritenuto inammissibile poiché la statuizione sul contributo unificato non costituisce capo impugnabile, avendo natura meramente dichiarativa ai fini dell’accertamento amministrativo. Sono state inoltre poste a carico dei ricorrenti le spese del giudizio di legittimità e l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2053 c.c.

    la responsabilità per rovina di edificio è configurabile quando il danneggiato provi il nesso causale tra rovina ed evento dannoso, salvo prova liberatoria del proprietario circa il caso fortuito o l’assenza di difetti di manutenzione o di costruzione

  • art. 2043 c.c.

    richiamato in via subordinata quale titolo generale di responsabilità aquiliana

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    invocato per denunciare un vizio di motivazione, ma la Corte ha rilevato che la censura era sostanzialmente di merito

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    utilizzato dai ricorrenti per denunciare violazioni di legge, ma le censure sono state considerate in realtà dirette a rivalutare i fatti

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    richiamato per omesso esame di fatti decisivi, ma la Corte ha ritenuto che le doglianze mirassero a una nuova lettura delle prove

  • art. 184 c.p.c.

    richiamato in relazione all’asserita inammissibilità della prova orale in primo grado, ma la questione è stata giudicata estranea alla decisione impugnata

  • art. 24 Cost.

    invocato unitamente all’art. 111 Cost. per lamentare compressione del diritto di difesa nella gestione della prova

  • art. 111 Cost.

    invocato unitamente all’art. 24 Cost. a sostegno della censura sulla prova orale

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso

  • art. 652 c.p.p.

    richiamato per escludere l’efficacia nel civile della sentenza penale di non luogo a procedere

  • art. 13 d.P.R. 115/2002

    la declaratoria dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato non è una condanna impugnabile, ma un atto funzionale all’accertamento amministrativo

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito mediante contestazioni che, pur formalmente prospettate come violazioni di legge o vizi motivazionali, mirano in realtà a rimettere in discussione l’apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.
  • In tema di responsabilità per rovina di edificio, la prova liberatoria del proprietario richiede la dimostrazione che il danno non sia dipeso da difetto di manutenzione o di costruzione, oppure che esso sia stato determinato da un caso fortuito idoneo ad assorbire il nesso causale.
  • Il concorso di colpa del danneggiato può essere escluso dal giudice di merito quando, sulla base delle circostanze accertate, non risultino elementi che rendano prevedibile il crollo o che rendano imprudente il comportamento della vittima; tale valutazione è insindacabile in cassazione se adeguatamente motivata.
  • La sentenza penale di non luogo a procedere non fa stato nel giudizio civile di danno e, comunque, gli accertamenti compiuti in sede penale e civile possono non essere sovrapponibili quando abbiano oggetti e presupposti diversi.
  • Le questioni non affrontate nella sentenza impugnata non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione se il ricorrente non dimostra di averle tempestivamente dedotte nei gradi di merito.
  • La statuizione sul raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 non ha natura di condanna sul merito della controversia e non costituisce un autonomo capo impugnabile.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità da cose e animaliImpugnazioniSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.