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Sentenza

Sentenza n. 1729/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600872

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di due sentenze del giudice ordinario recanti la condanna al pagamento di spese legali distratte in favore del ricorrente, per complessivi euro 2.599,54

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (avvocato distrattario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione delle sentenze del Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, e del Tribunale di Verona, che avevano disposto la condanna al pagamento delle spese legali, con distrazione in suo favore, per complessivi euro 2.599,54 comprensivi di spese e oneri di legge. Nel corso del giudizio ha dichiarato di avere ricevuto il pagamento delle somme dovute, effettuato successivamente al deposito del ricorso, insistendo tuttavia per la rifusione delle spese del giudizio di ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando l’integrale soddisfazione della pretesa azionata a seguito del pagamento intervenuto nel corso del giudizio. Quanto alle spese, le ha compensate, ritenendo che il ritardo dell’Amministrazione fosse riconducibile, innanzitutto, alla mole eccezionale del contenzioso seriale concernente il rilascio del dispositivo digitale. Ha tuttavia posto a carico dell’Amministrazione la rifusione del contributo unificato versato dal ricorrente. La sentenza dispone l’esecuzione da parte dell’autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, viene integralmente soddisfatta la pretesa azionata.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento integrale delle somme dovute intervenuto dopo la proposizione del ricorso determina la cessazione della materia del contendere, purché la pretesa azionata risulti completamente soddisfatta.
  • La sopravvenuta soddisfazione della pretesa non impedisce al giudice di regolare le spese del giudizio tenendo conto delle ragioni del ritardo nell’adempimento e dell’attività processuale svolta.
  • Anche in caso di compensazione delle spese di lite, il giudice può porre a carico dell’amministrazione la rifusione del contributo unificato versato dal ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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