Sentenza n. 13754/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l’accertamento del diritto di B.D.O. Advisory di prendere visione ed estrarre copia della documentazione richiesta con istanza di accesso trasmessa dalla stessa società a Consob in data 23 marzo 2026 a mezzo PEC, rappresentata (i) dalla comunicazione inviata da Consob alla Comisión Nacional de Activos Digitales (“CNAD”) dello Stato di El Salvador il 6 febbraio 2026, nonché (ii) dal “verbale di seduta della Commissione nel corso della quale è stata deliberata l’iniziativa sostanziatasi con la Comunicazione” medesima; istanza di accesso respinta da Consob con nota del 2 aprile 2026 ricevuta in pari data e per l’emanazione ex art. 116 c.p.a. dell’ordine di esibizione dei documenti citati oggetto della suddetta Istanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accesso alla comunicazione inviata da Consob a un’autorità di vigilanza salvadoregna e al verbale della seduta della Commissione nella quale era stata deliberata la comunicazione
Esito
Favorevole al ricorrente (società richiedente accesso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, subentrata a un’altra società nell’incarico di predisporre report trimestrali sulla situazione finanziaria e sulle riserve di una società cliente, aveva ricevuto dall’autorità di vigilanza salvadoregna una richiesta di chiarimenti sul passaggio dell’incarico. Riteneva pertanto necessario conoscere la comunicazione con cui Consob aveva informato tale autorità del subentro e il verbale della seduta della Commissione in cui l’iniziativa era stata deliberata. Consob aveva negato l’accesso ritenendo insussistente l’interesse diretto, concreto e attuale previsto dall’art. 22, comma 1, lett. b), l. 241/1990, nonché, a fortiori, l’interesse all’accesso difensivo ex art. 24, comma 7, della medesima legge. Con un unico motivo la ricorrente ha dedotto la violazione e l’errata applicazione degli artt. 1, 2 e 22-28 l. 241/1990, sostenendo che la conoscenza dei documenti fosse necessaria sia per interlocuire con l’autorità straniera e valutare gli effetti del passaggio dell’incarico sull’attività di assurance, sia per valutare eventuali iniziative giudiziali contro Consob, anche in relazione a possibili pregiudizi reputazionali. Consob ha inoltre invocato il segreto d’ufficio previsto dall’art. 4, comma 10, d.lgs. 58/1998.
La decisione
Il ricorso è stato accolto solo parzialmente. Il Tribunale ha riconosciuto l’interesse all’accesso alla comunicazione inviata da Consob all’autorità salvadoregna, poiché la ricorrente era direttamente coinvolta nella vicenda cui la comunicazione si riferiva e la conoscenza del documento risultava utile per comprendere i presupposti della richiesta di chiarimenti formulata dall’autorità straniera e per consentire alla ricorrente di interlocuire con essa. Il giudice ha richiamato la nozione ampia di strumentalità dell’accesso, non limitata alla preparazione di una difesa giudiziale, purché sussista utilità concreta per la cura di un interesse giuridicamente rilevante. È stata respinta l’obiezione relativa al segreto d’ufficio, perché la ricorrente non era soggetta alla vigilanza Consob e la comunicazione, per come descritta, non appariva riconducibile all’esercizio di attività di vigilanza propriamente intesa. È stata invece respinta la domanda relativa al verbale della seduta della Commissione. Tale documento non era richiamato nella comunicazione dell’autorità straniera e la ricorrente lo aveva richiesto essenzialmente in funzione di eventuali iniziative giudiziali contro Consob. Il Tribunale ha ritenuto generica e meramente esplorativa la prospettazione dell’accesso difensivo, non essendo stati specificamente indicati l’evento dannoso, la sua consistenza o il rigoroso nesso di strumentalità necessaria tra il verbale e la situazione giuridica da tutelare. Consob è stata ordinata a consentire, entro trenta giorni, la visione e l’estrazione di copia della comunicazione del 6 febbraio 2026, previo pagamento degli eventuali diritti di segreteria. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
artt. 22 ss. l. 241/1990
Disciplinano l’accesso documentale e richiedono che l’istante dimostri un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento.
art. 22, comma 1, lett. b), l. 241/1990
interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso
La legittimazione all’accesso sussiste quando il documento abbia prodotto o sia idoneo a produrre effetti diretti o indiretti nei confronti dell’istante, anche senza una lesione di una posizione giuridica.
art. 24, comma 7, l. 241/1990
L’accesso difensivo richiede la dimostrazione rigorosa e motivata del nesso di strumentalità necessaria tra il documento richiesto e la situazione finale che l’istante intende curare o tutelare; non basta il riferimento generico a possibili esigenze difensive o a un’eventuale azione giudiziale.
art. 4, comma 3, d.lgs. 58/1998
È richiamato in relazione allo scambio di informazioni tra Consob e autorità di vigilanza straniere; il Tribunale ha ritenuto che, nel caso concreto, la comunicazione non fosse riconducibile all’esercizio di attività di vigilanza propriamente intesa.
art. 4, comma 10, d.lgs. 58/1998
Il segreto d’ufficio riguarda notizie, informazioni e dati acquisiti da Consob in ragione della propria attività di vigilanza; secondo il Tribunale, non era applicabile alla comunicazione oggetto della richiesta di accesso.
art. 116 c.p.a.
Costituisce il rito utilizzato per ottenere la tutela giurisdizionale avverso il diniego di accesso e l’ordine di esibizione dei documenti.
Massime di principio
- La legittimazione all’accesso documentale sussiste quando il documento richiesto abbia prodotto o sia concretamente idoneo a produrre effetti diretti o indiretti nei confronti dell’istante, anche indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica soggettiva.
- La strumentalità dell’accesso documentale deve essere intesa in senso ampio: non è necessario che l’ostensione sia esclusivamente o necessariamente funzionale a un giudizio, essendo sufficiente che il documento presenti un’utilità concreta per la cura di un interesse diretto, concreto, attuale e giuridicamente rilevante.
- L’accesso difensivo richiede una motivazione specifica e un rigoroso nesso di strumentalità necessaria tra il documento richiesto e la situazione finale da tutelare; la mera prospettazione di possibili azioni giudiziali, di generici pregiudizi reputazionali o di esigenze probatorie non è sufficiente e rende la richiesta esplorativa.
- Il segreto d’ufficio previsto per le informazioni acquisite da un’autorità di vigilanza non può essere esteso automaticamente a ogni comunicazione dell’autorità: occorre verificare che il documento sia effettivamente riconducibile a notizie, dati o informazioni detenuti in ragione dell’attività di vigilanza propriamente intesa.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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