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Sentenza

Sentenza n. 511/2026 - Torino, Sezione 3

quanto al ricorso n. 2231 del 2025: a) ordinare al MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro Pro tempore, con sede in Roma, l'ottemperanza alla sentenza n. 3295/2024 pubblicata il 10/12/2024 (RG n. 892/2024) con la quale il Tribunale di Torino sez. Lavoro - ha accertato il diritto della docente Deborah LANDA di usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025; - ha condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a mettere a disposizione di Deborah LANDA, tramite consegna della carta elettronica del docente, la somma complessiva di € 2.500,00; - ha condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di € 4.825,29 per il periodo gennaio 2019 - giugno 2022 a titolo di Retribuzione Professionale Docenti, oltre interessi dal dovuto al saldo e oltre al rimborso delle spese legali quantificate in € 2.109,00 oltre 15% per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA e contributo unificato. b) nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva all'amministrazione inadempiente; c) condannare l'Amministrazione inadempiente al pagamento di una somma di denaro a titolo di penalità di mora, ai sensi dell'art. 114 co. 4 lett. e) c.p.a., in caso di ulteriore inosservanza successiva ovvero per ogni altro ritardo nell'esecuzione del giudicato; d) disporre la trasmissione del fascicolo di causa alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per gli accertamenti di competenza, in considerazione dei profili di danno erariale potenzialmente connessi alla serialità della vicenda in esame e) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio e distrazione delle spese. quanto al ricorso n. 2320 del 2025: a) ordinare al MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro Pro tempore, con sede in Roma, l'ottemperanza alla sentenza n. 2253/2023 pubblicata il 14/12/2023 (RG n. 883/2023) con la quale il Tribunale di Torino sez. Lavoro - ha accertato il diritto del docente Andrea SARDO con riferimento agli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite erogazione della Carta elettronica del docente; - ha condannato il Ministero dell'Istruzione a mettere a disposizione di Andrea Sardo, per il tramite della carta elettronica del docente, la somma complessiva di € 2.000,00 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione; - ha dichiarato tenuto e ha condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento in favore del ricorrente, a titolo di differenze retributive per retribuzione professionale docenti, della somma lorda di € 1.280,74, oltre interessi legali dalle scadenze al saldo, e l'eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra la rivalutazione e gli interessi; b) nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva all'amministrazione inadempiente; c) condannare l'Amministrazione inadempiente al pagamento di una somma di denaro a titolo di penalità di mora, ai sensi dell'art. 114 co. 4 lett. e) c.p.a., in caso di ulteriore inosservanza successiva ovvero per ogni altro ritardo nell'esecuzione del giudicato; d) disporre la trasmissione del fascicolo di causa alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per gli accertamenti di competenza, in considerazione dei profili di danno erariale potenzialmente connessi alla serialità della vicenda in esame e) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio e distrazione delle spese.

Giustizia amministrativa202502320

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione di sentenze del Tribunale ordinario di Torino, Sezione lavoro, relative all'accredito della Carta elettronica del docente e al pagamento della Retribuzione Professionale Docenti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno promosso due distinti giudizi di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di sentenze del Tribunale di Torino, Sezione lavoro, che avevano accertato il loro diritto al beneficio annuale di 500 euro tramite la Carta elettronica del docente e avevano condannato il Ministero al pagamento di somme a titolo di Retribuzione Professionale Docenti, oltre interessi e accessori. Le sentenze erano state prodotte in copia conforme ai fini dell'art. 475 c.p.c. e notificate via PEC al Ministero presso il domicilio reale. Al momento della proposizione dei ricorsi era inoltre decorso infruttuosamente il termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente, senza contestare l'omessa esecuzione dei giudicati. Sono state quindi richieste l'ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento, la penalità di mora e la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per i possibili profili di danno erariale.

La decisione

Il TAR ha riunito i due ricorsi, rilevando l'identità della motivazione e del dispositivo e precisando che la riunione aveva finalità esclusivamente organizzative, senza incidere sull'autonomia delle singole decisioni né sulla liquidazione delle spese. Ha accolto entrambe le domande di ottemperanza, ritenendo integrati i presupposti processuali: esistenza di titoli giudiziali esecutivi, produzione di copie conformi, notificazione al Ministero e decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di pagare le somme dovute a titolo di Retribuzione Professionale Docenti e di accreditare sulla Carta elettronica gli importi riconosciuti dai giudicati entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale persistente inadempimento ha nominato sin d'ora il Ragioniere Generale dello Stato quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Il compenso commissariale è stato ritenuto compreso nella retribuzione dell'amministrazione di appartenenza, trattandosi di attività connessa ai compiti istituzionali. È stata inoltre applicata, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute: essa decorre dalla notificazione della sentenza all'amministrazione e termina con l'adempimento spontaneo oppure, in caso di persistente inadempimento, con l'efficacia della nomina del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato, per ciascun ricorso, al pagamento di 800 euro di compensi professionali, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. È stata infine disposta la trasmissione dei fascicoli alla Procura regionale della Corte dei conti per i possibili profili di danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di fissare una somma dovuta dall'amministrazione per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata determinata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Il decorso infruttuoso del termine previsto dalla disposizione costituisce, nella fattispecie, uno dei presupposti per la proponibilità della domanda di ottemperanza contro l'amministrazione debitrice.

  • art. 475 c.p.c.

    La sentenza civile azionata è stata prodotta in copia attestata conforme all'originale ai fini dell'esecuzione.

  • art. 93 c.p.c.

    Ha consentito la distrazione delle spese processuali in favore del procuratore della parte vittoriosa dichiaratosi antistatario.

  • art. 4, comma 1, d.m. 55/2014

    È stato applicato per la dimidiazione dei parametri di liquidazione dei compensi professionali, ulteriormente ridotti in ragione della serialità e della limitata difficoltà delle controversie.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza civile pronunciata nei confronti di una pubblica amministrazione, la produzione del titolo in copia conforme, la sua notificazione all'amministrazione soccombente e il decorso infruttuoso del termine dilatorio previsto dalla legge consentono al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione coattiva del giudicato, quando l'inadempimento non sia contestato.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inadempimento, assegnandogli un termine decorrente dalla comunicazione dell'inottemperanza e ponendo le attività sostitutive a carico dell'amministrazione inadempiente.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute in base al giudicato; il suo periodo di applicazione decorre dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e termina con l'adempimento spontaneo o con l'efficacia della nomina del commissario ad acta.
  • Quando le funzioni di commissario ad acta sono affidate a un dipendente pubblico e risultano connesse ai suoi compiti istituzionali, il relativo compenso può ritenersi compreso nella retribuzione già percepita presso l'amministrazione di appartenenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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