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Parere

Parere n. 852/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario, con istanza di sospensione, proposto dall’ispettore della Polizia di Stato-OMISSIS-contro il Questore di -OMISSIS- ed il Ministero dell’interno per l’annullamento del decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della Pubblica sicurezza del 21 luglio 2023 di rigetto del ricorso gerarchico proposto avverso la sanzione disciplinare del richiamo scritto ai sensi dell’art.3, comma 1, n.3, del d.P.R. n.737 del 1981 inflitta dal Questore di -OMISSIS- il 6 aprile 2023.

Giustizia amministrativa202400380

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ricorso straordinario per l’annullamento del decreto del Capo della Polizia del 21 luglio 2023, di rigetto del ricorso gerarchico contro la sanzione disciplinare del richiamo scritto inflitta il 6 aprile 2023.

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato il rigetto del ricorso gerarchico proposto contro il richiamo scritto disciplinare, contestando genericamente la violazione di legge, in particolare dell’art. 3, comma 1, n. 3, del d.P.R. n. 737 del 1981, il travisamento e l’erronea valutazione dei fatti, la disparità di trattamento e la violazione dell’art. 3 Cost. La sanzione traeva origine dall’aver segnalato il comportamento di un collega, che si sarebbe allontanato durante un turno di straordinario emergente con un’autovettura di servizio, e dall’aver visionato immagini dell’impianto di videosorveglianza per verificarne gli spostamenti senza preventiva informazione o autorizzazione del dirigente. Il ricorrente ha sostenuto di aver agito correttamente e tempestivamente, di aver informato il collega e il dirigente, nonché di essere stato tenuto a svolgere tali accertamenti per evitare responsabilità per omissione di atti d’ufficio e responsabilità contabile. Il Ministero ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi e assoluta incertezza della causa petendi. La Sezione ha ritenuto necessario acquisire una relazione istruttoria puntuale su tutti gli argomenti difensivi, previa partecipazione del ricorrente.

Il parere

Il Consiglio di Stato non ha espresso il parere, né in rito né nel merito, e ha sospeso l’adozione della decisione, compresa ogni valutazione sull’istanza cautelare. Ha ordinato al Ministero dell’interno di predisporre entro quaranta giorni una relazione istruttoria integrativa, puntuale e dettagliata, su tutti gli argomenti difensivi prospettati nel ricorso. Il Ministero dovrà garantire il diritto di partecipazione del ricorrente, assegnandogli un congruo termine per eventuali controdeduzioni, da trasmettere alla Sezione insieme alla relazione. La trattazione è stata rinviata a una successiva adunanza. Restano quindi impregiudicate le questioni di ammissibilità, cautelari e di merito.

Osservazioni

Necessità di integrazione istruttoria

La Sezione ha ritenuto di non poter decidere allo stato degli atti e ha richiesto al Ministero dell’interno una relazione puntuale e dettagliata su tutti gli argomenti difensivi formulati dal ricorrente.

Partecipazione del ricorrente

Prima della trasmissione della relazione integrativa, il Ministero dovrà garantire il diritto di partecipazione del ricorrente, assegnandogli un congruo termine per presentare eventuali controdeduzioni.

Istanza cautelare, rito e merito

Ogni decisione sulla richiesta di sospensione, sull’ammissibilità del ricorso e sulle questioni di merito è stata espressamente riservata.

Norme richiamate

  • d.P.R. 1199/1971

    Il ricorso straordinario costituisce il rimedio mediante il quale è stato impugnato il decreto di rigetto del ricorso gerarchico; il parere è stato sospeso per esigenze istruttorie.

  • art. 3, comma 1, n. 3, d.P.R. n. 737/1981

    È la disposizione posta dall’amministrazione a fondamento della sanzione disciplinare del richiamo scritto.

  • artt. 14 e 28 d.P.R. n. 872/1983

    Sono richiamati nell’atto di contestazione disciplinare in relazione alla condotta attribuita al ricorrente.

  • art. 28 d.P.R. n. 782/1985

    È stato invocato dal ricorrente per sostenere la tempestività della relazione di servizio e l’assenza di violazioni disciplinari.

  • art. 3 Cost.

    È stato richiamato dal ricorrente con riferimento alla dedotta disparità di trattamento.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    È richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, unitamente all’art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Quando il Consiglio di Stato, in sede consultiva sul ricorso straordinario, non dispone di elementi istruttori sufficienti per esaminare le difese del ricorrente, può sospendere l’adozione del parere e richiedere all’amministrazione una relazione integrativa puntuale e dettagliata.
  • L’integrazione istruttoria richiesta dall’amministrazione procedente deve essere accompagnata dalla garanzia di partecipazione del ricorrente, al quale deve essere assegnato un congruo termine per presentare controdeduzioni.
  • La richiesta di integrazione istruttoria non comporta alcuna anticipazione della decisione sull’ammissibilità, sulla fondatezza del ricorso o sull’istanza cautelare, che restano espressamente riservate.

Ricorso straordinario contro il richiamo scritto disciplinare

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da un ispettore della Polizia di Stato contro il Questore competente e il Ministero dell’interno. Il ricorrente ha impugnato il decreto del Capo della Polizia del 21 luglio 2023, che aveva respinto il ricorso gerarchico contro il richiamo scritto inflitto dal Questore il 6 aprile 2023.

Premesse e vicenda disciplinare

L’ispettore, responsabile della sezione informatica della D.I.G.O.S., aveva segnalato il comportamento di un collega che si sarebbe allontanato durante un turno di straordinario emergente utilizzando un’autovettura di servizio, senza giustificazione e senza annotazione nel registro. Per verificare gli spostamenti del collega, aveva visionato le immagini dell’impianto di videosorveglianza della Questura.

L’amministrazione ha ritenuto disciplinarmente rilevante il fatto che l’ispettore avesse svolto tali accertamenti senza preventiva informazione o autorizzazione del dirigente, senza confrontarsi tempestivamente con il collega e senza riferire immediatamente al superiore l’attività di controllo. Gli è stato contestato anche di avere presentato la relazione di servizio a distanza di alcuni giorni dai fatti.

Difese del ricorrente

Nel procedimento disciplinare e nel successivo ricorso gerarchico, l’interessato ha sostenuto:

  • di avere informato il dirigente dell’uscita non autorizzata del collega;
  • di avere segnalato la presenza dell’autovettura di servizio in centro;
  • di avere soltanto visionato, e non acquisito, le immagini di videosorveglianza;
  • di avere presentato la relazione in tempi tempestivi o comunque congrui;
  • di avere agito secondo correttezza e trasparenza;
  • di essere stato tenuto a svolgere gli accertamenti per evitare omissioni di atti d’ufficio e possibili responsabilità contabili.

Nel ricorso straordinario sono stati dedotti, senza una specifica rubricazione dei motivi, la violazione di legge, in particolare dell’art. 3, comma 1, n. 3, del d.P.R. n. 737 del 1981, il travisamento e l’erronea valutazione dei fatti, la disparità di trattamento e la violazione dell’art. 3 Cost.

Posizione dell’amministrazione

Il Ministero dell’interno ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile per la genericità delle censure e per l’assoluta incertezza della causa petendi. La Questura ha difeso la legittimità della sanzione, sottolineando che l’ispettore avrebbe dovuto confrontarsi con il collega e informare il dirigente prima di svolgere gli accertamenti, nonché presentare tempestivamente la relazione di servizio.

Valutazioni della Sezione

La Sezione ha ritenuto di non poter esprimere, allo stato, il parere richiesto. Non ha quindi deciso né sull’eccezione di inammissibilità né sulla fondatezza delle doglianze, né ha esaminato definitivamente la richiesta di sospensione della sanzione.

È stata ritenuta necessaria un’integrazione istruttoria diretta ad acquisire una relazione ministeriale puntuale e dettagliata su tutti gli argomenti difensivi prospettati dal ricorrente. Il Ministero dovrà inoltre garantire la partecipazione dell’interessato, assegnandogli un congruo termine per eventuali controdeduzioni, da trasmettere alla Sezione insieme alla relazione.

Esito interlocutorio

L’adozione del parere è stata sospesa e la trattazione è stata rinviata a una successiva adunanza. Restano impregiudicate ogni decisione cautelare, ogni valutazione in rito e ogni decisione di merito.

Oscuramento dei dati

In applicazione dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679, la Sezione ha disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente e gli eventuali terzi citati.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaPartecipazione al procedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaTutela cautelare

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