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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28225/2026 del 24/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La vicenda riguarda un incidente di esecuzione instaurato in relazione alla revoca della sospensione condizionale della pena concessa a un condannato con due diverse sentenze del Tribunale di Viterbo. In origine il pubblico ministero aveva chiesto la revoca del beneficio con riferimento alla prima sentenza, sostenendo che fosse maturata la causa di revoca ex art. 168, comma 1, n. 2, c.p.; il giudice dell'esecuzione aveva però ritenuto non integrato quel presupposto, poiché la seconda condanna era divenuta irrevocabile dopo la scadenza del periodo di sospensione, ma aveva comunque disposto la revoca del beneficio relativo alla seconda sentenza per asserita violazione dell'art. 164, comma 4, c.p. in rapporto al cumulo delle pene. La difesa ha impugnato tale ordinanza deducendo, in primo luogo, la nullità del decreto di irreperibilità emesso nel procedimento esecutivo e della conseguente notifica dell'avviso di udienza presso il difensore d'ufficio, sostenendo che le ricerche erano incomplete perché non era stato verificato un domicilio romano ben noto alle autorità di polizia e già utilizzato per notifiche e controlli di una misura cautelare. In secondo luogo, ha censurato la revoca della sospensione condizionale della pena per violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo anche l'estinzione della pena per prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso: ha affermato che il decreto di irreperibilità era illegittimo perché le ricerche erano incomplete, non essendo stato controllato un indirizzo romano risultante dagli atti e noto alle forze di polizia. Di conseguenza ha ritenuto omessa la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza presso il difensore d'ufficio e ha dichiarato la nullità del procedimento di esecuzione instaurato davanti al Tribunale di Viterbo, con conseguente nullità dell'ordinanza impugnata. Ha quindi annullato l'ordinanza con rinvio al Tribunale di Viterbo, in diversa persona fisica, per nuovo giudizio. Le ulteriori doglianze sulla revoca del beneficio e sulla presunta estinzione della pena sono state dichiarate assorbite.

Norme richiamate

  • art. 168, comma 1, n. 2, c.p.

    norma invocata dal pubblico ministero per chiedere la revoca della sospensione condizionale della pena per sopravvenuta condanna del beneficiario

  • art. 168, comma 4, c.p.

    norma applicata dal giudice dell'esecuzione per revocare la sospensione condizionale concessa con la seconda sentenza

  • art. 164, comma 4, c.p.

    richiamato per ritenere che il beneficio fosse stato concesso in violazione del limite di pena complessivamente inflitta

  • art. 163 c.p.

    richiamato come limite di pena oltre il quale la sospensione condizionale non può essere concessa

  • art. 159 c.p.p.

    disciplina il decreto di irreperibilità e impone ricerche nel luogo di nascita, ultima residenza anagrafica, ultima dimora, abituale attività lavorativa e presso l'amministrazione carceraria centrale

  • art. 172 c.p.

    richiamato dalla difesa nella memoria per chiedere la dichiarazione di estinzione della pena

  • art. 159 c.p.p.

    utilizzato dalla Corte per affermare che l'irreperibilità è relativa e che la validità del decreto dipende dalla completezza delle ricerche effettuate sulla base degli elementi noti e conoscibili al momento dell'adempimento

  • art. 159 cod. proc. pen.

    richiamato anche per affermare che la ricerca deve essere effettiva e non formalistica, valorizzando le informazioni disponibili alle forze di polizia

Massime di principio

  • Il decreto di irreperibilità è legittimo solo se le ricerche del destinatario sono effettive e complete rispetto agli elementi già risultanti o conoscibili dagli atti al momento dell'adempimento; non è sufficiente una ricerca meramente formale o limitata a un solo recapito.
  • Ai fini della validità delle ricerche ex art. 159 c.p.p., la polizia giudiziaria deve utilizzare in modo concreto tutte le informazioni e le banche dati legittimamente accessibili, specie quando dagli atti emergano domicili o luoghi di dimora già noti alle forze dell'ordine.
  • L'irreperibilità ha natura relativa: va dichiarata solo quando, esaurite le ricerche imposte dalla legge, non sia stato possibile individuare residenza, domicilio, dimora temporanea o abituale luogo di attività lavorativa dell'interessato.
  • Se il decreto di irreperibilità è illegittimo, la notifica dell'avviso di udienza eseguita presso il difensore d'ufficio non sana il vizio e la celebrazione dell'udienza risulta affetta da nullità, con conseguente invalidità dell'ordinanza emessa all'esito.
  • Le questioni di merito sulla revoca della sospensione condizionale della pena restano assorbite quando il procedimento di esecuzione è viziato ab origine per difetto di regolare instaurazione del contraddittorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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