Ordinanza n. 879/2026 - Bari, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di formazione e adozione del PUG del Comune di Margherita di Savoia, nonché il diniego tacito o implicito sulla richiesta di correzione di asseriti refusi grafici
Esito
La controversia
L’impresa ricorrente ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, la delibera consiliare di adozione del PUG, gli elaborati normativi e grafici, il successivo atto di esame delle osservazioni, l’istruttoria tecnica e la delibera regionale di attestazione di compatibilità con richiesta di modifiche, oltre agli atti connessi e a quelli eventualmente adottati in esecuzione. La contestazione centrale riguarda asserite discrasie tra la disciplina normativa del PUG e la relativa rappresentazione grafica, con particolare riferimento all’inclusione di alcune aree nella lottizzazione “Città Giardino” e alla loro classificazione urbanistica. È stato inoltre contestato il diniego tacito o implicito sulla richiesta di correzione degli elaborati grafici. Il giudice ha rilevato che non risultavano depositati numerosi atti oggetto di impugnazione e rilevanti per la decisione, tra cui le NTA, la relazione generale e le tavole grafiche e gli elaborati connessi. Ha quindi ritenuto necessario acquisire la documentazione amministrativa e una relazione puntuale del Comune sulle discrasie dedotte e sullo stato di avanzamento del procedimento di formazione del PUG secondo l’art. 11 della l.r. Puglia n. 20/2001.
La decisione
Il TAR non ha deciso il merito delle censure. Ha disposto che le amministrazioni intimate depositino telematicamente, ciascuna per quanto di competenza, il provvedimento impugnato e gli atti e documenti previsti dall’art. 46, comma 2, c.p.a., entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza. Ha inoltre ordinato al Comune di Margherita di Savoia di depositare, entro 90 giorni, una relazione puntuale sulle dedotte discrasie tra parte normativa e parte grafica del PUG e sullo stato di avanzamento dell’iter di formazione del piano ai sensi dell’art. 11 della l.r. Puglia n. 20/2001. Il giudizio è stato rinviato all’udienza pubblica del 29 giugno 2027.
Norme richiamate
art. 46, comma 2, c.p.a.
provvedimento impugnato, nonché gli atti e i documenti in base ai quali l’atto è stato emanato, quelli in esso citati e quelli che l’amministrazione ritiene utili al giudizio
L’amministrazione intimata deve produrre in giudizio il provvedimento impugnato e la documentazione amministrativa rilevante, inclusi gli atti presupposti, richiamati e utili alla decisione.
art. 11 l.r. Puglia n. 20/2001
La disposizione scandisce l’iter di formazione del PUG e costituisce il parametro rispetto al quale il Comune deve riferire sullo stato di avanzamento del procedimento.
Massime di principio
- Quando, in un giudizio di impugnazione di strumenti urbanistici, non siano stati depositati il provvedimento impugnato o gli elaborati normativi e grafici sui quali si fondano le censure, il giudice può disporre l’acquisizione d’ufficio della documentazione amministrativa necessaria alla decisione, ai sensi dell’art. 46, comma 2, c.p.a.
- In presenza di contestazioni relative a discrasie tra la parte normativa e la parte grafica di uno strumento urbanistico, il giudice può ordinare all’amministrazione procedente di depositare una relazione specifica sulla corrispondenza tra i diversi elaborati e sull’incidenza delle asserite difformità.
- Quando il giudizio investe un procedimento di formazione di un piano urbanistico ancora in corso, l’amministrazione può essere chiamata a documentare puntualmente lo stato di avanzamento dell’iter secondo la disciplina procedimentale applicabile.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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