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Sentenza

Sentenza del 22/02/2019 n. 5299 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava gli avvisi di accertamento relativi alla tariffa d'igiene ambientale (TIA) per gli anni 2001-2005. In primo luogo, A. contestava la tempestività del ricorso originario, sostenendo che la sospensione feriale dei termini non fosse cumulabile con la sospensione prevista per la procedura di accertamento con adesione. In secondo luogo, contestava la decisione della CTR secondo cui gli avvisi erano illegittimi perché sottoscritti dal direttore generale anziché dal presidente della società, ritenendo che il direttore fosse privo del relativo potere di firma.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, poiché la questione sulla cumulabilità delle sospensioni era già stata definitivamente risolta dalla precedente sentenza di cassazione con rinvio. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che le deleghe attribuite al direttore generale, comprendenti gli atti relativi all'emissione delle fatture, all'applicazione della TIA e alla definizione delle controversie in sede di accertamento con adesione, includevano anche il potere di determinare l'imponibile e di emettere gli avvisi di accertamento. La sentenza della CTR è stata quindi cassata e la causa rinviata alla CTR della Toscana, in diversa composizione, anche per le questioni rimaste assorbite e per le spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21

    Disciplina il termine per proporre ricorso tributario. Nel caso concreto, la questione sulla decorrenza e sulla tempestività del ricorso era già stata definita dalla precedente sentenza della Corte e non poteva essere riesaminata.

  • D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6

    Prevede la sospensione dei termini connessa alla procedura di accertamento con adesione; la Corte non ha riesaminato la questione perché già coperta dalla decisione di rinvio.

  • L. n. 742 del 1969, art. 2

    Riguarda la sospensione feriale dei termini processuali. La relativa questione non è stata nuovamente esaminata, essendo stata già risolta nella precedente pronuncia di cassazione.

  • Codice civile, art. 1387

    Riguarda le fonti della rappresentanza. La Corte ha riconosciuto che il potere rappresentativo del direttore generale poteva derivare dalle deleghe conferite dalla società.

  • Codice civile, art. 1708, comma 1

    Il mandato comprende non solo gli atti espressamente previsti, ma anche quelli necessari al loro compimento. Applicando tale principio, la Corte ha ritenuto che il potere di emettere e gestire le fatture e di definire l'accertamento con adesione comprendesse anche gli atti propedeutici e connessi, inclusi gli avvisi di accertamento.

  • Codice civile, art. 2936

    È stato richiamato nel motivo di ricorso relativo alla titolarità dei poteri del direttore generale, ma la decisione si è fondata soprattutto sull'interpretazione concreta delle deleghe e dei poteri di rappresentanza.

  • D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 52

    È stato richiamato in relazione alla disciplina della potestà regolamentare e applicativa degli enti in materia tributaria locale; la Corte ha esaminato la legittimazione del soggetto che aveva sottoscritto gli avvisi.

  • Regolamento locale in tema di accertamento con adesione, artt. 7, comma 6, e 9, comma 3

    Il regolamento disciplinava la sospensione dei termini e il verbale di mancato accordo. La precedente sentenza della Corte aveva stabilito che il mero verbale di mancato accordo non interrompeva la sospensione di novanta giorni.

Massime di principio

  • Quando una questione è stata espressamente risolta dalla Cassazione con una sentenza di rinvio, il giudice del rinvio e le parti non possono rimetterla in discussione negli stessi termini.
  • La verifica dei poteri di firma deve essere effettuata interpretando concretamente statuto, visura camerale e deleghe conferite, senza limitarsi alla mancanza di una formula espressa che menzioni specificamente l'avviso di accertamento.
  • Una delega relativa all'emissione e alla riscossione delle fatture può comprendere anche le attività preliminari necessarie alla quantificazione dell'imponibile e all'accertamento della base tariffaria.
  • Se un dirigente è autorizzato a definire una controversia in sede di accertamento con adesione e persino ad annullare l'atto impositivo, è coerente ritenere che possa anche emettere l'atto impositivo, salvo limiti statutari o negoziali espressi.
  • Nel valutare la tempestività di un ricorso, occorre ricostruire con precisione la decorrenza e la cumulabilità dei diversi periodi di sospensione, verificando sia la normativa nazionale sia eventuali regolamenti locali.

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