Sentenza n. 4179/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: dei seguenti atti: a) l’informativa antimafia n. -OMISSIS- comunicata con nota di pari data, parimenti impugnata, e il contestuale provvedimento di rigetto della iscrizione alla White List; b) il verbale GIA n.-OMISSIS-; c) di tutti gli atti istruttori acquisiti ai fini della emanazione del provvedimento ostativo, così come richiesti e trasmessi dalle FF.OO consultate (eventuali segnalazioni, tutti i pareri endoprocedimentali intervenuti, verbale GIA n-OMISSIS- copia nota Comando Provinciale Carabinieri del n. -OMISSIS- del -OMISSIS-– A del 13.10.2024, nota-OMISSIS- della Questura di Napoli del 7.10.2024 ecc.,), non ancora conosciuti; d) di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi, anche non conosciuti; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 9/12/2024: degli stessi atti impugnati con il ricorso introduttivo; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 25/3/2025: degli stessi atti impugnati con il ricorso introduttivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informativa antimafia interdittiva adottata all’esito di un’istanza di aggiornamento, contestuale rigetto dell’iscrizione alla White List e atti istruttori presupposti
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l’informativa antimafia con ricorso introduttivo e due atti di motivi aggiunti, deducendo: in primo luogo, difetto di istruttoria e di motivazione per omessa o insufficiente valutazione dell’attualità degli elementi di controindicazione, nonché per asserito appiattimento sulle precedenti informative interdittive del 2017 e del 2019. La ricorrente ha valorizzato quali sopravvenienze la modifica dell’assetto societario, l’uscita di alcuni soci controindicati, l’interruzione dei rapporti di lavoro con soggetti gravati da contestazioni penali e l’adozione di un modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001 con organismo di vigilanza. In secondo luogo, ha censurato la mancata instaurazione del contraddittorio procedimentale ai sensi dell’art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011. In terzo luogo, ha dedotto la violazione dell’art. 94-bis d.lgs. 159/2011, sostenendo che ricorressero i presupposti della mera occasionalità dell’agevolazione e che dovessero essere applicate le misure di prevenzione collaborativa anziché confermata l’interdittiva.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti. Ha ritenuto adeguata e attualizzata l’istruttoria prefettizia, rilevando che il provvedimento aveva esaminato criticamente le sopravvenienze dedotte dalla società e aveva motivato la permanenza del rischio di infiltrazione mafiosa sulla base della continuità sostanziale della compagine societaria e dei rapporti familiari, della permanenza di elementi di controindicazione e di un recente contatto tra un socio e un soggetto gravemente controindicato. Le modifiche societarie, l’interruzione di alcuni rapporti lavorativi e l’adozione del modello ex d.lgs. 231/2001 sono state ritenute non decisive e non idonee a determinare una stabile discontinuità rispetto al passato. Il mero decorso del tempo non è stato considerato sufficiente a neutralizzare gli indizi, pur imponendo alla Prefettura un aggiornamento motivato delle verifiche, che nel caso concreto è stato riconosciuto sussistente. Il giudice ha inoltre ribadito che il sindacato sull’interdittiva non può sostituire la valutazione discrezionale del Prefetto e che il pericolo infiltrativo può essere fondato su una prognosi probabilistica del tipo “più probabile che non”, senza necessità dello standard penalistico dell’oltre ogni ragionevole dubbio. È stata ritenuta legittima anche la mancata instaurazione del contraddittorio, motivata dalla natura di mera istanza di aggiornamento, dalla conoscenza della società delle vicende pregresse e dall’esigenza di evitare inutili effetti dilatori. Quanto alle misure di prevenzione collaborativa, il TAR ha ritenuto legittima l’esclusione della mera occasionalità, in ragione della continuità del legame con il medesimo nucleo familiare già interessato dalle precedenti controindicazioni antimafia. Le spese sono state compensate per la delicatezza della materia.
Norme richiamate
artt. 84 e 91 d.lgs. 159/2011
Costituiscono la base normativa dell’informativa antimafia e consentono di adottarla quando emergano tentativi di infiltrazione mafiosa diretti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell’impresa.
art. 91, comma 5, d.lgs. 159/2011
Consente all’impresa di chiedere l’aggiornamento dell’informativa antimafia; l’istanza impone una nuova valutazione delle sopravvenienze, ma non comporta il superamento dell’interdittiva in assenza di elementi decisivi di discontinuità.
art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011
La mancata instaurazione del contraddittorio procedimentale può essere giustificata, con motivazione specifica, dalla natura dell’istanza di aggiornamento, dalla conoscenza delle vicende pregresse e dall’esigenza di evitare effetti dilatori e un inutile aggravamento del procedimento.
art. 94-bis d.lgs. 159/2011
Le misure di prevenzione collaborativa presuppongono la mera occasionalità dell’agevolazione mafiosa; esse possono essere legittimamente escluse quando gli elementi di controindicazione evidenzino un legame continuativo e una mancata stabile discontinuità dell’impresa rispetto al precedente quadro infiltrativo.
art. 6 d.lgs. 231/2001
L’adozione di un modello organizzativo e la nomina dell’organismo di vigilanza costituiscono elementi valutabili nell’aggiornamento dell’informativa, ma non sono di per sé sufficienti a escludere il pericolo infiltrativo.
Massime di principio
- Nell’esame di un’istanza di aggiornamento di un’informativa antimafia, la Prefettura deve valutare in modo espresso e critico le sopravvenienze dedotte dall’impresa e motivare l’eventuale permanenza del rischio infiltrativo; tuttavia, non è tenuta a superare l’interdittiva quando tali sopravvenienze non determinino una discontinuità sostanziale rispetto al precedente quadro indiziario.
- Il mero decorso del tempo non determina automaticamente la perdita di rilevanza degli elementi indiziari posti a fondamento di un’interdittiva antimafia; esso impone però all’amministrazione di procedere a un aggiornamento motivato e attuale delle verifiche.
- La modifica parziale della compagine societaria, l’interruzione di alcuni rapporti lavorativi e l’adozione di un modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001 non sono, isolatamente considerati, elementi necessariamente idonei a escludere il pericolo di infiltrazione mafiosa, quando permangano rapporti familiari, soggettivi o societari significativi con il precedente contesto controindicato.
- Il giudizio prefettizio sul pericolo di infiltrazione mafiosa è una valutazione discrezionale e prognostica, soggetta a sindacato giurisdizionale sulla consistenza e logicità del quadro indiziario, ma non sostituibile dal giudice; è sufficiente una prognosi fondata su indizi gravi, precisi e concordanti secondo il criterio del “più probabile che non”, senza applicazione dello standard penalistico dell’oltre ogni ragionevole dubbio.
- La mancata instaurazione del contraddittorio procedimentale può essere legittima quando sia specificamente motivata dalla natura di mera istanza di aggiornamento, dalla piena conoscenza delle vicende già esaminate dall’impresa e dalla necessità di evitare effetti dilatori o un inutile aggravamento del procedimento.
- Le misure di prevenzione collaborativa ex art. 94-bis d.lgs. 159/2011 possono essere escluse quando l’amministrazione motivi, anche attraverso le ragioni poste a fondamento dell’interdittiva, l’insussistenza del requisito dell’occasionalità dell’agevolazione mafiosa e la continuità del collegamento con il contesto criminale.
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