Cassazione Penale, Sentenza n. 46696/2024 del 18/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma della condanna per rapina, lesioni, ricettazione, detenzione di arnesi atti allo scasso e furti aggravati. Quattro motivi principali: (1) contestazione dell'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 3-bis (rapina commessa in "privata dimora" o in luoghi che ostacolano la difesa), sostenendo che il distributore di carburante non è luogo di vita privata alla luce dell'orientamento delle Sezioni Unite D'Amico; (2) mancata querela rispetto a un furto contestato (capo n.12) e conseguente doglianza di improcedibilità; (3) censura per il diniego delle attenuanti generiche nonostante la confessione resa dall'imputato; (4) doglianze sul trattamento sanzionatorio, in particolare eccessività degli aumenti e presunta duplicazione nella conteggio delle circostanze aggravanti per la rapina, non tutte però prospettate in appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In particolare: (1) il primo motivo è inammissibile per genericità/aspecificità: l'appello aveva contestato l'aggravante sotto un profilo diverso rispetto a quanto contestato in imputazione e rispetto alla motivazione di primo grado, perciò mancava la specificità richiesta dall'art. 581 c.p.p.; (2) il secondo motivo è manifestamente infondato: l'improcedibilità non sussiste perché la società danneggiata (Super Pollo s.r.l.) si era costituita parte civile dopo il mutamento del regime di perseguibilità, equipollente alla querela; (3) il terzo motivo è manifestamente infondato: il riconoscimento delle attenuanti è rimesso al giudice del merito e la motivazione negativa non è contraddittoria né illogica; (4) il quarto motivo è inammissibile o carente di interesse perché non dedotto in appello e quindi non consentito in Cassazione. Conseguenze: ricorso dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 628 cod. pen.
comma 3, n. 3-bis: se il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 624-bis o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa; comma 4: aumenti edittali
L'aggravante può riguardare sia i luoghi indicati dall'art. 624-bis sia luoghi che, per tempo o collocazione, ostacolano la difesa; la Corte rileva che l'imputazione contestava il profilo 'ostacolare la difesa' e non la qualifica come privata dimora, e che tale distinzione è centrale per la specificità del gravame
art. 624-bis cod. pen.
Norma richiamata per definire i 'luoghi di vita privata' ai fini dell'aggravante del 628; la Corte ricorda la distinzione tra i luoghi elencati e i luoghi che ostacolano la difesa
art. 581 cod. proc. pen.
Imposizione dell'obbligo, nel motivo d'appello, di esporre le ragioni di fatto e di diritto a sostegno della censura; la mancata specificità porta all'inammissibilità del motivo
art. 591 cod. proc. pen.
Consente alla Cassazione di rilevare d'ufficio l'inammissibilità per difetto di specificità dell'atto di appello; la giurisprudenza consente tale valutazione anche in Cassazione
art. 606 cod. proc. pen.
lett. b) ed e) richiamate nel ricorso; comma 3 richiamato in relazione all'inammissibilità di questioni non dedotte in appello
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione e il divieto di dedurre in Cassazione questioni non prospettate in appello
art. 609 cod. proc. pen.
Richiamato per il divieto di sollevare in Cassazione questioni non dedotte in appello, salvo eccezioni
art. 62-bis cod. pen.
Norma sulle attenuanti generiche; dopo la riforma è richiesto più di un semplice stato di incensuratezza per il loro riconoscimento; la Corte ritiene legittima la valutazione negativa del merito in assenza di elementi favorevoli
art. 133 cod. pen.
Norma sulle modalità di determinazione della pena; richiamata in relazione alle doglianze sul trattamento sanzionatorio e alle attenuanti/ circostanze
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese e l'eventuale ammenda a carico del ricorrente in caso di dichiarazione di inammissibilità; applicata per disporre pagamento delle spese e €3.000 alla cassa delle ammende
Giurisprudenza: Sezioni Unite "D'Amico" (n. 31345 del 23/03/2017)
Orientamento restrittivo su quando qualificare un luogo come spazio di vita privata; citato dalla difesa ma la Corte osserva che l'appello non ha contestato il corretto profilo dell'aggravante indicato in imputazione
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 44114 del 10/10/2019 (Gmo Baldassare)
Principio di equipollenza tra querela e costituzione di parte civile in caso di passaggio dal regime di perseguibilità d'ufficio a quello ad iniziativa di parte; applicato per escludere l'improcedibilità
Massime di principio
- Per la cassazione è fondamentale la specificità del motivo di appello: il gravame deve confrontarsi con l'imputazione e con la motivazione del giudice di merito; cambiare l'oggetto della censura rispetto a quanto deciso in primo grado rende il motivo inammissibile
- L'aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 3-bis va interpretata distintamente: può riguardare luoghi espressamente indicati dall'art. 624-bis (privata dimora) oppure luoghi che, per tempo o collocazione, ostacolano la difesa; la qualificazione concreta dipende dall'impostazione dell'imputazione e dalla motivazione del giudice
- La costituzione di parte civile, ove avvenuta dopo il mutamento del regime di perseguibilità, è in molti casi equipollente alla querela e può rendere procedibile il reato quando la legge richieda l'iniziativa di parte
- La determinazione del trattamento sanzionatorio e il riconoscimento delle attenuanti generiche sono aree di ampia discrezionalità del giudice di merito: la Corte di legittimità sindaca tali valutazioni solo in presenza di contraddizioni o manifesta illogicità
- In Cassazione non possono essere dedotte questioni non prospettate in appello (art. 606, comma 3 e art. 609, comma 2 c.p.p.): chi intende impugnare aspetti della sentenza deve sollevarli già in appello per mantenere la devoluzione del motivo
- Un ricorso privo di fondamento o aspecifico espone il ricorrente al pagamento delle spese e, potenzialmente, a una sanzione (ammenda) se sussiste colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 18 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 46533/2024 del 18/12/2024
- Sentenza penale · 18 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 46541/2024 del 18/12/2024
- Sentenza penale · 18 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 46542/2024 del 18/12/2024
- Sentenza penale · 18 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 46543/2024 del 18/12/2024
- Sentenza penale · 18 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 46544/2024 del 18/12/2024
- Sentenza penale · 18 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 46549/2024 del 18/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →