Sentenza n. 8293/2026 - Roma, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Roma n. 3466/2025, depositata e resa pubblica il 21.3.2025 e passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 3466/2025, passata in giudicato e notificata al Ministero. La sentenza del giudice ordinario aveva accertato il diritto del docente a usufruire della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 e aveva condannato il Ministero ad attribuire il beneficio economico di euro 1.000,00, oltre alle spese di lite. Il ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione. Il Ministero si è costituito solo formalmente e non ha fornito chiarimenti né indicazioni sull'avvenuta esecuzione. Risultavano inoltre decorso il termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni pubbliche e sussistente la competenza del TAR ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato regolarmente notificato all'Amministrazione e che era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. In presenza dell'allegato inadempimento, il Ministero non aveva fornito elementi idonei a dimostrare la corretta esecuzione della sentenza; pertanto, alla luce dei principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore, la pretesa del ricorrente è stata ritenuta fondata. Il giudice ha precisato che, in sede di ottemperanza, non sono sindacabili i presupposti della pretesa già riconosciuta dal giudicato. Ha ordinato al Ministero di eseguire la sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli 60 giorni decorrenti dalla scadenza del termine ordinario e subordinando l'intervento alla richiesta del ricorrente. Non ha applicato allo stato penalità di mora, riservandone l'eventuale applicazione in caso di perdurante inottemperanza. Ha condannato il Ministero al pagamento di euro 800,00 per spese di giudizio, oltre accessori se dovuti, con distrazione in favore del difensore antistatario. Ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale del Lazio della Corte dei conti e all'OIV del Ministero, in ragione dell'inerzia amministrativa evidenziata.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.
art. 113, comma 2, c.p.a.
Fondava la competenza del TAR adito per il giudizio di ottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30, come modificato dall'art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326
Prevede il termine di 120 giorni il cui decorso consente di procedere esecutivamente nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
È la disposizione posta a fondamento del diritto alla Carta elettronica del docente riconosciuto dal giudice ordinario.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato nei confronti di una pubblica amministrazione, una volta notificato il titolo e decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l'esecuzione contro le amministrazioni pubbliche.
- In sede di ottemperanza il giudice amministrativo deve dare attuazione al contenuto del giudicato senza rimettere in discussione i presupposti sostanziali della pretesa già accertata dal giudice della cognizione.
- Quando il creditore allega l'inadempimento dell'amministrazione e il titolo esecutivo risulta regolarmente formato, notificato e non eseguito, grava sull'amministrazione, che intenda contestare la pretesa esecutiva, fornire chiarimenti e prova dell'avvenuto adempimento o di fatti impeditivi.
- Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'esecuzione e nominare preventivamente un commissario ad acta, stabilendo che intervenga, su richiesta del creditore, in caso di inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione.
- La penalità di mora non deve essere applicata automaticamente: può essere disposta successivamente, su richiesta della parte, qualora persista l'inottemperanza oltre i termini fissati dal giudice.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 5 mag 2026Sentenza n. 995/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 5 mag 2026Sentenza n. 996/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 5 mag 2026Sentenza n. 997/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 5 mag 2026Sentenza n. 998/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 5 mag 2026Sentenza n. 999/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 5 mag 2026Sentenza n. 1000/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →