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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1668/2025 del 14/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Milano che ha respinto il riesame della misura cautelare in carcere applicata per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990. Il ricorso deduce: 1) errata qualificazione dei fatti come associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74) anziché reati semplici in concorso; manca struttura stabile e volontà associativa; 2) mancata riqualificazione in fattispecie di lieve entità ai sensi dell'art. 74, comma 6, perché le quantità sono indeterminate e favor rei; 3) difetto di motivazione circa la partecipazione del ricorrente, che avrebbe rapporti diretti solo con un presunto sodale (Marco Bono) e l'appellativo "mastro" non sarebbe identificativo; 4) difetto di motivazione in ordine all'attualità delle esigenze cautelari, considerato il tempo intercorso, la precedente detenzione e lo stato di salute del ricorrente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia adeguatamente motivato la sussistenza di gravi indizi di partecipazione a un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti: risultano intercettazioni telefoniche e ambientali, captatori informatici, immagini di videosorveglianza, osservazioni e pedinamenti che documentano cessioni continue, uso di un locale operativo (distributore di carburanti), modalità professionali di pagamento (POS e ricariche), continuità delle forniture e attribuzione di ruoli (Guerrisi dedito al taglio della cocaina e occasionalmente alla vendita). Il Tribunale ha escluso la lieve entità ai sensi dell'art. 74, comma 6, per l'entità e la struttura dell'attività. Quanto alle esigenze cautelari, è stato ritenuto che la presunzione relativa di pericolosità non fosse superata da elementi favorevoli (tempo trascorso, stato di salute, precedente custodia). Condanna del ricorrente alle spese processuali e pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74

    La Corte e il Tribunale hanno ritenuto che i fatti rientrino nella fattispecie dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: sono emersi elementi di struttura, stabilità, ruoli distinti e continuità nell'approvvigionamento e nello spaccio.

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 6

    La norma sulla lieve entità non è stata applicata perché l'attività non risultava limitata a reati di lieve entità: elevati quantitativi, struttura organizzata e diffusione sul mercato escludono il favore rei.

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 80

    Richiamata come riferimento sul tema delle aggravanti; il Tribunale ha osservato che nessuno dei reati fine era aggravato ex art. 80, ma ciò non ha portato alla riqualificazione favorevole al ricorrente.

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5

    Richiamata nella valutazione della distinzione tra associazione per reati di lieve entità e associazione per reati gravi; il Tribunale ha escluso l'applicabilità per la struttura e l'entità dell'attività.

  • Codice di procedura penale, art. 275, comma 3

    La presunzione relativa di necessità della misura cautelare non è stata ritenuta superata: elementi come il tempo trascorso o lo stato di salute del ricorrente non hanno dimostrato l'assenza delle esigenze cautelari.

  • Disp. att. cod. proc. pen., art. 173

    Norma procedurale citata in relazione alla sintesi dei motivi di ricorso richiesta; il ricorso è stato esaminato nel rispetto delle formalità previste.

Massime di principio

  • In sede di Cassazione il sindacato sulle decisioni di merito è limitato: non può rideterminarsi il valore probatorio delle intercettazioni salvo manifesta illogicità o violazione di legge.
  • Per configurare l'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti servono indizi di stabilità e organizzazione (continuità delle cessioni, luoghi dedicati, ripartizione di ruoli, fonti di approvvigionamento stabili).
  • La riqualificazione in lieve entità (art. 74, comma 6) richiede elementi concreti e circostanziati sulle quantità e l'assenza di ulteriori indici di professionalità: indeterminatezza dei quantitativi non è automaticamente favorevole all'imputato.
  • Soprannomi o appellativi possono essere idonei a identificare un soggetto se corroborati da altre evidenze (contesti, riferimenti espliciti nelle intercettazioni, chiamate dirette).
  • Per superare la presunzione di necessità della custodia cautelare (art. 275, comma 3) occorrono elementi concreti e attuali che dimostrino l'assenza di pericolo di reiterazione o inquinamento probatorio; il tempo trascorso, lo stato di salute o la precedente detenzione non sempre sono sufficienti.
  • Difese basate su una diversa valutazione degli elementi probatori devono mirare a evidenziare errori logici o violazioni delle regole di diritto nella motivazione del giudice di merito, poiché la Cassazione non rifa la valutazione probatoria.

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