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Sentenza

Sentenza n. 2954/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento dell''Ufficio della Motorizzazione Civile di -OMISSIS- n. -OMISSIS- del 23.09.2024 concernente revisione della patente di guida; - del D.M. 7.1.2025 di rigetto del ricorso gerarchico proposto avverso il provvedimento di sui sopra;

Giustizia amministrativa202500873

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento dell'Ufficio della Motorizzazione Civile di sottoposizione alla revisione della patente di guida e decreto ministeriale di rigetto del ricorso gerarchico

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 23 settembre 2024 con cui l'Ufficio della Motorizzazione Civile lo aveva sottoposto alla revisione della patente di guida, nonché il decreto ministeriale del 7 gennaio 2025 di rigetto del ricorso gerarchico. Il testo non espone specifici motivi di illegittimità sostanziale dedotti contro tali atti. Dopo il rigetto della domanda cautelare, il ricorrente non ha compiuto ulteriori attività processuali. A seguito della fissazione di un'apposita camera di consiglio ai sensi dell'art. 72-bis c.p.a. per verificare la permanenza dell'interesse alla decisione, il difensore non ha depositato dichiarazioni o memorie e non è comparso né alla prima né alla seconda udienza, nonostante ripetuti e regolari avvisi con l'espresso richiamo alla possibile declaratoria di improcedibilità.

La decisione

Il TAR ha dichiarato d'ufficio il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Ha ritenuto che dall'art. 2 c.p.a., letto insieme agli artt. 35, comma 1, lett. c), e 84, comma 4, c.p.a., derivi l'onere della parte ricorrente di confermare la persistenza dell'interesse quando il giudice abbia fondati dubbi sul suo venir meno e fissi un'udienza apposita a tale scopo. Nel caso concreto, la mancata risposta alle reiterate comunicazioni, l'omessa dichiarazione di persistenza dell'interesse e la mancata comparizione alle due udienze camerali hanno costituito un comportamento processuale univoco idoneo a dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in ragione della definizione in rito e dell'assenza di opposizione dell'amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 2 c.p.a.

    Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo

    Dal principio di cooperazione per la ragionevole durata del processo può derivare, in presenza di fondati dubbi sulla permanenza dell'interesse, un onere della parte ricorrente di confermare la persistenza dell'interesse alla decisione.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il giudice dichiara, anche d’ufficio, il ricorso: ... c) improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione

    Consente al giudice di dichiarare d'ufficio l'improcedibilità quando sopravvenga il difetto di interesse alla decisione.

  • art. 72-bis c.p.a.

    Consente la fissazione della trattazione per verificare la permanenza dell'interesse alla decisione, con eventuale definizione del giudizio in rito.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa

    Il comportamento processuale della parte, valutato unitamente alle circostanze del caso e alle comunicazioni del giudice, può costituire prova della sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È stato richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Quando il giudice abbia fondati elementi per dubitare della permanenza dell'interesse alla decisione e fissi un'udienza apposita per verificarla, la parte ricorrente è onerata, in applicazione del principio di cooperazione per la ragionevole durata del processo, di manifestare espressamente la persistenza dell'interesse.
  • La mancata risposta a reiterati e regolari avvisi del giudice, contenenti l'espresso richiamo alla possibile improcedibilità, unita alla mancata comparizione alle udienze appositamente fissate, può costituire comportamento processuale univoco dal quale desumere la sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.
  • L'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse può essere dichiarata d'ufficio ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., anche in assenza di una dichiarazione espressa della parte circa la rinuncia o la persistenza dell'interesse, purché il giudice abbia previamente rappresentato in modo chiaro le conseguenze processuali dell'inerzia.

Come è indicizzato

MateriePatenti e abilitazioni alla guidaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiTrasporti e circolazioneProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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