Cassazione Civile, Ordinanza n. 19791/2021 del 12/07/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietarie)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di due comproprietarie, acquirenti all'asta di un immobile prima appartenuto a un terzo, che sostenevano di raggiungere da tempo il loro fondo attraverso un percorso di accesso e regresso, prima su una particella poi, dal 1974, su un diverso tracciato ricadente su fondi del confinante. Le attrici chiedevano di accertare l'acquisto per usucapione del diritto di passaggio, a piedi e con mezzi meccanici, oppure, in subordine, la costituzione di una servitù coattiva. Il vicino convenuto si opponeva, negando la sussistenza dei presupposti del possesso utile all'usucapione, sostenendo che il transito fosse tollerato, che non fosse individuabile correttamente il soggetto possessore, che mancasse l'apparenza della servitù e che non fosse maturato il ventennio utile. In appello la decisione favorevole alle attrici veniva confermata. In cassazione il ricorrente proponeva nove motivi, centrati su: difetto di contraddittorio per mancata evocazione di altri comproprietari di aree attraversate; errori nell'individuazione del possessore ad usucapionem e nella prova della successione nel possesso; omessa considerazione della tolleranza; erronea valutazione delle prove testimoniali e documentali; mancata distinzione tra periodo antecedente e successivo al 1974 ai fini del decorso ventennale; insussistenza dell'apparenza della servitù; erronea quantificazione della consistenza del passaggio; ultrapetizione nella condanna alla demolizione del muro.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i motivi di ricorso. Ha ritenuto le censure largamente aspecifiche e non autosufficienti, perché volte essenzialmente a sollecitare una rivalutazione del merito e del materiale probatorio, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre precisato che la denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può tradursi in un mero dissenso sulla valutazione delle prove, ma richiede l'allegazione di un effettivo uso di prove non dedotte, di prove legali disattese o di prove liberamente valutate come legali. Quanto al merito delle singole doglianze, la Corte ha rilevato che le resistenti erano comproprietarie delle aree interessate e quindi legittimate all'uso del passaggio sul loro fondo; che la sentenza impugnata aveva già esaminato ed escluso la mera tolleranza; che il periodo rilevante ai fini dell'usucapione era quello successivo al 1974; e che il tracciato, con lo slargo finale usato per l'inversione di marcia, costituiva opera visibile idonea a fungere da accesso all'immobile delle resistenti. Il ricorso è stato quindi respinto, con conseguente conferma della sentenza di appello favorevole alle controricorrenti. La Corte ha altresì dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 100 c.p.c.
La censura sul difetto di contraddittorio è stata ritenuta infondata perché le controparti, in quanto comproprietarie delle aree, erano legittimate a far valere il passaggio sul proprio fondo.
art. 1140 c.c.
Richiamato in relazione alla nozione di possesso utile all'usucapione e alla necessità di individuare correttamente il possessore.
art. 1141 c.c.
Richiamato per contestare la qualificazione del possesso e la prova dell'interversione o della detenzione.
art. 1146 c.c.
Richiamato in tema di successione nel possesso e subentro iure hereditatis.
art. 1158 c.c.
L'usucapione richiede il possesso utile protratto per il tempo previsto dalla legge; una volta accertato tale possesso, non occorre ulteriormente indagare su profili incompatibili non decisivi.
art. 1061 c.c.
Richiamato in relazione all'apparenza della servitù e alla sua possibile usucapione.
art. 115 c.p.c.
La violazione di questa norma non può essere dedotta per contestare il libero apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.
art. 116 c.p.c.
La sua violazione è configurabile solo se il giudice abbia utilizzato prove non dedotte, abbia disatteso prove legali o abbia attribuito valore di prova legale a elementi che non lo sono; non basta lamentare una diversa lettura del materiale istruttorio.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio motivazionale, nel testo vigente, non consente di ottenere una nuova valutazione del merito, ma solo di censurare l'omesso esame di un fatto decisivo nei limiti consentiti dalla norma.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non integra di per sé un vizio processuale sussumibile in questa disposizione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, le censure formalmente qualificate come violazione di legge non sono ammissibili se, in realtà, mirano soltanto a ottenere una diversa ricostruzione del fatto e una nuova valutazione delle prove.
- La deduzione della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo quando si alleghi che il giudice di merito abbia posto a base della decisione prove inesistenti o non dedotte, abbia disapplicato prove legali oppure abbia attribuito efficacia legale a elementi che ne sono privi; non basta contestare il convincimento raggiunto.
- Ai fini dell'usucapione del diritto di passaggio, il tema decisivo è l'accertamento del possesso utile protratto nel tempo; se il giudice di merito ha positivamente accertato tale possesso, la censura che pretenda di sminuirlo tramite una diversa lettura delle risultanze istruttorie è inammissibile in sede di legittimità.
- La mera tolleranza del proprietario esclude il possesso utile, ma l'accertamento sulla tolleranza è valutazione di merito non sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non apparente.
- Quando il percorso di transito è funzionalmente visibile e concretamente utilizzato come accesso all'immobile dominante, può integrare il requisito dell'apparenza richiesto per la costituzione o l'usucapione della servitù.
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