Sentenza del 30/07/2018 n. 20110 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento nei confronti della società, operante nella compravendita di autovetture usate, rilevando incongruenze tra la documentazione acquisita durante la verifica fiscale — tra cui certificati di passaggio di proprietà, assegni, appunti manoscritti e contratti di finanziamento — e i ricavi dichiarati ai fini Irpeg, Ilor e Iva. L’Ufficio aveva quindi rideterminato il valore delle autovetture sulla base di criteri oggettivi e recuperato a tassazione gli importi ritenuti non fatturati. La Commissione tributaria regionale aveva annullato l’avviso, ritenendo che la base imponibile Iva dovesse corrispondere esclusivamente al corrispettivo effettivamente incassato. L’Agenzia ha impugnato la sentenza per insufficiente motivazione e violazione delle norme sulla determinazione della base imponibile e del valore dei beni.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese, comprese quelle del giudizio di legittimità. La Corte ha chiarito che il riferimento al corrispettivo effettivamente incassato presuppone che tale importo sia stato correttamente fatturato; quando l’Amministrazione contesta proprio la mancata o infedele fatturazione, il giudice deve valutare concretamente gli elementi documentali posti a fondamento dell’accertamento.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 13
"La base imponibile Iva è costituita dal corrispettivo realmente percepito dal cedente o dal prestatore"
Il corrispettivo effettivamente percepito costituisce la base imponibile solo se è stato correttamente rappresentato e fatturato. La norma non impedisce all’Amministrazione di contestare la veridicità degli importi dichiarati quando vi siano elementi documentali che facciano presumere incassi superiori.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 14
È stato indicato dall’Agenzia come parametro normativo ritenuto violato in relazione alla determinazione del valore dei beni oggetto delle operazioni imponibili.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 9
È stato richiamato dall’Agenzia in tema di criteri di determinazione del valore dei beni e dei corrispettivi rilevanti fiscalmente.
Massime di principio
- Il principio secondo cui l’Iva si calcola sul corrispettivo effettivamente percepito non può essere utilizzato per escludere automaticamente un accertamento fondato sulla contestazione che il corrispettivo reale sia superiore a quello fatturato.
- Quando l’Amministrazione finanziaria produce documenti quali assegni, contratti, passaggi di proprietà o scritture contabili extracontabili, il giudice deve esaminarli specificamente e motivare sulla loro capacità di dimostrare ricavi o incassi non dichiarati.
- La semplice applicazione di valori di mercato o di pubblicazioni specializzate non è sufficiente, da sola, a dimostrare il maggior corrispettivo; tuttavia tali elementi possono assumere rilievo insieme agli altri dati documentali raccolti durante la verifica.
- In caso di rinvio, il giudice di merito deve rivalutare complessivamente la legittimità dell’accertamento, verificando sia la solidità degli indizi dell’Ufficio sia le contestazioni e le prove offerte dal contribuente.
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