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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30274/2024 del 23/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha revocato l'indulto concesso alla pena risultante dalla sentenza del GIP di Avellino del 03/03/2004, divenuta definitiva il 30/11/2005. Sostiene che la pena indultata si è estinta per prescrizione decorsi i dieci anni dall'irrevocabilità della condanna (30/11/2015) e che, conseguentemente, l'indulto non poteva essere revocato. Inoltre deduce l'irrilevanza della recidiva addebitata in relazione alla successiva condanna, divenuta irrevocabile dopo il decennio, e lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p. (lett. b) ed e)) e carenza o manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per aspecificità. Ha confermato il principio giurisprudenziale secondo cui, quando una pena è stata interessata dall'indulto, la sua eseguibilità e quindi il decorso del termine di prescrizione sono sospesi fino all'avverarsi della condizione risolutiva (revoca dell'indulto). La revoca si realizza con il passaggio in giudicato della condanna sopravvenuta che integra la causa di decadenza dal beneficio; pertanto la pena indultata è divenuta eseguibile soltanto con l'irrevocabilità della condanna del 08/05/2019 e non al momento della semplice decorrenza del decennio (30/11/2015). Il ricorso non ha confutato specificamente la motivazione della Corte d'appello basata su tale principio consolidato, per cui è stato rigettato come inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 172 cod.pen.

    "se l'esecuzione della pena è subordinata ... al verificarsi di una condizione, il tempo necessario per la estinzione della pena decorre dal giorno in cui ... la condizione si è verificata"

    L'art. 172 è stato interpretato nel senso che se l'esecuzione della pena è sospesa per effetto di un beneficio condizionato (es. indulto), il termine di estinzione/prescrizione della pena decorre solo dal momento in cui viene a mancare la condizione che ne impediva l'esecuzione (ossia dalla revoca/irrevocabilità della condanna che determina la decadenza dal beneficio).

  • Sez. U, n. 2 del 30/10/2014 (Maiorella)

    Giurisprudenza di legittimità che conferma il principio citato: la prescrizione della pena interessata dall'indulto decorre dall'avverarsi della condizione risolutiva (passaggio in giudicato della sentenza che legittima la revoca).

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen.

    Norme invocate dal ricorrente come motivo di censura (violazione di legge e carenza/mancata motivazione). La Corte ha ritenuto che i motivi non fossero specifici né fossero diretti a confutare la motivazione effettivamente adottata dall'ordinanza impugnata.

  • art. 591, comma primo, lett. c), cod.proc.pen.

    Norma richiamata dalla Corte di Cassazione per dichiarare inammissibile il ricorso per mancanza di specificità nella correlazione tra motivi di impugnazione e ragioni della decisione impugnata.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000, n. 186

    Richiamata come principio per l'irrogazione della sanzione pecuniaria (versamento alla Cassa delle ammende) quando non sussistono elementi per ritenere che il ricorso sia stato proposto senza colpa rispetto alla causa di inammissibilità.

  • Legge n. 241/2006 (riferimento temporale nei fatti)

    Citata rispetto al quadro temporale: la condanna sopravvenuta che ha determinato la revoca è relativa a un reato commesso nei cinque anni dall'entrata in vigore della legge, circostanza che ha rilevanza ai fini dell'accertamento della causa di revoca dell'indulto.

Massime di principio

  • Quando una pena è stata interessata dall'indulto (beneficio soggetto a condizione), il termine per la prescrizione non decorre finché non viene meno la condizione che impedisce l'esecuzione (es.: revoca dell'indulto in seguito a una condanna sopravvenuta).
  • La revoca dell'indulto si considera realizzata con il passaggio in giudicato della sentenza che accerta la fattispecie che determina la decadenza; la prescrizione della pena indultata decorre dall'irrevocabilità di tale sentenza.
  • In sede di ricorso per cassazione è necessario confrontarsi in modo specifico e puntuale con le ragioni e la motivazione del provvedimento impugnato: la mancanza di correlazione tra i motivi dedotti e le argomentazioni del giudice di merito comporta inammissibilità per aspecificità.
  • Se la revoca del beneficio è fondata sulla recidiva o su una condanna sopravvenuta, rileva la data di irrevocabilità di tale condanna, non la semplice decorrenza del termine decennale dall'originaria irrevocabilità.
  • Chi propone ricorso infondato o aspecifico in Cassazione può essere condannato a pagare le spese processuali e a una somma alla Cassa delle ammende; valutare la fondatezza e la specificità dei motivi prima di proporre ricorso.

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