Sentenza n. 11788/2026 - Roma, Sezione 2B
per l'annullamento per quanto concerne il ricorso principale del provvedimento n. prot. n. 2129 del 16 dicembre 2024, del Consolato Generale d’Italia a San Pietroburgo, recante diniego di visto d''ingresso per motivi di studio; per quanto riguarda i motivi aggiunti: del provvedimento prot. n. 2025/575 del 2 maggio 2025 del Consolato Generale d’Italia a San Pietroburgo, recante ulteriore diniego di visto d''ingresso per motivi di studio;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di visto d’ingresso per motivi di studio, seguito da un ulteriore diniego impugnato con motivi aggiunti
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego di visto d’ingresso per motivi di studio adottato dal Consolato Generale d’Italia a San Pietroburgo il 16 dicembre 2024 e, con motivi aggiunti, un ulteriore diniego del 2 maggio 2025. Nel corso del giudizio, a seguito dell’accoglimento da parte del Consiglio di Stato dell’istanza cautelare ai fini del riesame, l’amministrazione ha rilasciato il visto d’ingresso per motivi di studio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che il rilascio del visto da parte dell’amministrazione ha soddisfatto la pretesa sostanziale della ricorrente e ha eliminato l’interesse alla decisione di annullamento dei dinieghi impugnati. In applicazione del criterio della soccombenza virtuale, il Ministero degli Affari Esteri è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 750, oltre IVA, CPA e contributo unificato, con attribuzione diretta agli avvocati antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c.
Norme richiamate
art. 93 c.p.c.
Consente l’attribuzione diretta delle spese liquidate in favore dei difensori che si siano dichiarati antistatari, come disposto dal giudice.
Massime di principio
- Il rilascio del provvedimento amministrativo richiesto nel corso del giudizio, quando soddisfa integralmente la pretesa sostanziale dedotta, determina la cessazione della materia del contendere, poiché viene meno l’interesse alla decisione sulla domanda di annullamento dell’atto originariamente impugnato.
- In caso di cessazione della materia del contendere conseguente all’adozione, da parte dell’amministrazione, dell’atto favorevole richiesto dal ricorrente, la regolazione delle spese può essere effettuata secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte sarebbe risultata soccombente sulla base dell’esito presumibile della controversia.
- Le spese di lite liquidate in favore della parte vittoriosa possono essere attribuite direttamente ai difensori che abbiano dichiarato di averle anticipate, ai sensi dell’art. 93 c.p.c.
Come è indicizzato
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