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Sentenza

Sentenza del 25/01/2019 n. 2139 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva determinato una plusvalenza ai fini IRPEF assumendo che il corrispettivo effettivamente percepito per la vendita del terreno fosse pari al valore del bene accertato ai fini dell'imposta di registro, inizialmente fissato in 540.080,00 euro e poi rideterminato in 254.203,17 euro. Il contribuente ha contestato tale automatismo, sostenendo che il maggior valore accertato ai fini dell'imposta di registro non dimostrasse, neppure presuntivamente, l'esistenza di un maggior prezzo effettivamente incassato. Ha inoltre denunciato l'omessa pronuncia, l'insufficiente motivazione e l'omesso esame delle prove dirette a dimostrare che il prezzo realmente percepito coincideva con quello dichiarato di 225.000,00 euro.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso, ritenendo illegittimo presumere l'esistenza di un maggior corrispettivo ai fini IRPEF esclusivamente sulla base del valore dell'immobile accertato o definito ai fini dell'imposta di registro. Ha ritenuto assorbiti gli ulteriori motivi, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso direttamente nel merito accogliendo il ricorso originario del contribuente. Le spese di tutti i gradi di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 68

    La determinazione della plusvalenza ai fini IRPEF deve basarsi sul corrispettivo effettivamente percepito e non può fondarsi automaticamente sul mero valore accertato ai fini dell'imposta di registro.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 3

    L'accertamento dei redditi deve poggiare su elementi idonei a dimostrare il maggior reddito; il solo valore attribuito al bene per un'altra imposta non è sufficiente a provare un maggior corrispettivo.

  • D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, art. 5, comma 3

    Il T.U.I.R., artt. 58, 68, 85 e 86, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 5, 5-bis, 6 e 7 si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonchè per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l'esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347.

    La norma, qualificata come interpretativa e applicabile anche ai giudizi in corso, esclude che il maggior corrispettivo di una vendita immobiliare possa essere presunto soltanto dal valore accertato ai fini dell'imposta di registro o delle imposte ipotecaria e catastale. L'Amministrazione deve fornire ulteriori elementi probatori sul prezzo effettivamente incassato.

  • Art. 2697 c.c.

    Chi pretende il maggior reddito deve provare i fatti costitutivi della pretesa; il valore fiscale attribuito al bene per un'imposta diversa non trasferisce automaticamente la prova dell'effettivo maggior corrispettivo.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione delle norme di diritto, come avvenuto riguardo alla pretesa equiparazione tra valore accertato ai fini del registro e corrispettivo imponibile ai fini IRPEF.

  • Art. 384 c.p.c.

    Ha consentito alla Corte di cassazione, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la controversia nel merito accogliendo il ricorso originario.

Massime di principio

  • Nelle cessioni immobiliari, il maggior valore accertato ai fini dell'imposta di registro non dimostra automaticamente che il venditore abbia incassato un prezzo maggiore ai fini IRPEF.
  • L'Amministrazione finanziaria deve fornire elementi ulteriori e concreti per provare l'esistenza di un maggior corrispettivo effettivamente percepito, non potendo limitarsi a richiamare il valore di mercato o il valore definito per un'altra imposta.
  • Il giudicato formatosi sull'accertamento del valore ai fini dell'imposta di registro non rende necessariamente incontestabile la diversa questione dell'effettivo corrispettivo rilevante ai fini delle imposte sui redditi.
  • Il contribuente può contrastare la pretesa producendo il contratto, la documentazione bancaria, le ricevute di pagamento e ogni altro elemento idoneo a dimostrare che il prezzo realmente incassato coincide con quello dichiarato.
  • La regola si applica anche ai giudizi pendenti, poiché l'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 147 del 2015 ha natura interpretativa secondo l'orientamento richiamato dalla Corte.

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