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Sentenza

Sentenza n. 6367/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Determinazione Dirigenziale n. 10 del 12 dicembre 2022 della Direzione del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia (di seguito la “Regione”), avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216”; - del decreto adottato il 6 luglio 2022 dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, avente ad oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 216 del 15 settembre 2022; - della circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, che ha previsto una ricognizione da parte degli enti del SSN della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori debitamente riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; - dell'Accordo sancito in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (di seguito “Conferenza Permanente”), ai sensi dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018 (di cui al Repertorio atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019); - dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Permanente “ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.142, sullo schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'art. 18 comma 1 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018” (di cui al Repertorio atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022); - del decreto adottato il 6 ottobre 2022 dal Ministro della salute, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 251 del 26 ottobre 2022; - nonché di tutti gli atti antecedenti, connessi e/o consequenziali, ivi compresi, ove occorrer possa, gli atti con i quali gli enti del servizio sanitario regionale hanno certificato il fatturato degli operatori economici soggetti al ripiano, ad oggi non conosciuti, e segnatamente della: - Delibera D.G. n. 2188 del 14/11/2022 dell'ASL BARI; - Delibera D.G. n. 1586 del 14/11/2022 dell'ASL BARLETTA-ANDRIA-TRANI; - Delibera D.G. n. 2848 del 14/11/2022 dell'ASL BRINDISI; - Delibera C.S. n. 680 del 14/11/2022 dell'ASL FOGGIA; - Delibera C.S. n. 392 del 14/11/2022 dell'ASL LECCE; - Delibera D.G. n. 2501 del 14/11/2022 dell'ASL TARANTO; - Delibera C.S. n. 596 del 14/11/2022 dell'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI-FOGGIA; - Delibera D.G. n. 1148 del 14/11/2022 dell'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA POLICLINICO DI BARI; - Delibera D.G. n. 565 del 14/11/2022 dell'IRCCS DE BELLIS; - Delibera D.G. n. 619 del 14/11/2022 dell'ISTITUTO TUMORI BARI GIOVANNI PAOLO II per quanto riguarda i motivi aggiunti: - della Determinazione Dirigenziale n. 10 del 12 dicembre 2022 della Direzione del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia (di seguito la “Regione”), avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216”; - del decreto adottato il 6 luglio 2022 dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, avente ad oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 216 del 15 settembre 2022; - della circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, che ha previsto una ricognizione da parte degli enti del SSN della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori debitamente riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; - dell'Accordo sancito in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (di seguito “Conferenza Permanente”), ai sensi dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018 (di cui al Repertorio atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019); - dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Permanente “ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.142, sullo schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'art. 18 comma 1 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018” (di cui al Repertorio atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022); - del decreto adottato il 6 ottobre 2022 dal Ministro della salute, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 251 del 26 ottobre 2022; - nonché di tutti gli atti antecedenti, connessi e/o consequenziali, ivi compresi, ove occorrer possa, gli atti con i quali gli enti del servizio sanitario regionale hanno certificato il fatturato degli operatori economici soggetti al ripiano, ad oggi non conosciuti, e segnatamente della: - Delibera D.G. n. 2188 del 14/11/2022 dell'ASL BARI; - Delibera D.G. n. 1586 del 14/11/2022 dell'ASL BARLETTA-ANDRIA-TRANI; - Delibera D.G. n. 2848 del 14/11/2022 dell'ASL BRINDISI; - Delibera C.S. n. 680 del 14/11/2022 dell'ASL FOGGIA; - Delibera C.S. n. 392 del 14/11/2022 dell'ASL LECCE; - Delibera D.G. n. 2501 del 14/11/2022 dell'ASL TARANTO; - Delibera C.S. n. 596 del 14/11/2022 dell'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI-FOGGIA; - Delibera D.G. n. 1148 del 14/11/2022 dell'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA POLICLINICO DI BARI; - Delibera D.G. n. 565 del 14/11/2022 dell'IRCCS DE BELLIS; - Delibera D.G. n. 619 del 14/11/2022 dell'ISTITUTO TUMORI BARI GIOVANNI PAOLO II. - della Determinazione Dirigenziale n. 1 del 08 febbraio 2023 della Direzione del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della regione Puglia, avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. - Presa d'atto degli aggiornamenti aziendali e ricalcolo degli oneri di riparto”; - nonché di tutti gli atti antecedenti, connessi e/o consequenziali, ivi comprese, ove occorre possa, gli atti con i quali gli enti del servizio sanitario regionale hanno certificato il fatturato degli operatori economici soggetti al ripiano, ad oggi non conosciuti, e segnatamente della: - Delibera D.G. n. 255 del 02/02/2023 dell'ASL BRINDISI: - Delibera C.S. n. 134 del 03/02/2023 dell'ALS LECCE.

Giustizia amministrativa202304123

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimenti statali e regionali di determinazione e riparto degli oneri di payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, inclusa la determinazione regionale di ricalcolo degli importi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa fornitrice ha impugnato gli atti relativi all'applicazione del payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, tra cui il decreto ministeriale di certificazione del superamento del tetto di spesa, gli atti della Conferenza Stato-Regioni, le linee guida ministeriali, la determinazione della Regione Puglia di attribuzione degli oneri di ripiano e gli atti delle aziende sanitarie regionali di certificazione del fatturato. Con motivi aggiunti sono stati impugnati anche gli atti regionali e aziendali di aggiornamento e ricalcolo degli oneri. Nel corso del giudizio è entrato in vigore l'art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025, che ha previsto, per gli anni 2015-2018, l'estinzione dell'obbligazione mediante il versamento del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali o provinciali. La ricorrente ha dichiarato di avere effettuato il pagamento e ha chiesto la cessazione della materia del contendere oppure, in subordine, la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il pagamento effettuato dalla ricorrente ai sensi dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025 ha fatto venir meno l'interesse alla decisione sull'impugnazione degli atti di payback. Il Collegio ha escluso, tuttavia, la cessazione della materia del contendere, poiché la Regione non aveva depositato il provvedimento di accertamento dell'avvenuto pagamento richiesto dalla medesima disposizione normativa. Le spese sono state integralmente compensate in ragione dell'esito in rito della controversia.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025

    Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali [...].

    Il versamento integrale della quota ridotta prevista dalla disposizione estingue l'obbligazione delle aziende fornitrici per gli anni 2015-2018 e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse agli obblighi di pagamento; l'accertamento regionale del pagamento è invece necessario per dichiarare la cessazione della materia del contendere.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il sopravvenuto venir meno dell'interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso.

  • art. 9-ter, comma 9, d.l. n. 78/2015, convertito dalla l. n. 125/2015

    Costituisce la base normativa degli obblighi di ripiano posti a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per il superamento del tetto di spesa.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Consente la trattazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato in modalità da remoto.

Massime di principio

  • Il pagamento della quota ridotta prevista dall'art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, da parte dell'azienda fornitrice di dispositivi medici, fa venir meno l'interesse alla decisione sui ricorsi relativi agli obblighi di payback per gli anni 2015-2018 e comporta l'improcedibilità della domanda per sopravvenuto difetto di interesse.
  • La cessazione della materia del contendere nei giudizi relativi al payback dei dispositivi medici richiede, oltre al versamento dell'importo dovuto, il deposito del provvedimento regionale o provinciale di accertamento dell'avvenuto pagamento previsto dall'art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025.
  • Quando il pagamento sopravvenuto determina il venir meno dell'interesse alla decisione ma non risulta integrato il presupposto formale dell'accertamento amministrativo richiesto dalla legge, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse e non la cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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