Cassazione Penale, Sentenza n. 19440/2023 del 09/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorsi deducevano molteplici censure: per Cortese (più ricorsi) si contestava la illegittima duplicazione sanzionatoria tra condanna per associazione mafiosa (art. 416‑bis) e per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 TU Stup.) aggravata per mafiosità; inoltre si censurava la limitata riduzione di pena non adeguatamente motivata dopo il riconoscimento di attenuanti generiche. Per Flaminio si contestava la sussistenza della partecipazione al clan ex art. 416‑bis, sostenendo l'inaffidabilità dei collaboratori e la possibile riqualificazione in favoreggiamento, e si deduceva in subordine l'erronea individuazione del momento di cessazione della partecipazione (tempus commissi delicti) con conseguenze sul regime sanzionatorio. Per Mollo si denunciava l'ingiustificata applicazione dell'aggravante di mafiosità rispetto alla fattispecie di stupefacenti e il diniego delle attenuanti generiche, nonostante fatti di emigrazione e lavoro che dimostravano dissociazione. Per Silvestro si contestava la ricostruzione cronologica e probatoria della partecipazione associativa (assenza di riscontri per il periodo indicato), l'affidabilità dei collaboratori, l'erronea attribuzione di aggravanti (associazione armata, reimpiego profitti) e la valutazione del rapporto fra aggravanti e attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti da Cortese, Mollo e Silvestro, ritenendoli per lo più manifestamente infondati e non affrontati con effettivo confronto critico rispetto alla motivazione combinata del Gip e della Corte di appello (cd. 'doppia conforme'). Per questi tre imputati è stata confermata la condanna e disposta la condanna alle spese di procedimento e una sanzione di euro 3.000 ciascuno a favore della cassa delle ammende. Quanto a Flaminio, la Cassazione ha invece accolto parzialmente il ricorso sul profilo temporale: ha ritenuto inidonea la motivazione della Corte di appello circa la cessazione della partecipazione oltre il 2013, ha annullato la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha rinviato ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto. Resta irrevocabilmente accertata la responsabilità penale di Flaminio per i fatti materiali contestati (art. 624 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 416‑bis c.p.
La Corte conferma che l'associazione di tipo mafioso si distingue per l'impiego del metodo e la finalità di controllo territoriale; la circostanza aggravante di mafiosità può coesistere e aggravare reati connessi, inclusa l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti quando l'organizzazione strutturi al proprio interno un assetto funzionale al narcotraffico
art. 74 d.P.R. 309/1990 (TU Stup.)
Ritenuto applicabile insieme all'aggravante mafiosa quando le condotte di spaccio sono funzionali e finalizzate ad avvantaggiare un sodalizio camorristico; la Corte ha confermato la compatibilità con l'aggravante di cui alla normativa anti‑mafie
art. 73 d.P.R. 309/1990
Norma utilizzata per reati di detenzione e traffico di stupefacenti; integrata dalle valutazioni sull'aggravante di cui all'art. 416‑bis.1 (come evocata nella sentenza)
artt. 628, 629 c.p.
Richiamati in relazione ad addebiti di rapina/estorsione contestati a carico degli imputati e valutati nel contesto probatorio complessivo
art. 133 c.p.
La Corte ricorda che il riconoscimento delle attenuanti generiche e la loro misura è rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità salvo illogicità manifesta
art. 62‑bis c.p.
Richiamato in relazione alle circostanze attenuanti specifiche (dissociazione, reinserimento) invocate dalla difesa di Mollo; la Corte ha ritenuto che la valutazione della dissociazione attiene alla discrezionalità del giudice di merito e non risultava provata in modo tale da imporre il beneficio
art. 616 c.p.p.
Applicato per la condanna alle spese processuali a carico dei ricorrenti i cui ricorsi sono stati dichiarati inammissibili
art. 624 c.p.p.
Richiamato dalla sentenza per dichiarare irrevocabile, nonostante l'annullamento limitato al trattamento sanzionatorio, l'affermazione di responsabilità penale nei confronti dell'imputato Flaminio
art. 606, comma 3, c.p.p.
Invocato quale base per l'inammissibilità di deduzioni introdotte in cassazione che non risultino dedotte in appello (per esempio, alcune aggravanti contestate a Silvestro non erano state dedotte in appello)
D.L. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. L. 12 luglio 1991, n. 203), art. 7
Normativa sulla aggravante per impiego del metodo mafioso o finalità di agevolare l'attività di associazione mafiosa; la Corte conferma l'orientamento secondo cui tale aggravante è applicabile anche con riferimento a reati di traffico di stupefacenti quando ne emergano finalità di agevolazione del sodalizio mafioso
Massime di principio
- La Cassazione non può rivedere autonomamente la valutazione di fatto del giudice di merito: se la sentenza di appello si salda con quella di primo grado (cd. 'doppia conforme') le critiche di fatto sono spesso inammissibili.
- La qualificazione tra partecipazione ad associazione mafiosa e reati connessi (es. traffico di stupefacenti) può coesistere: l'aggravante di 'mafiosità' è compatibile quando l'attività di spaccio è funzionale al rafforzamento del sodalizio.
- L'attribuzione di aggravanti di natura oggettiva (es. disponibilità di armi, reimpiego dei proventi) può ricadere sulla partecipazione collettiva dell'associazione e non richiede sempre elementi specifici riferibili al singolo se la disponibilità è notoria o funzionale all'organizzazione.
- Il riconoscimento e la misura delle attenuanti generiche sono rimessi al potere discrezionale del giudice di merito; la Cassazione sindaca solo l'eventuale illogicità manifesta o l'assenza totale di motivazione.
- La prova della cessazione della partecipazione associativa (tempus commissi delicti) richiede motivazione adeguata: il 'tempo silente' non è di per sé sufficiente a provare la dissociazione; se il giudice di merito non motiva compiutamente la persistenza o la cessazione, la Corte di cassazione può annullare e rinviare per nuovo giudizio.
- Quando la sentenza di legittimità annulla solo il trattamento sanzionatorio e dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità, l'affare torna al giudice di merito limitatamente alla pena; la responsabilità sostanziale resta ferma ai sensi dell'art. 624 c.p.p.
- In Cassazione le doglianze fondate unicamente sulla presunta inattendibilità dei collaboratori di giustizia sono difficilmente accolte se il giudice di merito ha indicato riscontri logici e intercettazioni che consolidano il quadro probatorio.
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