Sentenza del 19/11/2015 n. 24288 - Comm. Trib. Prov. Roma
Tasse - Contributo SISTRI - Principio di corrispettività - Non sussiste - Concreta fruizione del servizio - Irrilevanza - Pagamento - Obbligatorietà -- Diritto al rimborso - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato l’obbligatorietà del contributo SISTRI e ne ha chiesto la restituzione, sostenendo che il pagamento avrebbe dovuto essere collegato alla concreta fruizione del servizio, secondo il principio di corrispettività. In particolare, è stata dedotta l’assenza o l’insufficienza di una prestazione effettivamente ricevuta a fronte del versamento.
La decisione
La domanda di rimborso è stata respinta. Il contributo SISTRI, previsto dall’art. 14-bis del D.L. n. 78/2009, convertito dalla legge n. 102/2009, è stato ritenuto obbligatorio e finalizzato a coprire gli oneri di costituzione e funzionamento del sistema. Esso non costituisce il corrispettivo di un servizio individualmente fruito, ma una forma di concorso alla spesa pubblica; pertanto, la concreta fruizione del servizio è irrilevante e non sussiste alcun diritto alla restituzione.
Norme richiamate
Art. 14-bis del Decreto-Legge n. 78/2009
"coprire gli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del sistema"
La norma fonda l’obbligo di versamento del contributo SISTRI e ne individua la funzione nel finanziamento dei costi complessivi di costituzione e funzionamento del sistema, non nel pagamento di una prestazione individuale.
Legge n. 102/2009
La legge di conversione ha confermato la disciplina del contributo SISTRI e la sua natura obbligatoria.
Massime di principio
- Un contributo imposto dalla legge per finanziare la costituzione o il funzionamento di un sistema pubblico non è necessariamente un corrispettivo: può costituire un prelievo destinato al concorso alla spesa pubblica.
- Quando il prelievo ha natura contributiva o tributaria, l’obbligo di pagamento non dipende dalla concreta fruizione del servizio né dall’utilizzo effettivo delle relative funzionalità.
- La mancata fruizione, il mancato utilizzo o l’asserita inefficienza del servizio non comportano automaticamente il diritto al rimborso, se la legge collega il pagamento all’appartenenza alla categoria obbligata e non a una prestazione individuale.
- Per ottenere la restituzione occorre dimostrare non soltanto l’assenza di un’utilità concreta, ma l’illegittimità dell’obbligo, l’insussistenza dei presupposti soggettivi od oggettivi oppure un pagamento non dovuto.
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