Cassazione Penale, Sentenza n. 44519/2024 del 05/12/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva rigettato la sua richiesta di riduzione della confisca disposta per il reato di cui all'art. 10-ter d.lgs. 74/2000 (omesso pagamento IVA). Dopo la sentenza irrevocabile, il condannato aveva ottenuto un accordo di ristrutturazione/transazione del debito tributario con l'Agenzia delle Entrate che riduceva l'IVA dovuta al 15% dell'originario importo. Il Tribunale dell'esecuzione aveva ritenuto irrilevante tale accordo, affermando che solo l'integrale pagamento del debito potrebbe influire sulla confisca; il ricorrente ha censurato questa motivazione per contraddittorietà e violazione del principio di proporzionalità, sostenendo che la ristrutturazione che riduce il quantum del debito incide sul profitto del reato e quindi sull'ammontare della confisca.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha richiamato il principio secondo cui il giudice penale è competente a determinare l'ammontare dell'imposta evasa e che un accordo con l'Amministrazione finanziaria non produce effetti solo amministrativi ma può incidere penalmente sul profitto del reato. Ha distinto la mera rateizzazione (che di per sé non giustifica la revoca della confisca, salvo i pagamenti effettivi) dall'accordo di ristrutturazione/transazione che modifica il quantum del debito. Poiché nel caso concreto il debito era stato ridotto tramite transazione omologata a euro 57.486,90, la confisca non può essere mantenuta nel suo importo originario se eccede il nuovo profitto del reato. L'ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio per consentire al giudice dell'esecuzione di valutare l'effettiva incidenza dell'accordo di ristrutturazione sul profitto del reato e sull'ammontare della confisca.
Norme richiamate
art. 10-ter d.lgs. 74/2000
Norma che punisce l'omesso versamento dell'IVA e individua il profitto del reato; la Corte ricorda che il profitto del reato (imposta dovuta) è il parametro per la confisca per equivalente e il giudice penale è competente a determinarne l'ammontare.
art. 12-bis d.lgs. 74/2000 (secondo comma) (modificato dal d.l. 34/2023)
Salvo che sussista il concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale, desumibile dalle condizioni reddituali, patrimoniali o finanziarie del reo, tenuto altresì conto della gravità del reato, il sequestro dei beni finalizzato alla confisca di cui al comma 1 non è disposto se il debito tributario è in corso di estinzione mediante rateizzazione, anche a seguito di procedure conciliative o di accertamento con adesione, sempre che, in detti casi, il contribuente risulti in regola con i relativi pagamenti
La modifica normativa riconosce rilevanza alla rateizzazione ai fini del sequestro (salvo rischio di dispersione), ma la giurisprudenza distingue ancora tra mera rateizzazione e riduzione del debito: la prima non estingue il debito né elimina automaticamente la confisca, se non in relazione ai pagamenti effettuati; la norma attenua però la rigidità del sequestro in presenza di un piano di estinzione regolare.
art. 182-ter e art. 182-bis (I.f. - transazione / ristrutturazione del debito)
La transazione/ristrutturazione fiscale omologata incide direttamente sul quantum del debito erariale, comportando una novazione che può rideterminare il profitto del reato; pertanto tale accordo ha rilevanza anche in sede penale ai fini della misura della confisca.
d.l. 34/2023
Norma intervenuta a modificare rilevanze procedurali (cfr. art.12-bis) attribuendo maggiore importanza alla rateizzazione ai fini del sequestro; la Corte segnala la novità normativa ma mantiene la distinzione tra rateizzazione e riduzione del debito mediante transazione.
Massime di principio
- Il giudice penale è l'unico competente a determinare l'ammontare dell'imposta evasa e quindi del profitto del reato, anche se le determinazioni tributarie possono essere prese in considerazione.
- Un accordo di mera rateizzazione, di norma, non basta a far venir meno o a revocare la confisca per equivalente, salvo che siano stati effettivamente versati importi che riducano il profitto confiscabile (riduzione pro rata in relazione ai pagamenti effettuati).
- Un accordo di ristrutturazione/transazione con l'Amministrazione finanziaria che riduce il debito (novazione o rinuncia a parte del credito) incide sul quantum del profitto del reato e può giustificare la riduzione della confisca.
- La confisca per equivalente non può eccedere il profitto del reato: se il debito tributario viene successivamente rideterminato al ribasso, la misura ablativa deve essere riesaminata per rispettare il principio di equivalenza e di proporzionalità.
- Mantenere la confisca originaria nonostante la riduzione successiva del debito può configurare una duplice sanzione e violare il principio di proporzionalità.
- In caso di modifiche post-condanna del debito tributario, il giudice dell'esecuzione deve valutare concretamente l'incidenza dell'accordo (rateizzazione vs transazione) e adeguare l'ammontare della confisca al nuovo profitto del reato.
- Anche quando esistono strumenti normativi che mitigano il sequestro in presenza di rateizzazione (es. d.l. 34/2023), resta ferma la distinzione tra effetti amministrativi della dilazione e l'effettiva riduzione del debito che può influire in sede penale.
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