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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40299/2022 del 25/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per i reati previsti dagli artt. 624 (furto), aggravato ai sensi dell'art. 625, comma 1, n. 2, e 495, comma 1, c.p.; tre motivi di cassazione: (1) illegittima utilizzazione del verbale di perquisizione e sequestro redatto mentre l'imputato era assente perché ricoverato al pronto soccorso (censura di violazione delle norme procedurali artt. 352, 355, 356, 431 c.p.p. e dell'art. 24 Cost.); (2) vizio di motivazione per la mancata identificazione dell'imputato da parte della vittima (violazione artt. 187 e 192 c.p.p.); (3) mancata prova dell'uso della bomboletta spray sulla vittima, posta a fondamento dell'aggravante contestata (violazione art. 625 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo i tre motivi manifestamente infondati. Ha statuito che le censure replicavano motivi di merito o proponevano una rilettura alternativa dei fatti già valutati dai giudici di merito; ha altresì rilevato che il verbale di perquisizione e sequestro esisteva e riportava la firma dell'imputato e che, anche escludendo quel singolo elemento, le restanti risultanze erano sufficienti a mantenere il convincimento di colpevolezza. La Corte ha ritenuto congrua la valutazione di attendibilità della vittima e l'assenza di necessità di un riconoscimento formale dato che la vittima era stata accecata dallo spray. Conseguentemente la pronuncia di merito resta efficace; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma che delimita i motivi di cassazione dedotti; la Corte ha ritenuto che i motivi proposti rispecchiassero censure di merito o fossero prive di efficacia critica ai fini di legittimità

  • art. 352 cod. proc. pen.

    Richiamata nella censura sulla regolarità degli atti di polizia giudiziaria; la Corte ha accertato l'esistenza e la regolarità del verbale di perquisizione e sequestro

  • art. 355 cod. proc. pen.

    Riferimento alle formalità degli atti di polizia giudiziaria; la Corte ha ritenuto i profili formali non idonei a inficiare la valutazione complessiva delle prove

  • art. 356 cod. proc. pen.

    Riguarda la formazione degli atti di P.G.; la Corte ha verificato che il verbale fosse stato formato e sottoscritto

  • art. 431 cod. proc. pen.

    Richiamato con riferimento alla eventuale nullità o irregolarità degli atti; la Corte ha ritenuto le eventuali irregolarità non decisive sul risultato probatorio

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dalla difesa in relazione al diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che non si fosse realizzata una lesione tale da inficiare il giudizio di merito

  • art. 187 cod. proc. pen.

    Norma sul riconoscimento da parte della persona offesa; la Corte ha ritenuto che l'assenza di riconoscimento diretto non fosse determinante alla luce delle altre risultanze (es. impossibilità di vedere per effetto dello spray)

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Regole sulla formazione del giudizio probatorio; la Corte ha ritenuto che la valutazione dei giudici di merito fosse logica e coerente e non sostituibile in cassazione

  • art. 625 cod. pen.

    Aggravante contestata (uso di strumenti o di sostanze): la Corte ha ritenuto provata l'aggravante alla luce della valutazione complessiva delle prove e dell'attendibilità della vittima

  • art. 624 cod. pen.

    Furto; norma del reato per il quale l'imputato è stato ritenuto responsabile dai giudici di merito

  • art. 495 cod. pen.

    Norma relativa al reato ulteriore contestato; richiamata come titolo di imputazione confermato in sede di merito

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Stabilisce le conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e alla somma alla Cassa delle Ammende

Massime di principio

  • In cassazione non è sufficiente riproporre doglianze di merito o una diversa lettura dei fatti: occorre indicare profili di diritto e violazioni normative concretamente rilevanti per la legittimità
  • Se l'esclusione di un elemento probatorio viene lamentata, il ricorso deve dimostrare l'incidenza che la sua eliminazione avrebbe avuto sul convincimento complessivo (cd. prova di resistenza)
  • Quando primo e secondo grado concordano nella valutazione delle prove la motivazione d'appello si integra con quella di primo grado formando un unico corpo argomentativo difficilmente sindacabile in cassazione
  • La mancata identificazione formale da parte della vittima non esclude automaticamente la prova se vi sono altre circostanze che giustificano l'impossibilità di riconoscimento (es. offuscamento della vista per spruzzo)
  • La contestazione di un'aggravante legata all'uso di un oggetto o sostanza richiede di valutare complessivamente circostanze e attendibilità delle dichiarazioni; la mera scoperta del bene in un veicolo non è automaticamente insufficiente se connessa a elementi indiziari credibili
  • È essenziale, in sede di impugnazione, articolare censure concrete e mirate sul percorso logico-giuridico della decisione di merito, non limitandosi a negazioni o affermazioni contrarie ai fatti accertati

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