Cassazione Penale, Sentenza n. 40299/2022 del 25/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per i reati previsti dagli artt. 624 (furto), aggravato ai sensi dell'art. 625, comma 1, n. 2, e 495, comma 1, c.p.; tre motivi di cassazione: (1) illegittima utilizzazione del verbale di perquisizione e sequestro redatto mentre l'imputato era assente perché ricoverato al pronto soccorso (censura di violazione delle norme procedurali artt. 352, 355, 356, 431 c.p.p. e dell'art. 24 Cost.); (2) vizio di motivazione per la mancata identificazione dell'imputato da parte della vittima (violazione artt. 187 e 192 c.p.p.); (3) mancata prova dell'uso della bomboletta spray sulla vittima, posta a fondamento dell'aggravante contestata (violazione art. 625 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo i tre motivi manifestamente infondati. Ha statuito che le censure replicavano motivi di merito o proponevano una rilettura alternativa dei fatti già valutati dai giudici di merito; ha altresì rilevato che il verbale di perquisizione e sequestro esisteva e riportava la firma dell'imputato e che, anche escludendo quel singolo elemento, le restanti risultanze erano sufficienti a mantenere il convincimento di colpevolezza. La Corte ha ritenuto congrua la valutazione di attendibilità della vittima e l'assenza di necessità di un riconoscimento formale dato che la vittima era stata accecata dallo spray. Conseguentemente la pronuncia di merito resta efficace; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
Norma che delimita i motivi di cassazione dedotti; la Corte ha ritenuto che i motivi proposti rispecchiassero censure di merito o fossero prive di efficacia critica ai fini di legittimità
art. 352 cod. proc. pen.
Richiamata nella censura sulla regolarità degli atti di polizia giudiziaria; la Corte ha accertato l'esistenza e la regolarità del verbale di perquisizione e sequestro
art. 355 cod. proc. pen.
Riferimento alle formalità degli atti di polizia giudiziaria; la Corte ha ritenuto i profili formali non idonei a inficiare la valutazione complessiva delle prove
art. 356 cod. proc. pen.
Riguarda la formazione degli atti di P.G.; la Corte ha verificato che il verbale fosse stato formato e sottoscritto
art. 431 cod. proc. pen.
Richiamato con riferimento alla eventuale nullità o irregolarità degli atti; la Corte ha ritenuto le eventuali irregolarità non decisive sul risultato probatorio
art. 24 Cost.
Richiamato dalla difesa in relazione al diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che non si fosse realizzata una lesione tale da inficiare il giudizio di merito
art. 187 cod. proc. pen.
Norma sul riconoscimento da parte della persona offesa; la Corte ha ritenuto che l'assenza di riconoscimento diretto non fosse determinante alla luce delle altre risultanze (es. impossibilità di vedere per effetto dello spray)
art. 192 cod. proc. pen.
Regole sulla formazione del giudizio probatorio; la Corte ha ritenuto che la valutazione dei giudici di merito fosse logica e coerente e non sostituibile in cassazione
art. 625 cod. pen.
Aggravante contestata (uso di strumenti o di sostanze): la Corte ha ritenuto provata l'aggravante alla luce della valutazione complessiva delle prove e dell'attendibilità della vittima
art. 624 cod. pen.
Furto; norma del reato per il quale l'imputato è stato ritenuto responsabile dai giudici di merito
art. 495 cod. pen.
Norma relativa al reato ulteriore contestato; richiamata come titolo di imputazione confermato in sede di merito
art. 616 cod. proc. pen.
Stabilisce le conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e alla somma alla Cassa delle Ammende
Massime di principio
- In cassazione non è sufficiente riproporre doglianze di merito o una diversa lettura dei fatti: occorre indicare profili di diritto e violazioni normative concretamente rilevanti per la legittimità
- Se l'esclusione di un elemento probatorio viene lamentata, il ricorso deve dimostrare l'incidenza che la sua eliminazione avrebbe avuto sul convincimento complessivo (cd. prova di resistenza)
- Quando primo e secondo grado concordano nella valutazione delle prove la motivazione d'appello si integra con quella di primo grado formando un unico corpo argomentativo difficilmente sindacabile in cassazione
- La mancata identificazione formale da parte della vittima non esclude automaticamente la prova se vi sono altre circostanze che giustificano l'impossibilità di riconoscimento (es. offuscamento della vista per spruzzo)
- La contestazione di un'aggravante legata all'uso di un oggetto o sostanza richiede di valutare complessivamente circostanze e attendibilità delle dichiarazioni; la mera scoperta del bene in un veicolo non è automaticamente insufficiente se connessa a elementi indiziari credibili
- È essenziale, in sede di impugnazione, articolare censure concrete e mirate sul percorso logico-giuridico della decisione di merito, non limitandosi a negazioni o affermazioni contrarie ai fatti accertati
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