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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26563/2025 del 21/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso il decreto che aveva confermato la misura di prevenzione personale (sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per anni 3 e mesi 6 con prescrizioni accessorie). Il difensore censurava violazione di legge e vizio di motivazione: la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente valutato il requisito dell'attualità della pericolosità sociale, considerato che i reati-fine a carico del proposto risalgono al giugno 2016 e che, dal giugno 2016 al 4 dicembre 2018 (data del fermo), non sarebbero emersi comportamenti penalmente rilevanti, periodo che poteva essere interpretato come un effettivo distacco dalla consorteria criminale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nel dispositivo è richiamata la motivazione della Corte d'appello che aveva confermato il decreto del Tribunale: la persistenza e attualità della pericolosità sociale è stata ritenuta fondata sul ruolo di rilievo svolto da Albanese nell'ambito della criminalità organizzata (braccio destro del capo famiglia Antonio Giovanni Maranto), sulle condotte estorsive e sul danneggiamento con incendio, sulla concessione di ingerenze nella gestione dell'impresa G.L. Transport s.r.l., sull'assenza di elementi concreti attestanti una definitiva presa di distanza dall'opzione criminosa e sul lungo periodo di custodia cautelare. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo di ricorso sostanzialmente di merito/fattuale e quindi non ammissibile in sede di legittimità, ribadendo i limiti del controllo di cassazione nelle misure di prevenzione.

Norme richiamate

  • Legge n. 1423 del 1956, art. 4, commi 10 e 11

    Limita il ricorso per cassazione in materia di misure di prevenzione alla sola violazione di legge; nella nozione rientra anche la motivazione inesistente o meramente apparente.

  • Legge n. 575 del 1965, art. 3-ter, comma 2

    Richiamata per il regime di impugnabilità delle misure di prevenzione personali; conferma che il sindacato in cassazione è circoscritto a vizi di diritto e di motivazione grave.

  • D.lgs. n. 159 del 2011, art. 10 e art. 27

    Raccoglie e coordina le disposizioni sulle misure di prevenzione personali e patrimoniali; richiama i limiti di impugnazione per le misure patrimoniali e la disciplina generale delle misure preventive.

  • Codice penale, art. 416-bis

    La condanna per associazione di tipo mafioso e il ruolo fiduciario all'interno dell'associazione costituiscono elementi rilevanti per valutare la persistenza e l'attualità della pericolosità sociale.

  • Giurisprudenza (Sez. U., n. 33451 del 29/05/2014, Repaci)

    Affermata la nozione di motivazione inesistente o meramente apparente e i limiti del sindacato di legittimità sulle motivazioni di merito.

  • Giurisprudenza (Sez. U., n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso)

    Stabilisce che, ai fini delle misure preventive per indiziati di associazione mafiosa, può applicarsi una presunzione semplice di stabilità del vincolo associativo quando emergano elementi sintomatici di partecipazione, purché la presunzione sia verificata rispetto agli specifici elementi di fatto e non sia l'unico fondamento dell'accertamento dell'attualità della pericolosità.

Massime di principio

  • In materia di misure di prevenzione la Corte di cassazione valuta solo vizi di diritto; i motivi basati su riconsiderazioni di fatto o sulla diversa valutazione della prova sono inammissibili.
  • La mera distanza temporale dagli ultimi fatti criminosi non è di per sé sufficiente a provare la cessazione della pericolosità sociale; occorrono elementi concreti e positivi di distacco (es. attività lavorativa stabile, assenza di contatti con il gruppo, atti di collaborazione, programmi di riabilitazione).
  • La condanna definitiva per associazione di tipo mafioso e il ruolo fiduciario nell'organizzazione costituiscono presupposti molto rilevanti e giustificano, se motivati, la valutazione di persistenza della pericolosità.
  • Quando il giudice del merito ricorre alla presunzione di stabilità del vincolo associativo deve collegarla a fatti specifici; la presunzione è ammissibile ma non può essere l'unico elemento decisivo senza adeguata verifica fattuale.
  • Per impugnare efficacemente misure di prevenzione occorre articolare censure di diritto (es. omissione o illogicità della motivazione su punti decisivi) e produrre elementi probatori che attestino un cambiamento concreto e duraturo nel comportamento del proposto.
  • Il periodo di detenzione cautelare non costituisce automaticamente prova di ravvedimento; anzi, l'assenza di segnali positivi durante o dopo la carcerazione può essere valutata come indizio di persistenza del pericolo.
  • In fase difensiva è strategico produrre documentazione probatoria (rapporti professionali, testimonianze, relazioni psicosociali, prova di assenza di rapporti con affiliati) che possa comprovare un effettivo e concreto distacco dall'associazione.

Testo integrale

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