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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18628/2024 del 13/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione limitato alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al capo 2 (art. 74 commi 1,2,3,4 DPR n.309/1990): si censura la violazione di legge e il vizio di motivazione (art. 606 c.p.p., lett. B ed E) per avere omesso il Tribunale di valutare elementi investigativi decisivi contenuti nell'ordinanza cautelare. Il ricorrente sostiene che le risultanze indicano una partecipazione limitata e temporanea (tre episodi di cessione dal marzo al 7 giugno 2018, con arresto il 12/07/2018) e che dalle intercettazioni emergerebbe piuttosto una imposizione da parte del clan, escludendo la volontaria adesione e la continuità o l'affectio societatis richiesta per la partecipazione associativa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che l'ordinanza del Tribunale del riesame abbia adeguatamente motivato la sussistenza dei gravi indizi, richiamando un quadro investigativo composito: intercettazioni (dic.2017-lug.2018), dichiarazioni di collaboratori di giustizia, attività di osservazione e riprese video nel rione Monte Rosa di Scampia, perquisizioni e sequestri. Il Tribunale aveva evidenziato che Masullo acquistava mensilmente quantità fisse di droga a prezzo concordato e rivendeva a prezzo maggiorato, consegnando i proventi al capo del clan (Arcangelo Abbinante), elementi che configurano contributo funzionale all'associazione. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui non è necessaria un'investitura formale e che la costante disponibilità all'acquisto può integrare la partecipazione al sodalizio. La temporaneità apparente delle condotte è spiegata dall'arresto del ricorrente e non esclude la sua intraneità all'associazione. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 61 comma 6 c.p.p.

Norme richiamate

  • D.L. n.137/2020, art.23 comma 8

    Consente il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto; la Corte ha dato atto che il ricorso è stato trattato ai sensi di questa disposizione

  • Codice di procedura penale, art.606 comma 1 lett. B ed E

    Motivi invocati dal ricorrente (violazione di legge e vizio della motivazione); la Corte ha ritenuto i motivi manifestamente infondati e quindi il ricorso inammissibile

  • D.P.R. n.309/1990, art.74 commi 1-4

    Norma che sanziona l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. La Corte interpreta la norma in linea con la giurisprudenza: non è necessaria un'investitura formale; la contribuzione funzionale e la costante disponibilità all'acquisto possono configurare la partecipazione associativa

  • Legge n.203/1991, art.7

    Richiamata tra le contestazioni; menzionata come parte del quadro di accuse a carico dell'indagato

  • Codice di procedura penale, art.61 comma 6

    Applicata per disporre il pagamento di una somma (euro 3.000) a titolo di ammenda per i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (richiamata)

    Sez.3, n.22142 del 29.04.2015; Sez.1, n.30233 del 15.01.2016; Sez.3, n.6871 del 08.07.2016

    Esemplifica il principio che la partecipazione ad associazione per delitti di stupefacenti non richiede investitura formale; il ruolo di acquirente abituale e rivenditore o la costante disponibilità all'acquisto, con consapevolezza della stabilità del rapporto, possono dimostrare l'affectio societatis e la partecipazione al sodalizio

Massime di principio

  • Per configurare la partecipazione a un'associazione di traffico di stupefacenti non è necessaria un'investitura formale: rilevano contributi funzionali e ripetuti al programma criminoso (es. acquisti periodici e vendita)
  • Un quadro probatorio composito (intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori, osservazione/telecamere, perquisizioni/sequestri) rafforza la gravità indiziaria anche se gli episodi specifici risultano concentrati in un arco temporale limitato: eventi come l'arresto possono interrompere l'attività senza escludere la partecipazione precedente
  • La difesa che voglia mettere in discussione la partecipazione associativa deve confrontarsi puntualmente con le argomentazioni del giudice e con tutte le risultanze probatorie; proteste generiche o ricostruzioni alternative non valutate nel dettaglio sono facilmente ritenute insufficienti
  • La presenza di elementi quali quantitativi fissi, prezzi concordati e il trasferimento dei proventi verso i vertici del clan sono indici significativi di una relazione stabile e funzionale con l'organizzazione
  • Se si contesta che l'attività era imposta (coercizione/estorsione), è necessario produrre o indicare elementi probatori specifici che dimostrino l'assenza di consapevolezza e l'assenza di un rapporto stabile con i fornitori; altrimenti tali argomentazioni possono essere ritenute inadeguate

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