Sentenza n. 1192/2026 - Catania, Sezione 4
per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Messina del 17 febbraio 2025, n. 453.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Messina del 17 febbraio 2025, n. 453, relativa all'accredito dell'importo spettante a titolo di carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza, notificato il 27 ottobre 2025 e depositato il 28 ottobre 2025, deducendo la mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Messina n. 453 del 17 febbraio 2025. Nel corso del giudizio il Ministero ha documentato di avere accreditato alla ricorrente, il 15 dicembre 2025, l'importo riconosciuto dalla sentenza a titolo di carta docente. La ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia per la condanna alle spese poiché l'adempimento era intervenuto dopo la proposizione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo integralmente soddisfatta la pretesa azionata in ottemperanza sulla base della documentazione prodotta dal Ministero e della richiesta della ricorrente. Ha applicato il criterio della soccombenza virtuale per la regolazione delle spese, rilevando che l'amministrazione aveva adempiuto al giudicato solo successivamente alla proposizione del ricorso. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore della ricorrente dichiaratosi antistatario, nonché alla rifusione integrale del contributo unificato. È stata ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione dà integrale esecuzione al giudicato e la parte ricorrente chiede la definizione del giudizio per sopravvenuta soddisfazione della pretesa, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- Se l'amministrazione adempie al giudicato soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, le spese possono essere poste a suo carico sulla base della soccombenza virtuale, anche in caso di cessazione della materia del contendere.
- La condanna alle spese per soccombenza virtuale può comprendere sia le spese legali liquidate dal giudice sia la rifusione del contributo unificato; le spese possono essere distratte in favore del difensore che si sia dichiarato antistatario.
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