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Sentenza

Sentenza n. 11997/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento del provvedimento di rigetto della domanda di visto d'ingresso per motivi di studio recante prot. n. 11763-P del 23 ottobre 2025, pratica n. 2025 0015863, notificato il 13 novembre 2025, emesso dall'Ambasciata d'Italia di Islamabad;

Giustizia amministrativa202515084

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di visto d'ingresso per motivi di studio adottato dall'Ambasciata d'Italia di Islamabad

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione consolare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego del visto d'ingresso per motivi di studio, preordinato alla frequenza del corso indicato nell'istanza. In sede cautelare, il TAR ha disposto l'immediato riesame della domanda, previo colloquio con l'interessata, alla luce delle deduzioni contenute nel ricorso. A seguito dell'ordine di riesame, l'Amministrazione ha documentato di avere adottato un nuovo provvedimento sull'istanza, previo colloquio con la ricorrente.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Il nuovo provvedimento adottato dall'Amministrazione in esito al riesame ha superato quello originariamente impugnato e ha sostituito quest'ultimo quale atto attualmente regolatore del rapporto. Pertanto, l'annullamento del provvedimento originario non avrebbe più procurato alcuna utilità concreta alla ricorrente, il cui interesse si è trasferito verso il nuovo provvedimento, non impugnato nel giudizio. L'interesse ad agire deve sussistere non solo al momento della proposizione del ricorso, ma anche fino al passaggio in decisione della causa; il giudice deve verificarne la permanenza. Le spese sono state compensate in ragione delle circostanze del caso e della numerosità delle istanze trattate dal Consolato.

Norme richiamate

  • art. 73 c.p.a.

    avviso dato ai sensi dell’art. 73 c.p.a.

    Il Collegio ha dato alle parti l'avviso della possibile improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, consentendo la discussione della questione prima della decisione.

Massime di principio

  • Quando, in corso di giudizio, l'amministrazione adotta un nuovo provvedimento in esito al riesame disposto dal giudice, sostituendo o superando l'atto originariamente impugnato, l'annullamento di quest'ultimo non arreca più un'utilità concreta al ricorrente e il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, salvo che il nuovo provvedimento sia autonomamente impugnato o permanga una diversa utilità giuridicamente apprezzabile.
  • L'interesse ad agire nel processo amministrativo deve sussistere al momento della proposizione del ricorso e permanere fino al passaggio in decisione della causa; la sua sopravvenuta carenza deve essere rilevata dal giudice anche d'ufficio.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

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